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Redazione Perizie Econometriche su Rapporti Bancari


 

Avv. Fiduciario di Farmacie Unite Treviso

LAPET

Siamo lieti informare che la
Lapet - Associazione Nazionale Tributaristi ha riconosciuto all'avv. Massimo Meloni il ruolo di formatore accreditato. Un bel traguardo per lo studio.

Farma Mese

Sin dal 2020 l'avv.Massimo Meloni gode della fiducia della rivista Farma Mese sulla quale scrive di diritto bancario. Potete trovare gli articoli [QUI]

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Provvedimenti Giurisdizionali

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Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 09/01/2020 Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 09/01/2020

novità!
Data di inserimento: 20/01/2020
Data modifica: 20/01/2020
Dimensione del file: 2.28 MB
Downloads: 255

Tribunale di Civitavecchia

Sentenza del 9.1.2020
Conto corrente:
rideterminazione dei saldi;
Recupero somme pagate dal correntista in eccesso per indeterminatezza di oltre 180.000 euro;
Rimesse solutorie e ripristinatorie;
Prescrizione;
Ius variandi in corso di causa;
Rigetto eccezioni preliminari.


Il tribunale di Civitavecchia, su conto ancora in essere, nella allegata sentenza conferma ancora una volta determinate tematiche che fanno ormai parte della Giurisprudenza e che codesto difensore ha contribuito in modo determinante a nascere.
Innanzitutto la eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza viene rigettata stante la chiara esposizione dei fatti. Il thema decidendum ed il petitum sono chiari.
In punto di rito, occorre specificare che al tempo dell’avvio della causa, la azione di ripetizione di indebito su conto acceso era prassi ed accettata dai tribunali .
Come correttamente osservato dalla sentenza, in caso di conto ancora acceso si può soltanto procedere alla revisione dei saldi.
Mostrando che diversi giudici che rigettavano le domande in caso analogo, erravano.

In punto di rimesse, essendo ancora in essere il conto ed ex Cass. SS.UU. 24418/2010 non poteva chiedersi la restituzione delle rimesse ripristinatoria, perché il pagamento non era stato (tecnicamente) effettuato. Soltanto con la chiusura del conto si cristallizzano i rapporti.
Le rimesse solutorie, viceversa, sono quelle extrafido, per cui non vi è alcun pagamento da ripetere.
Importante è la distinzione ai fini della prescrizione.

Il ricalcolo effettuato dal ctu nominato-stante la indeterminatezza delle condizioni applicate nel conto   acceso nel 1997 e dell’anatocismo-consente di ridurre il debito da 152.000 ad euro 70.000 circa.
Anche se i risultati sono molto buoni, la sentenza , peraltro, non è completa e non soddisfa pienamente codesto difensore .
Ius variandi. La banca ha, nel corso del rapporto, mutato a suo favore le condizioni.
Non avendo provato la effettiva comunicazione al cliente, tali variazioni sono state dichiarate nulle con diritto restitutorio per il cliente.
In appello si cercherà di smontare anche il conto anticipi, dato al tribunale per tecnico e di appoggio al fido di cassa.
Non solo.
Anche relativamente alle rimesse solutorie-anche se bene inquadrate dal punto di vista giuridico- ci sono motivi di impugnazione relativamente all’onere probatorio.
Ma in realtà avente una vita propria.
Come noto e come detto, le solutorie sono quelle rimesse che il cliente deve effettuare  per rientrare nei  limiti del fido.
Ma la osservazione  che  dobbiamo fare è: Se il fido non era utilizzato sino all’extra, considerate ed accertate poste indebite nel corso del rapporto, è chiaro che il conto non sarebbe  sconfinato. E non si sarebbero resi necessari i versamenti di  somme  per riportare nel fido il conto. E gli interessi sia di  mora che extrafido indebiti non sarebbero stati pagati .
Ed allora?
Molto è ancora da fare……….


