
Provvedimenti Giurisdizionali
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Ordinanza del Tribunale di Viterbo del 04/10/2019 e Commento
Data di inserimento: | 07/10/2019 |
Data modifica: | 07/10/2019 |
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Tribunale civile di Viterbo
Ordinanza 4.10
Ordinanza ammissiva di consulenza tecnica contabile su conti correnti estinti
Ordine di esibizione contenuto nella ordinanza
Il tribunale di Viterbo ammette consulenza tecnica su rapporti di conto corrente estinti.
Richiesti preventivamente estratti e scalari nonchè i contratti ex art.119 tub,la banca consegnava soltanto estratti e contratti.
Veniva in giudizio dalla attrice richiesta consegna degli scalari, utili alla ctu ,anche mediante ordine di esibizione .
Il Giudice,dopo riserva, ammette al ctu come da ordinanza allegata , ma conferisce alla ordinanza stessa valore di ordine di esibizione,autorizzando il CTU ad acquisire autonomamente quanto utile presso la banca.
Il ctu dovrà accertare le condizioni e valutare al momento della pattuizione ( indipendente dal momento dell'effettivo pagamento ex l.24 del 2001)se i tassi contrattuali ovvero in sede di singola variazione abbia superato o meno il tasso usurario.
In tale caso dovrà espungerli applicando la sanzione civilistica di cui all'art. 1815 c.c.
Causa avv. Meloni con la consulenza tecnica della Riba srl
Segue ordinanza
Avv. Massimo Meloni
Sentenza del Tribunale di Viterbo del 03/10/2019 e Commento
Data di inserimento: | 07/10/2019 |
Data modifica: | 07/10/2019 |
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Tribunale civile di Viterbo
Sentenza di accertamento su piu’ rapporti di conto corrente (ancora accesi)
Nullità delle condizioni
Rideterminazione dei saldi alla data di notifica della citazione
Trattasi di un giudizio promosso con conti ancora in essere, ma dopo avere portato i saldi a zero.
La causa ha avuto istruttoria piena, sino alla consulenza tecnica di ufficio.
Per la verità, la ctu è stata da noi contestata (come si evince in sentenza) per preparare anche eventuali motivi di appello.
Alla udienza di discussione la Banca avanza una eccezione di compensazione con altri due finanziamenti in mora. Indicati negli atti della banca , ma senza eccezione di compensazione ritualmente avanzata .
Altresì , viene dedotto dalla banca - solo in udienza di discussione- che i conti sono stati chiusi in corso di causa e che non è stata riproposta in sede di conclusioni la domanda di accertamento da cui la inammissibilità della domanda di ripetizione.
Insomma, secondo la banca a conto aperto non si può avanzare domanda di ripetizione ; e non avendo rinnovato la domanda di accertamento, l’attrice non potrebbe che vedere le proprie domande rigettate (sempre secondo la banca).
Ovviamente e sempre alla udienza di discussione l’avv. Meloni ha evidenziato che la eccezione di compensazione era tardiva (andava mossa come noto già dalla prima difesa) e che la domanda di accertamento dei saldi è strumentale a quella di ripetizione .
Il Giudice accoglie e la sentenza viene depositata con accoglimento totale delle domande della ditta attrice
La considerazione di fine pagina 2 della sentenza è molto interessante.
Siccome è ormai pacifico che le rimesse solutorie sono quelle che o mirano a rientrare nel fido concesso o operano senza affidamento alcuno, nel caso di specie a fronte di un conto che opera dal 1990 ma con prima concessione di fido del 30.10.2000, tutte le rimesse anteriori al 2000 (da considerarsi solutorie perché effettuate in assenza di affidamento) sono da considerarsi solutorie e, quindi, prescritte.
Ed il Giudice ha ragione.
Altro spaccato di come abbiano operato le banche in passato ( ovvero senza contratto di affidamento) .
Una volta inquadrata e delimitata la domanda, passiamo al merito.
Il Giudice a mezzo ctu rileva i vizi contrattuali, per cui dichiara nulle le clausole contenuti nel contratto di conto del 1990 e di quello (che per primo) ha normato un affidamento,
Interessante è la valutazione del conto anticipi (pag. 5 sentenza)
Il Giudice si disallinea dalla cassazione che per il conto anticipi non ritiene necessaria la forma scritta.
Correttamente il Giudice ritiene che il contratto vada a costituire un’operazione bancarie e quindi soggiace e non sfugge all’art. 117 tub.
