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Redazione Perizie Econometriche su Rapporti Bancari


 

Avv. Fiduciario di Farmacie Unite Treviso

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Provvedimenti Giurisdizionali

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Sentenza Tribunale di Roma del 19/08/2022 Sentenza Tribunale di Roma del 19/08/2022

Data di inserimento: 29/08/2022
Data modifica: 29/08/2022
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Tribunale di Roma
Conto corrente e riconvenzionale della banca.
Riduzione del  debito.


Un garante di una azienda , fallita nel corso del processo , riassume la causa e prosegue il  giudizio nei confronti della banca la banca ,avendone interesse .
Rivendica la verifica di diversi rapporti di conto.
Nel corso del processo, avanza anche domanda di nullità della fideiussione come rilasciata .
La banca si costituisce ed avanza riconvenzionale per euro 385.852,00.

Dopo istruttoria e ctu si arriva alla sentenza.

In verità non eccelsa ,per vari motivi.
In primis ,perché limita la verifica ad un solo conto, quando la stessa banca aveva dedotto su (almeno) un altro conto nella riconvenzionale .
L’attore, viceversa, indicava diversi rapporti.
Poi perché non si pronuncia in alcun modo e ,quindi, non tratta la domanda di nullità della fideiussione.
Ed altro ,anche in punto di condanna alle spese .

Rigettate  diverse eccezioni avanzate dalla banca in rito, si ha l’accoglimento della riconvenzionale su una somma nettamente inferiore e per euro 70.605,99.

Tralasciando di elencare i motivi di appello che comprendono anche la condanna alle spese del tutto ingiustificata, stante il rigetto di diverse eccezioni della banca e l’accogliento solo parziale della riconvenzionale con soddisfazione delle pretese dell’attore, vi è che, comunque , allo stato la riduzione del credito della banca è in ragione di un quinto del richiesto.
Ovviamente si andrà in appello e siamo certi che- considerando anche gli altri rapporti di conto non compresi in sentenza ma oggetto di giudizio , si avrà una ulteriore rivisitazione dei saldi.


Causa Avv.Massimo Meloni
CTP e perizie Riba srl

Sentenza Tribunale di Viterbo del 04/08/2022 Sentenza Tribunale di Viterbo del 04/08/2022

Data di inserimento: 29/08/2022
Data modifica: 29/08/2022
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Tribunale di Viterbo
Conto corrente in essere.

Eliminazione di anatocismo e cms non pattuita.
Rideterminazione dei saldi


Una PMI , che aveva acceso un conto con Unicredit da anni, decide di verificare i saldi a mezzo perizia.
Considerati gli esiti, decide di adire il tribunale competente.
Si ha la sentenza in commento , dopo istruttoria e ctu .

Che non soddisfa per vari aspetti.
Innanzitutto la stringatezza della motivazione è motivo di riflessione.
Gli errori interpretativi del contratto, comporteranno la necessità dell’appello.
Si confonde il contratto di conto corrente con l’affidamento.
Come noto due sono i contratti e diversi per l’oggetto.
Comunque sia, i saldi ,come richiesti dalla banca, vengono ridotti per anatocismo e cms, limitati nella loro applicazione temporale ad un certo periodo, per euro 9.000.
Il tribunale condanna alle spese del giudizio ed alla cu.
Diversi e di ben piu’ ampi i valori indicati in perizia.
Che non è stata oggetto di critica nel corso del processo.


Causa Avv.Massimo Meloni
CTP e perizie Riba srl

Ordinanza Tribunale di Brescia del 29/06/2022 Ordinanza Tribunale di Brescia del 29/06/2022

Data di inserimento: 04/07/2022
Data modifica: 04/07/2022
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Tribunale di Brescia
Opposizione a decreto ingiuntivo  da oltre 2 milioni da parte della società e dei garanti ;
Richiesta concessione provvisoria  esecuzione: rigetto;
Nullità fideiussioni ex art. 1957 c.c :apertura .