Causa dell’avv.Meloni con la collaborazione  dell’avv.Signorelli

segue sentenza

Ordinanza del Tribunale di Roma del 02/01/2020 Ordinanza del Tribunale di Roma del 02/01/2020

novità!
Data di inserimento: 06/01/2020
Data modifica: 06/01/2020
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Tribunale di Roma

Ordinanza 19.12.2020 notificata 2.1.2020
Rimessione in istruttoria per integrazione ctu
Rigetto eccezioni preliminari (improcedibilità) .


Con la ordinanza in oggetto tribunale di Roma rimette la causa in istruttoria per una integrazione della consulenza già depositata.
In fatto
Trattasi di due rapporti di conto con BNL di una SRL  di Roma, risalenti nel tempo .
La banca avanzava una pretesa creditoria di euro 156.277,98 sia nei confronti della SRL che dei due garanti .
La SRL , era in liquidazione al momento dell’avvio del giudizio .
La SRL , assistita dall’avv. Meloni e domiciliata presso l’avv. Signorelli di Roma, agiva in prevenzione con una causa di accertamento, eccependo sia la indeterminatezza delle condizioni dei conti correnti, sia la applicazione di usura sopravvenuta.
Eccepiva la compensazione opponendo il “frutto” di tali eccezioni depositando una perizia contabile , attestante un esborso non dovuto di euro 70.436,97 solo per la usura sopravvenuta.
Chiedeva ovviamente ed inoltre il ricalcolo a tasso ex art.117 tub non essendo concordate in contratto le condizioni.
Il tribunale nominava la consulenza e, dopo la precisazione delle conclusioni , tratteneva la causa in decisione.
Nelle more dei 18 mesi tra la udienza di conclusioni e la odierna ordinanza ,  (purtroppo la Giustizia è lenta) si aveva la nota presa di posizione della Cassazione sulla usura sopravvenuta, tale che il Giudice- con la ordinanza oggi in commento- rimette la causa sul ruolo e provvede ad integrare il quesito sul punto .
La ctu aveva già ribaltato completamente gli esiti, non solo riducendo il debito vantato dalla BNL spa eliminandolo: si aveva un leggero credito (2.000 euro) per la cliente a seguito di ricalcolo per indeterminatezza delle condizioni.
E così i 156.000 euro di debito (del 2013!) sparivano.
La integrazione della ctu non recherà grandi sconvolgimenti tale che lo stesso Giudice ,a pag. 3 , della ordinanza, fa notare che il CTU aveva per soli 6 periodi rilevato usura sopravvenuta ( si legge "limitatissimi periodi" ) .
Per cui anche riportando detti 6 periodi nei valori della soglia previsti dalla legge , non si avrà una significativa modifica dei risultati ella consulenza.
La scelta del Giudice deriva più dall’obbligo di applicazione del diritto, che di un effetto sostanziale della decisione.
Fin qui nulla di eccezionale.
La cosa interessante è il rigetto – che quindi anticipata ex se la pronuncia in sentenza- della eccezione principale mossa dalla BNL in sede di costituzione.
Infatti la SRL che agiva in giudizio, subito dopo la concessione del mandato alle liti -e senza nulla dire ai procuratori- provvedeva a cancellarsi dal registro delle Imprese.
La BNL - costituendosi- eccepiva che tale cancellazione comportava sia la interruzione del giudizio sia  la sua improcedibilità.
Si avevano scambi di note sul punto.
Premesso che la SRL  provvedeva a cedere i diritti di credito ai soci che quindi intervenivano in giudizio ( cessione regolarmente ex ante notificata alla banca) si ha che il Tribunale rigetta la eccezione sulla scorta del fatto che, seppure vero che la cancellazione della società comporta un fatto interruttivo, la sua costituzione  in giudizio fa si che detto evento debba essere portata a conoscenza della controparte e del giudice o mediante notifica o mediante dichiarazione in udienza da parte del procuratore.
Tale motivazione non è condivida dalla Giurisprudenza nella sua totalità, ma certamente reca un importante precedente  in diritto.
Ovviamente, il procuratore deve essere messo al corrente del fatto da parte del cliente.
Che…. in questo caso, bene si è guardato dall’avvisare.

