Descrizione: | Corte di Appello di Venezia
Rimessione in istruttoria Ordinanza istruttoria 15.7/13.8.2021
Siamo lieti pubblicare una ordinanza resa dalla Corte di Appello di Venezia in data 15.7 e notificata il 13.8, su impugnazione di una sentenza del tribunale di Verona.
La sentenza di primo grado era particolarmente infondata e punitiva verso il cliente.
Trattavasi di n.2 conti correnti affidati. Agiva la società correntista ed i 4 garanti. Il cliente promuoveva causa c/BPM avanzando le consuete doglianze in punto di interessi, condizioni ecc. Depositava perizia econometrica.
Si costitutiva la banca ed avanzava domanda riconvenzionale.
Parte attrice aveva chiesto, prima del giudizio, copia dei documenti e del contratto con apposita istanza ex art. 119 tub. Invano. In giudizio chiedeva ordine di esibizione e nomina di ctu. Il Giudice non concedeva né la ctu né emetteva ordine di esibizione. Anzi, in base alla documentazione medio tempore prodotta dalla banca, rigettava le domande degli attori e concedeva la invocata domanda riconvenzionale avverso sia la società che vero i garanti. Condannava anche alle spese, in modo eccessivo. La sentenza veniva prontamente impugnata, essendo veramente inaccettabile ed i garanti avanzavano domanda di nullità delle fideiussioni in esito alla giurisprudenza nel frattempo maturata.
Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appello di Venezia- provando di avere letto gli atti e di valutare gli stessi in modo piu’ equilibrato- non emetteva sentenza, ma ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio con nomina della invocata ctu. La lettura del provvedimento chiarisce bene la diversità di lettura della azione giudiziaria degli attori.
In primo grado era stato sanzionato anche il mancato rispetto dell’onere probatorio, tra le altre cose. E la concessione di una riconvenzionale su documenti contestati da parte attrice era un fatto censurabile
Fa piacere vedere che la funzione dei tre gradi di giudizio non è cosa apparente, ma effettiva e di sostanza. La Corte di Appello, rivedendo la documentazione depositata; le eccezioni di parte attrice sin dall’inizio; la contestazione del quantum, motivato, addirittura impone di rivedere i saldi sulla stessa documentazione dichiarata valida dal giudice di prime cure per la emissione di una ingiunzione. Che, tutto lascia ben sperare, dovrà essere revocata.
Vi terremo informati riguardo agli esiti del processo e, ancora prima, della ctu.
Causa avv. Massimo Meloni Aspetto tecnico e ctp secondo grado : Riba srl
segue testo integrale della ordinanza
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