Di seguito ordinanza del 29.6 emessa , dopo la  riserva assunta in prima udienza , dal tribunale di Brescia.
Oggetto era la opposizione ad una ingiunzione bancaria del valore di oltre 2milioni.
La opposizione era avanzata sia dalla sas che dai fideiussori.
Venivano contestati sia i documenti ( anche asseritamente prodotti ma non presenti in fascicolo) sia il credito , in specie derivante da una apertura di credito ipotecaria su conto corrente sia la nullità delle fideiussioni ex art.1957 c.c..
La banca , infatti, aveva diversi anni prima , revocato le linee di credito e soltanto nel 2021 richiesto ingiunzione nei confronti dei garanti.
Il tribunale NON concede la richiesta - dalla banca - provvisoria esecutività della ingiunzione rilevando la assenza di documenti idonei .
Riguardo alle fideiussioni , sembra aprire alla tesi in diritto della eccepita nullità .


La parte tecnica e la perizia a cura della Riba srl.
Causa avv. Massimo Meloni

all c.s.


Sentenza Corta d'Appello di Firenze del 09/06/2022 Sentenza Corta d'Appello di Firenze del 09/06/2022

Data di inserimento: 28/06/2022
Data modifica: 28/06/2022
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Corte di Appello di Firenze
Sentenza 9.6/ 23.6.2022
Avverso sentenza tribunale di Siena.


L’importanza della impugnazione

Volutamente il commento assume un titolo curioso e provocatorio.
Sembrerebbe logico che una impugnazione goda di una propria autonomia.
Chi pratica il diritto processuale sa bene che spesso non è così.

Nel caso trattato, viceversa, si ha piena applicazione della autonomia di giudizio della quale ogni grado di giudizio dovrebbe essere connotato.

La storia del processo
Adito il tribunale di Siena per contestare vari contratti di conto corrente accesi nel tempo con la banca locale, il giudice ammetteva ctu su un solo conto.
All’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Dopo di che la sentenza.
Ebbene, a fronte di una ctu favorevole (espletata su un solo conto corrente) e di un diritto evidente del correntista, il tribunale di Siena rigettava la domanda e condannava il cliente della banca /attore alle spese legali in ragione di euro 13.000 ed alle spese di ctu.
Superato il primo momento di sconcerto, si decideva di andare in appello.
E si ha la sentenza oggi in commento.
La premessa del ragionamento della Corte di Firenze la si coglie a pag. 8.
Si legge “La sentenza qui impugnata, nella costruzione del suo percorso logico-argomentativo, non consente appieno di individuare i presupposti in fatto ed in diritto posti a fondamento fella decisione”.
E già qui la soddisfazione è notevole,

Veniva, poi, rigettata la eccezione di inammissibilità dell’appello come pure la eccezione di prescrizione.

Nel merito
La Corte riteneva la ctu espletata in primo grado esaustiva e ne seguiva il ragionamento.

In accoglimento parziale dell’appello, venivano revocate le condanne sia alle spese di lite che di ctu. Confermata nel merito la ctu.
E la banca condannata.

La lettura della sentenza, peraltro, consente di verificare che neanche la stessa è immune da vizi.
Non si pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado ex art. 112 c.p.c. per non avere questa risposto ad alcune domande (lo si evince dalle conclusioni come riportate in sentenza)
Non stigmatizza la eccezione della banca che la istanza ex art.119 tub era stata avanzata a ridosso della citazione, ritenendola, quindi come non avanzata.

Compensa le spese in ragione dei 4/5 quando:
l’appello nel merito veniva accolto;
sì aveva il rigetto delle eccezioni avanzate dalla banca (inammissibilità dell’appello e prescrizione).
Veniva accolto il merito.
Ed altro.
La cassazione porrà rimedio.
Ma certo è che fa sempre piacere vedere che il Giudice di secondo grado ha goduto di autonomia e non si è appiattito sul primo grado.

La parte tecnica e la perizia sono state seguite dalla Riba srl.
Causa avv. Massimo Meloni

Ordinanza Tribunale di Milano del 30/05/2022 Ordinanza Tribunale di Milano del 30/05/2022

Data di inserimento: 02/06/2022
Data modifica: 02/06/2022
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Tribunale di Milano
Ordine di esibizione alla ASL dei documenti mensili relativi a crediti di un farmacista  

Si tratta di una causa promossa da un farmacista nei confronti di una nota finanziaria dei farmacisti.
L’attore precisava, oltre ad altre domande, che per contratto aveva ceduto-a titolo di garanzia del puntuale rispetto del pagamento del mutuo- i crediti che mensilmente maturava verso la ASL.
La finanziaria incassava e gestiva le somme.
Una volta pagata la rata, rimetteva la differenza al cliente senza alcun rendiconto.
Di tale aspetto l’attore lentava la poca trasparenza.
Chiedeva di acquisire tutta la documentazione presso la ASL.
Per poi procedere a verifica.
Il Giudice, dopo riserva istruttoria, emetteva la ordina allegata.
Disponendo la esibizione della documentazione a cura della ASL.