Causa avv. Meloni.
segue ordinanza

Ordinanza Tribunale di Milano del 05/12/2019 Ordinanza Tribunale di Milano del 05/12/2019

novità!
Data di inserimento: 09/12/2019
Data modifica: 09/12/2019
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Tribunale di  Milano
Ordinanza 5.12.2019

Farmacia di Bassano del Grappa

Nomina di ctu contabile su  finanziamento emesso da  Comifin spa ( finanziaria delle farmacie)
Farmacia Bassano del Grappa



Il tribunale di Milano, dando seguito ad un proprio recente orientamento , ha ammesso ctu contabile su un mutuo emesso dalla Comifin spa .
La farmacia impugnava il contratto ritenendolo viziato.
La eccezione della attrice era fondata su alcuni errori di calcolo rilevati in contratto e puntualmente indicati .

La ordinanza è particolarmente acuta e sottende la verifica di quello che la finanziaria denomina tasso annuale nominale quale applicato.
Qualora – e come si ritiene sarà- la verifica del ctu deduca che il tasso non è quello pattuito ed applicato, la conseguenza e come da ordinanza sarà il ricalcolo a tasso legale ex art.117 tub.
Rammentiamo che si sono avute sul punto già diversi provvedimenti, anche di condanna.
La attrice si era avvalsa della collaborazione peritale della Riba srl ( Recupero Interessi Bancari srl) avvalendosi della convenzione con Farmacie Unite di Treviso, alla quale la attrice è associata.

Causa avv.Meloni.

segue ordinanza

Ordinanza Tribunale di Milano del 20/11/2019 Ordinanza Tribunale di Milano del 20/11/2019

novità!
Data di inserimento: 25/11/2019
Data modifica: 25/11/2019
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Tribunale di Milano

Nomina di CTU su contratto di mutuo Comifin spa

Il tribunale di Milano con la allegata ordinanza ha nominato consulente tecnico di ufficio ritenendo che le condizioni del contratto della Comifin spa, alla luce delle difese della farmacia attrice, abbia bisogno di approfondimenti tecnici.

La Comifin spa è una finanziaria specializzata per le farmacie e nel caso di specie, si tratta di un mutuo di euro 1.200.000
Non è la prima ordinanza ottenuta in tale senso ed, anzi, ci sono avute già sentenze di condanna  ed altre ctu sono in corso.

Causa avv.M.Meloni

Segue ordinanza

Ordinanza del Tribunale di Mlano dell'11/10/2019 Ordinanza del Tribunale di Mlano dell'11/10/2019

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Data di inserimento: 22/10/2019
Data modifica: 22/10/2019
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Tribunale civile di Milano
Sezione Sesta
Ordine di esibizione alla banca del rendiconto relativo alla vendita di titoli posti a pegno quale garanzia di rapporto di conto corrente affidato.
Visura centrale dei rischi
Ordinanza 11.10.


Nel corso di un giudizio avverso Banca Intesa con oggetto diversi ed articolati rapporti, si aveva la decurtazione unilaterale da parte della banca dell’importo relativo alla vendita di un pegno su titoli di euro 300.000.
Non veniva documentata né la operazione né il ricavato.
La attrice/cliente si avvedeva di tale escussione soltanto a seguito del giudizio.
Dalla visura della centrale di Rischi la escussione non appariva, tale che pesava lo squilibrio tra linee concesse e, appunto, le garanzie.
Ebbene, a seguito delle difese della attrice il Tribunale di Milano ordinava alla banca il deposito della documentazione comprovante la data di realizzo del pegno di nominali euro 300.000 nonché il rendiconto del ricavato.
Vi terremo informati
Causa dell’avv. Meloni con avv. De Donno come domiciliatario
Aspetto tecnico/contabile  a cura di Riba srl

Segue ordinanza

Avv. MM

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