E quindi -non rilevando contratto e quindi interesse concordato- applica a detto conto il tasso legale ex art.117 tub.
Da ultimo accoglie le risultanze della ctu e accerta (si badi: non condanna per le ragioni espletate) il saldo alla data della domanda in euro 160.942,41 a favore del cliente/attore .
E condanna la UBI alla refusione delle spese di lite e delle spese sostenute per la consulenza tecnica di ufficio.
Causa avv. Meloni con la consulenza tecnica della Riba srl
Segue ordinanza
Avv. Massimo Meloni
Tribunale di Viterbo del 26/09/2019 - CTU per interessi di mora
Data di inserimento: | 30/09/2019 |
Data modifica: | 30/09/2019 |
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Tribunale civile di Viterbo
Mutuo
Nomina di ctu per esame del tasso di mora , sia in pattuizione che nella dinamica di applicazione;
Applicazione della cassazione 17447 del 2019 ( sommatoria tra interessi)
Sanzione
La causa ha per oggetto una opposizione a precetto su mutuo da oltre 2milioni di euro.
Il solo tasso di mora come calcolato e richiesto dalla banca è pari a 380.000 euro.
Opposto il precetto e avanzata ( tra le altre) la eccezione di usura dei tasso di interesse di mora- già pattuito in misura superiore al tasso soglia ex l.108/1996- il Giudice, con una analisi tutto sommato veloce (la causa è del 2018) nomina ctu.
Il quesito risulta nella ordinanza allegata e sembra che il Magistrato tenda a seguire i dettami piu’ recenti della cassazione.
- La mora soggiace alla legge antisusra ( ex se intesa) ;
- Occorre verificare la dinamica che il contratto prevede per la applicazione della mora ( sulla intera rata ,composta anche dal capitale? La mora si sostituisce o si somma alle somme scadute e non pagate, tipo il tasso di interesse corrispettivo contenuto nella rata scaduta? Ecc.) come previsto dalla Cassazione con sentenza 17447 del 2019 ( che addirittura in questo caso parla di sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora);
- In caso di applicazione di un tasso che diviene usurario nel corso del rapporto, la sanzione non sarà quella prevista dall’art. 1815 c.c. s.c., ma quella prevista dalla Cassazione a SS.UU. ovvero la applicazione del tasso legale.
Vi terremo informati degli esiti
Causa avv. Meloni con la consulenza tecnica della Riba srl
Segue ordinanza
Avv.Massimo Meloni
Sentenza Tribunale di Roma del 20/09/2019
Data di inserimento: | 24/09/2019 |
Data modifica: | 24/09/2019 |
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Tribunale civile di Roma
Sezione Dodicesima Civile
Sentenza di condanna del 20.9.2019
Conto corrente
Accertamento del rapporto di dare/avere su conti correnti
Pattuizione di interessi usurari: sanzione ex art.1815 c.c. e clausola di salvaguardia
Il tribunale di Roma ha depositato una sentenza, che si allega, che pure prestandosi a diverse critiche che saranno oggetto di appello, induce ad alcune valutazioni positive.
Innanzitutto il Tribunale accoglie la avanzata tesi che due soggetti diversi- legati da vincoli familiari- possano avviare un unico giudizio avverso la stessa banca.
Con evidente risparmio di costi e tempi.
Poi rigetta la consueta eccezione di nullità della citazione, dando atto della compiuta difesa della banca.
Chi opera spesso con le banche sa che sovente i Giudici accolgono (accoglievano) tale tesi peregrina.
Che poi in appello viene demolita, ma appunto comporta un altro grado di giudizio.
La sentenza accerta la pattuizione in contratto di tassi superiori alla soglia di usura, siano essi nel fido che extrafido.
Si limita però ad applicare la clausola di salvaguardia che in contratto effettivamente appare, ma limitata soltanto per gli interessi extrafido e di mora.
Il Giudice non menziona l’anatocismo applicato né il CTU lo ha rilevato (non essendo in quesito), seppur dando il Giudice stesso atto dei contratti indeterminati per assenza della pattuizione delle condizioni del rapporto. Errore che verrà fatto valere in impugnazione
Il tribunale rileva che la richiesta ex art.119 tub fosse priva della espressa domanda di consegna degli estratti, cosa non vera. Altro motivo di impugnazione, visto l’esito negativo che tale asserita mancanza reca al processo e le conseguenze in punto di onere della prova e periodo di analisi limitato.
