Descrizione: | Tribunale di Milano Sentenza 12.7.2021
Finanziaria delle farmacie Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo; ricalcolo a tasso ex art. 117 tub;
Ricalcolo piani di ammortamento; Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti. Compensazione; Definizione di TAN. Nuova sentenza avverso una finanziaria delle farmacie, con sede in Milano.
Impugnati due contratti di mutui rilevanti, per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi. Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 500.000 euro in eccesso pagati dal farmacista. Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi. Cade anche la clausola di indicizzazione come applicata. In sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito del farmacista sottraendo sia le somme in eccesso pagate, sia le rate pagate nelle more del processo. Rifacendo i conteggi, in applicazione della sentenza, il farmacista ha già adempiuto i contratti. E se dovute ancora poche rate, queste non dovranno vedere applicato il tasso contrattuale, ma il tasso legale. La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso. Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati. Dichiara non ricavabile, per tale motivo, il TAN dal piano di ammortamento, indicando la operazione matematica complessa. In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo. In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN. Definendo il promo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.
Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4. La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.
causa avv. Meloni Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl (Recupero Interessi Bancari srl)
Segue sentenza |