Dettagli di Ordinanza Corta d'Appello di Milano del 31/12/2021

ProprietàValore
Nome:Ordinanza Corta d'Appello di Milano del 31/12/2021
Descrizione:

Cassazione
Ordinanza 2855 del 31.1.2022

Il piano di rientro concordato con la banca non preclude di poter avanzare eccezioni successive sul rapporto.


La Cassazione ha chiarito in modo netto quello che dovrebbe essere chiaro.
Ovvero che la sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito impedisca di analizzare il contratto bancario dal quale deriva.
La banca sosteneva che avendo il cliente firmato un accordo di ricognizione del debito, il cliente aveva sostanzialmente accettato ogni condizione e, implicitamente, rinunciato ai propri diritti che sul quel rapporto poteva far valere.

Capita sovente che gli istituti di Credito invitino il cliente in difficoltà a sottoscrivere una dichiarazione nella quale lo stesso indica che il debito è quello; lo riconosce per vero e che si impegna a pagarlo, magari ratealmente e con aggravio di ulteriori interessi.
Tutto come da previsione art. 1988 c.c. relativo anche alla promessa di pagamento.

In realtà tale “soluzione” viene o intimata o suggerita come un toccasana dalla banca.
Ed il cliente, in evidente difficoltà (anche psicologica) e temendo il peggio, accetta.

Questo secondo la banca precluderebbe ogni e qualsiasi eccezione successiva sul contratto.
Nei corsi che questo studio tiene da anni si è sempre sostenuta tale tesi, indicando che anche l’art.1972 cc prevede la nullità della transazione che si fondi su titolo nullo.
Rammentiamo che un contratto che non rispetta TUTTE  le condizioni di legge è nullo.

Quanti clienti hanno firmato un piano di rientro o una ricognizione per poi vedere che il contratto di conto corrente era viziato e gli importi dovuti ben altri?
Secondo la banca, non potrebbe piu’ agire.
Secondo la cassazione, invece, il principio di diritto da seguire è il seguente:
“Il piano di rientro concordato tra banca ed il cliente avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il banca, attrice del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 tub”
Insomma, se la banca, a fronte di un piano di rientro di rientro firmato dal cliente, agisce per recuperare le somme stante la inosservanza del piano per mancato pagamento delle rate a scadenza , può essere opposta .

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Creato il: 06/02/2022 16:09
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Ultimo aggiornamento il: 06/02/2022 16:10
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