Nonostante tali aspetti -evidentemente in danno del cliente- il Giudice:
- Riduce il saldo di un conto;
-Accerta un credito di euro 3873,44 per un conto anticipi
- Accerta un saldo a credito per il correntista di ben 180.308,14.
Da notare che parte attrice ha, nel corso del giudizio, rinunciato alla domanda di condanna, rispettando la Giurisprudenza successivamente formatasi, in caso di conti ancora accesi, come quelli in giudizio indicati.
Come si può notare dal ruolo, la causa è del 2013, quando ancora si riteneva possibile agire in ripetizione su conti accessi (recte: la Cassazione SS.UU. 24418/2010 non era stata ancora applicata a pieno dai Giudici di merito e la cassazione stessa non si era pronunciata sui limiti derivanti dalla decisione delle SS.UU.)
Il Giudice accoglie la rinuncia, perdendone atto.
Diversamente avrebbe rigettato la domanda di condanna, dichiarando la stessa inammissibile, (inizialmente presentata) viso che i conti erano ancora in essere.
Anche tale passaggio è degno di nota: Diversi Giudici hanno ritenuto tardiva tale rinuncia con conseguenze negaste sul processo.
Non solo.
In sede di precisazione delle conclusioni è stata avanzata domanda di nullità delle fideiussioni, per le note vicende di violazione in punto di concorrenza.
Il Giudice cade in contraddizione.
Dichiara tardiva la domanda ritenendo la esistenza delle fideiussioni neanche allegata dagli attori.
Quando lo stesso Giudice, a pag.6 sentenza, analizzando la richiesta preventiva avanzata dal cliente in prima persona, indica che è stata richiesta copia delle fideiussioni. E sul punto la banca non ha contraddetto.
Altro motivo di appello.
Causa avv. Massimo Meloni
Assistenza tecnico/contabile Riba srl
Segue sentenza
Ordinanza Tribunale di Viterbo del 17/09/2019
Data di inserimento: | 24/09/2019 |
Data modifica: | 24/09/2019 |
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Tribunale civile di Viterbo
Rimessione in istruttoria della causa per integrazione della ctu
Importanza della richiesta preventiva ex art.119 tub: ordine di esibizione
Ius variandi e prova della banca
Importanza della pattuizione per la verifica della usura : momento della verifica
Applicazione dell’art. 1815 c.c.
La causa vede un correntista agire verso il suo istituto di credito, lamentando andamento anomalo del rapporto e vizi contrattuali.
Tutto come da perizia della Riba srl ( Recupero Interessi bancari srl)
Il tribunale di Viterbo, dopo il deposito della consulenza tecnica di ufficio, e a seguito delle eccezioni sollevata sia dai legali della attrice sia dal tecnico diparte (Michela Rossi della Riba srl) ha disposto una integrazione della ctu stessa.
In particolare il Giudice con la ordinanza del 17.9 sposa la tesi secondo la quale (Cass. 801/2016) il momento della verifica del tasso di usura è quello della pattuizione, andando però ad ogni singola pattuizione , ivi compresa quella dovuta allo ius variandi.
Sempre che lo stesso ius variandi ( contestato dalla attrice) sia stato adeguatamente motivato alla banca e ,quindi ,valido. .
Per la verità tale orientamento non è nuovo, ma segue quello inaugurato dal tribunale di Padova già con sentenza del 2014, ma è opportuno che tale linea venga sempre seguita e supportata in giudizio.
Rilevato ,pertanto, che parte attrice aveva preventivamente richiesto ex art.119 tub tutte le copie degli estratti e dei contratti, con eventuali variazioni, il Giudice ordina alla banca di depositare tutti gli atti con i quali è stata effettuata dalla banca la modifica delle condizioni contrattuali.
Implicitamente tale ordinanza è molto importante considerato che alcuni Giudici limitano il 119 tub ad alcuni atti.Limitandone la portata .
Viceversa la attrice aveva chiesto copia di tutti gli atti, come rilevato al Giudice, utilizzando la formula piu’ ampia.
Esaminati detti atti il ctu dovrà rilevare se i tassi pattuiti , anche nelle varie modifiche intervenute nel corso del rapporto, siano rispettosi della legge antiusura; e in quel caso deve eliminarli completamente.
Applicando quindi in pieno la sanzione civilistica prevista dall’art. 1815 c.c. s.c.
Causa avv. Massimo Meloni
Con consulenza tecnica Riba srl (Recupero Interessi Bancari srl)
Segue ordinanza