Dettagli di Sentenza Corta d'Appello di Firenze del 09/06/2022

ProprietàValore
Nome:Sentenza Corta d'Appello di Firenze del 09/06/2022
Descrizione:

Corte di Appello di Firenze
Sentenza 9.6/ 23.6.2022
Avverso sentenza tribunale di Siena.


L’importanza della impugnazione

Volutamente il commento assume un titolo curioso e provocatorio.
Sembrerebbe logico che una impugnazione goda di una propria autonomia.
Chi pratica il diritto processuale sa bene che spesso non è così.

Nel caso trattato, viceversa, si ha piena applicazione della autonomia di giudizio della quale ogni grado di giudizio dovrebbe essere connotato.

La storia del processo
Adito il tribunale di Siena per contestare vari contratti di conto corrente accesi nel tempo con la banca locale, il giudice ammetteva ctu su un solo conto.
All’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Dopo di che la sentenza.
Ebbene, a fronte di una ctu favorevole (espletata su un solo conto corrente) e di un diritto evidente del correntista, il tribunale di Siena rigettava la domanda e condannava il cliente della banca /attore alle spese legali in ragione di euro 13.000 ed alle spese di ctu.
Superato il primo momento di sconcerto, si decideva di andare in appello.
E si ha la sentenza oggi in commento.
La premessa del ragionamento della Corte di Firenze la si coglie a pag. 8.
Si legge “La sentenza qui impugnata, nella costruzione del suo percorso logico-argomentativo, non consente appieno di individuare i presupposti in fatto ed in diritto posti a fondamento fella decisione”.
E già qui la soddisfazione è notevole,

Veniva, poi, rigettata la eccezione di inammissibilità dell’appello come pure la eccezione di prescrizione.

Nel merito
La Corte riteneva la ctu espletata in primo grado esaustiva e ne seguiva il ragionamento.

In accoglimento parziale dell’appello, venivano revocate le condanne sia alle spese di lite che di ctu. Confermata nel merito la ctu.
E la banca condannata.

La lettura della sentenza, peraltro, consente di verificare che neanche la stessa è immune da vizi.
Non si pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado ex art. 112 c.p.c. per non avere questa risposto ad alcune domande (lo si evince dalle conclusioni come riportate in sentenza)
Non stigmatizza la eccezione della banca che la istanza ex art.119 tub era stata avanzata a ridosso della citazione, ritenendola, quindi come non avanzata.

Compensa le spese in ragione dei 4/5 quando:
l’appello nel merito veniva accolto;
sì aveva il rigetto delle eccezioni avanzate dalla banca (inammissibilità dell’appello e prescrizione).
Veniva accolto il merito.
Ed altro.
La cassazione porrà rimedio.
Ma certo è che fa sempre piacere vedere che il Giudice di secondo grado ha goduto di autonomia e non si è appiattito sul primo grado.

La parte tecnica e la perizia sono state seguite dalla Riba srl.
Causa avv. Massimo Meloni

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Creato il: 28/06/2022 17:06
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Ultimo aggiornamento il: 28/06/2022 17:07
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