Descrizione: | Tribunale di Padova
Sentenza su conto corrente e mutuo
Successione nei contratti Ius variandi e controllo usura CMS ed indeterminatezza Mancanza di tutti gli estratti conto
Premessa La causa fu avviata dallo scrivente procuratore. Il mandato ,poi ,fu revocato per essere affidato il giudizio a legale di fiducia della parte. Questo prima delle memorie istruttorie. La precisazione per correttezza e per non creare meriti indebiti. Peraltro e come si evince dalla sentenza, i punti salienti furono posti proprio con l’atto di citazione. Ed anzi ,alcuni aspetti facenti seguito alla costituzione delle parti non furono contestati dal nuovo procuratore,come si legge in sentenza . Con pregiudizio per il cliente.
Vi fu poi la nota cessione dei contratti di Banca Pop. Vicenza, causa liquidazione coatta ( default) , per cui tutti fatti successivi alla citazione con le varie dialettiche concernenti la legittimazione ed il contraddittorio non sono da attribuire allo scrivente. La sentenza, per diversi punti già sollevati in citazione ed accolti dal Giudice , merita di essere divulgata e commentata.
Premesso quanto sopra, in citazione si lamentavano i consueti vizi: usura contrattuale; indeterminatezza per un conto corrente ed usura ab origine per un mutuo.
La successione di contratti pag.7 sentenza Nelle more del giudizio (2017) si è avuta la liquidazione coatta della B. Popolare di Vicenza; la successiva cessione in blocco a Banca Intesa spa dei rapporti in bonis. Ovvero quelli non dichiarati insolventi o incagliati o prevedibilmente non recuperabili. Mentre i problematici furono ceduti ad una bad bank , allora SGA spa oggi Amco spa. Sul punto si è creata una annosa controversia. Cosa è stato ceduto ?
Diversi sono gli aspetti da valutare . Lo scrivente ha avuto modo, in altri casi, di entrare nel merito delle problematicità dei vari rapporti ceduti, provando che la declassificazione a incaglio fu uno stratagemma per non addossare a Intesa crediti effettivamente problematici, ma recuperabili. E lasciare “con il cerino in mano” i clienti che si trovavano di fronte alla Liquidazione Coatta Amministrativa verso la quale avanzare eventuali pretese. Anche nel caso oggetto di commento odierno le difese sia della Intesa che della bad company Amco spa (prima SGA spa) sono state analoghe.
Ma vi è un fatto nuovo ,importantissimo Il Giudice accoglie la eccezione di Banca Intesa spa di carenza di legittimazione passiva avendo ceduto i crediti ed i relativi rapporti contrattuali dell'odierno attore alla allora SGA spa , oggi Amco spa. Da cui la sua - afferma Intesa- estraneità al giudizio . Tale passaggio costituisce un fatto nuovo. In altri giudizi il casus era che la cessione avesse interessato soltanto i crediti e non i contratti. Vedi ad esempio gli NPL e la pubblicazione in Gazzetta della avvenuta cessione di pacchetti di crediti . Questo comportava che titolare del contratto rimanesse il cedente e titolare del credito fosse il cessionario.
Peraltro il Giudice non entra nel merito ( che andava contestato ,cosa non avvenuta ) . Egli dichiara ,espressamente , che diviene irrilevante (pag.8 fine capo 2 sentenza) definire a chi competa dover rispondere della domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate dal cliente e da questi avanzate . Questo per rispondere a SGA che si dichiara non tenuta a dover corrispondere eventuali somme se non nei limiti della compensabilità con il credito acquistato. Correttamente il tribunale nel caso de quo non passa alla analisi del problema, perché il conto corrente azionato in giudizio era ancora in essere , per cui si poteva soltanto procedere alla revisione dei saldi senza entrare nel merito di una azione di ripetizione (quindi condanna).
Chiarito, quindi, il problema della regolarità del contraddittorio limitandolo come detto , nel merito oltre ai consueti punti ormai consolidati in Giurisprudenza, a parere dello scrivente degni di rilievo sono i seguenti passaggi. CMS La cms e la sua indeterminatezza (fatto sollevato in citazione) . A pag.12 della sentenza il Giudice rileva che seppure la cms fosse pattuita in contratto essa risulta soltanto indicata in misura percentuale. Ma non compaiono il tasso; i criteri di calcolo; sia la periodicità. Da cui la sua indeterminatezza come dichiarata e la sua espunzione da parte del ctu nel ricalcolo dei saldi. Ius variandi Relativamente allo ius variandi (sempre doglianza avanzata in citazione) il tribunale dichiara che il criterio è stato approvato dal cliente in contratto per cui lecitamente la banca ha mutato nel tempo tassi e condizioni. Ma pone un punto fermo ,a pag.13 ultime righe, ovvero che ad ogni variazione corrisponde una nuova pattuizione , da cui la verifica ab origine del tasso di usura.
Invero già il tribunale di Vicenza con sentenza 26100 /2014 ebbe a chiarire tale aspetto. Onere probatori:carenza di estratti
A livello probatorio, parti convenute Intesa e SGA spa avevano eccepito la impossibilità di eseguire una ctu non avendo prodotto parte attrice tutti gli estratti. Ebbene sul punto il tribunale, a fine pag.15, precisa che una analisi da parte del tecnico di un rapporto che non ha tutti gli estratti prodotti è possibile mediante una operazione di raccordo e ricostruzione, applicando condizioni meno favorevoli alla attrice. Specifica il tribunale a pag. 16 che ,comunque ,non può emettere il richiesto ( già in citazione ) ordine di esibizione al fine di acquisire gli estratti mancanti,perché la perizia prodotta in sede di costituzione dell'attore ,conteneva tutti gli estratti provando che,quindi, erano nella disponibilità dello stesso. Tale affermazione - vera in fatto- poteva essere ampiamente contestata , perché costituente una lesione del diritto di difesa ed essendo presente in citazione istanza ex art.119 tub. La contestazione non vi è stata .
Le spese Cosa interessante è la condanna di Amco spa quale titolare del credito. Non è cosa che capita spesso. E il tribunale pone a carico di Amco spa anche la ctu. La condanna assume interesse alla luce della avvenuta cessione del contratto e non del solo credito .
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