Descrizione: | Tribunale di Milano Ordine di esibizione alla ASL dei documenti mensili relativi a crediti di un farmacista
Si tratta di una causa promossa da un farmacista nei confronti di una nota finanziaria dei farmacisti. L’attore precisava, oltre ad altre domande, che per contratto aveva ceduto-a titolo di garanzia del puntuale rispetto del pagamento del mutuo- i crediti che mensilmente maturava verso la ASL. La finanziaria incassava e gestiva le somme. Una volta pagata la rata, rimetteva la differenza al cliente senza alcun rendiconto. Di tale aspetto l’attore lentava la poca trasparenza. Chiedeva di acquisire tutta la documentazione presso la ASL. Per poi procedere a verifica. Il Giudice, dopo riserva istruttoria, emetteva la ordina allegata. Disponendo la esibizione della documentazione a cura della ASL.
In buona sostanza si tratta dei c.d. costi occulti nei finanziamenti: le garanzie collaterali Obbligo di rendiconto ex art. 1713 cc
Nelle varie analisi della normativa sulla usura e sulla indeterminatezza, in fase applicativa, abbiamo spesso parlato del costo che “appare “nei vari finanziamenti ovvero il tasso di interesse corrispettivo. Che è la componente piu’ importante del TAEG ovvero del tasso annuale effettivo globale: il costo totale del finanziamento. Tutto sarebbe chiaro se si trattasse dei costi che appaiono indicati nel contratto.
Viceversa, solitamente, i contratti vedono anche costi che, sull’immediato, non vengono considerati dal cliente desideroso di concludere e che si limita a chiedere -appunto- quale sia il tasso da pagare ritenendolo il solo costo importante. Per poi pagare rate esosissime oltre ad altri costi che sostiene.
Quindi tutti i costi collegati alla operazione debbono rientrare nel TAEG ed il cliente deve sapere cosa paga e quanto paga.
Si tratta dei c.d. costi occulti
Ad esempio i contratti di finanziamento per i farmacisti non vedono soltanto l’obbligo di rimborso ad un certo tasso. Ma prevedono anche garanzie reali (es. l’ipoteca) ed anche la cessione dei crediti ASL con regolare atto notarile e mandato a riscuotere.
Per come si sviluppa il rapporto, i costi derivanti sono notevoli.
Per capire di cosa stiamo parlando occorrono due parole su come funziona la cessione dei crediti ASL che, mensilmente, il farmacista matura. Con atto notarile la finanziaria si fa cedere dal farmacista i crediti che lo stesso matura, tempo per tempo, verso la ASL. La cessione copre l’intero piano di ammortamento anche se variabile.
Quindi la ASL anziché al farmacista, pagherà alla finanziaria, tutti i mesi
Questa, mediante opportuno contratto di mandato a riscuotere, incassa direttamente TUTTI i crediti (e non solo quelli della rata a scadere) maturati. Ogni mese, una volta appurato che la rata è stata pagata, la finanziaria rimette la differenza al farmacista trattenendo l’importo relativo al mese successivo.
Esperienza insegna che non collimano mai i due importi e che non viene mai fornito al cliente il rendiconto. Insomma, se la finanziaria incassa dalla ASL 100 euro e restituisce una somma X, al netto della rata (capitale e interessi) deve rendicontare anche i costi che ha trattenuto. Siamo certi che quanto corrisposto sia realmente la somma per differenza?
Le valute
Il deposito delle somme derivante dalla cessione (sui conti della banca) è infruttifero per il farmacista. Mentre la finanziaria/banca prende interessi sui depositi. E magari il farmacista usa il proprio fido per quel mese. Quindi paga interessi.
Abbiamo accertato che una nota finanziaria trattiene la somma integrale del mese precedente allo scadere della rata del mese successivo. Per poi svincolare le somme residue per differenza somme senza rendiconto. Le somme trattenute sono anche 10 volte la rata. Così facendo trattiene per un mese le somme sui propri conti.
Chiarito il meccanismo, che porta a volte a raddoppiare il costo effettivo del finanziamento, cosa può fare il farmacista? Occorre sapere che la finanziaria è obbligata a rendicontare la gestione del credito altrui.
Articolo 1713 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obbligo di rendiconto Dispositivo dell'art. 1713 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo IX - Del mandato → Sezione I - Disposizioni generali Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato(1). La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave(2).
Cosa fare allora per verificare se i costi applicati sono derivanti dal contratto e se sono esatti? E ricalcolare le valute? Se la banca non è solita inviare il rendiconto dei movimenti che indichi con esattezza quali costi ha addebitato, il farmacista deve richiedere con raccomandata copia dello stesso. Se la banca non ottempera, rimane fare ricorso al tribunale per avere ordine di esibizione dei mandati di pagamento. Ottenuti i quali, si potrà procedere a verifica dei costi applicati, delle valute ecc. Proprio come avvenuto con la ordinanza di seguito pubblicata.
Causa Avv.Massimo Meloni CTP e perizie Riba srl |