Descrizione: | Tribunale di Civitavecchia
Sentenza del 9.1.2020 Conto corrente: rideterminazione dei saldi; Recupero somme pagate dal correntista in eccesso per indeterminatezza di oltre 180.000 euro; Rimesse solutorie e ripristinatorie; Prescrizione; Ius variandi in corso di causa; Rigetto eccezioni preliminari.
Il tribunale di Civitavecchia, su conto ancora in essere, nella allegata sentenza conferma ancora una volta determinate tematiche che fanno ormai parte della Giurisprudenza e che codesto difensore ha contribuito in modo determinante a nascere. Innanzitutto la eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza viene rigettata stante la chiara esposizione dei fatti. Il thema decidendum ed il petitum sono chiari. In punto di rito, occorre specificare che al tempo dell’avvio della causa, la azione di ripetizione di indebito su conto acceso era prassi ed accettata dai tribunali . Come correttamente osservato dalla sentenza, in caso di conto ancora acceso si può soltanto procedere alla revisione dei saldi. Mostrando che diversi giudici che rigettavano le domande in caso analogo, erravano.
In punto di rimesse, essendo ancora in essere il conto ed ex Cass. SS.UU. 24418/2010 non poteva chiedersi la restituzione delle rimesse ripristinatoria, perché il pagamento non era stato (tecnicamente) effettuato. Soltanto con la chiusura del conto si cristallizzano i rapporti. Le rimesse solutorie, viceversa, sono quelle extrafido, per cui non vi è alcun pagamento da ripetere. Importante è la distinzione ai fini della prescrizione.
Il ricalcolo effettuato dal ctu nominato-stante la indeterminatezza delle condizioni applicate nel conto acceso nel 1997 e dell’anatocismo-consente di ridurre il debito da 152.000 ad euro 70.000 circa. Anche se i risultati sono molto buoni, la sentenza , peraltro, non è completa e non soddisfa pienamente codesto difensore . Ius variandi. La banca ha, nel corso del rapporto, mutato a suo favore le condizioni. Non avendo provato la effettiva comunicazione al cliente, tali variazioni sono state dichiarate nulle con diritto restitutorio per il cliente. In appello si cercherà di smontare anche il conto anticipi, dato al tribunale per tecnico e di appoggio al fido di cassa. Non solo. Anche relativamente alle rimesse solutorie-anche se bene inquadrate dal punto di vista giuridico- ci sono motivi di impugnazione relativamente all’onere probatorio. Ma in realtà avente una vita propria. Come noto e come detto, le solutorie sono quelle rimesse che il cliente deve effettuare per rientrare nei limiti del fido. Ma la osservazione che dobbiamo fare è: Se il fido non era utilizzato sino all’extra, considerate ed accertate poste indebite nel corso del rapporto, è chiaro che il conto non sarebbe sconfinato. E non si sarebbero resi necessari i versamenti di somme per riportare nel fido il conto. E gli interessi sia di mora che extrafido indebiti non sarebbero stati pagati . Ed allora? Molto è ancora da fare……….
Causa dell’avv.Meloni con la collaborazione dell’avv.Signorelli
segue sentenza |