In buona sostanza si tratta dei c.d.  costi occulti nei finanziamenti: le garanzie collaterali
Obbligo di rendiconto ex art. 1713 cc

Nelle varie analisi della normativa sulla usura e sulla indeterminatezza, in fase applicativa, abbiamo spesso parlato del costo che “appare “nei vari finanziamenti ovvero il tasso di interesse corrispettivo.
Che è la componente piu’ importante del TAEG ovvero del tasso annuale effettivo globale: il costo totale del finanziamento.
Tutto sarebbe chiaro se si trattasse dei costi che appaiono indicati nel contratto.

Viceversa, solitamente, i contratti vedono anche costi che, sull’immediato, non vengono considerati dal cliente desideroso di concludere e che si limita a chiedere -appunto- quale sia il tasso da pagare ritenendolo il solo costo importante.
Per poi pagare rate esosissime oltre ad altri costi che sostiene.

Quindi tutti i costi collegati alla operazione debbono rientrare nel TAEG ed il cliente deve sapere cosa paga e quanto paga.

Si tratta dei c.d.  costi occulti

Ad esempio i contratti di finanziamento per i farmacisti non vedono soltanto l’obbligo di rimborso ad un certo tasso.
Ma prevedono anche garanzie reali (es. l’ipoteca) ed anche la cessione dei crediti ASL con regolare atto notarile e mandato a riscuotere.

Per come si sviluppa il rapporto, i costi derivanti sono notevoli.


Per capire di cosa stiamo parlando occorrono due parole su come funziona la cessione dei crediti ASL che, mensilmente, il farmacista matura.
Con atto notarile la finanziaria si fa cedere dal farmacista i crediti che lo stesso matura, tempo per tempo, verso la ASL. La cessione copre l’intero piano di ammortamento anche se variabile.

Quindi la ASL anziché al farmacista, pagherà alla finanziaria, tutti i mesi

Questa, mediante opportuno contratto di mandato a riscuotere, incassa direttamente TUTTI i crediti (e non solo quelli della rata a scadere) maturati.
Ogni mese, una volta appurato che la rata è stata pagata, la finanziaria rimette la differenza al farmacista trattenendo l’importo relativo al mese successivo.


Esperienza insegna che non collimano mai i due importi e che non viene mai fornito al cliente il rendiconto.
Insomma, se la finanziaria incassa dalla ASL 100 euro e restituisce una somma X, al netto della rata (capitale e interessi) deve rendicontare anche i costi che ha trattenuto.
Siamo certi che quanto corrisposto sia realmente la somma per differenza?

Le valute

Il deposito delle somme derivante dalla cessione (sui conti della banca) è infruttifero per il farmacista. Mentre la finanziaria/banca prende interessi sui depositi.
E magari il farmacista usa il proprio fido per quel mese. Quindi paga interessi.

Abbiamo accertato che una nota finanziaria trattiene la somma integrale del mese precedente allo scadere della rata del mese successivo. Per poi svincolare le somme residue per differenza somme senza rendiconto. Le somme trattenute sono anche 10 volte la rata.
Così facendo trattiene per un mese le somme sui propri conti.


Chiarito il meccanismo, che porta a volte a raddoppiare il costo effettivo del finanziamento, cosa può fare il farmacista?
Occorre sapere che la finanziaria è obbligata a rendicontare la gestione del credito altrui.

Articolo 1713 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo di rendiconto
Dispositivo dell'art. 1713 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo IX - Del mandato → Sezione I - Disposizioni generali
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato(1).
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave(2).

Cosa fare allora per verificare se i costi applicati sono derivanti dal contratto e se sono esatti?
E ricalcolare le valute?
Se la banca non è solita inviare il rendiconto dei movimenti che indichi con esattezza quali costi ha addebitato, il farmacista deve richiedere con raccomandata copia dello stesso.
Se la banca non ottempera, rimane fare ricorso al tribunale per avere ordine di esibizione dei mandati di pagamento.
Ottenuti i quali, si potrà procedere a verifica dei costi applicati, delle valute ecc.
Proprio come avvenuto con la ordinanza di seguito pubblicata.

Causa Avv.Massimo Meloni
CTP e perizie Riba srl

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