Provvedimenti Giurisdizionali
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Provvedimento del GIP di Trento del 26/07/2023
Data di inserimento: | 31/07/2023 |
Data modifica: | 31/07/2023 |
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Trento
Mutuo ipotecario:Querela per usura
• Richiesta di archiviazione del P.M.
• Rigetto da parte del GIP: Delega di Indagine
Un cliente della Riba srl, con la assistenza dell’avv. Meloni, presentava presso la Procura della Repubblica di Trento denuncia/querela per usura avverso il noto istituto di credito M.C. Oggetto un mutuo da 1.400.000.
La querela veniva avvalorata da perizia della Riba srl.
Il PM dopo “indagini” (sic!) affidate dalla Guarda di Finanza chiedeva la archiviazione.
La GdF fondava la richiesta al PM sul presupposto “giuridico” , scritto e ben indicato ,che quel genere di denuncia non trovava seguito presso la Procura di Trento! Che era solita archiviare sempre!
Quindi la GdF esprimeva un parere non tecnico, ma di “andamento” consolidato .
E già questo sarebbe grave, anche se non inusuale, purtroppo.
Peraltro un minimo di carattere tecnico veniva dato “all’indagine” e nei brevi passaggi tecnici che la GdF descriveva ,venivano assunti criteri del tutto errati , anche un po' creativi.
Evidentemente, su tali basi il PM, come detto, non poteva che presentare istanza di archiviazione.
Viceversa, depositata dal querelante, a sua volta, opposizione, con memoria tecnico/giuridica preparata dall’avv. Meloni per l’avv. penalista, si aveva udienza di discussione davanti al GIP. Il quale si riservava la decisione.
Prendeva diverso tempo.
Riserva sciolta il 26.7 con notifica pari data.
Provvedimento che si allega.
Esso obbliga il PM ad esperire altre indagini e ne indica la via.
È pur vero che risulta strano leggere di cms in seno ad un mutuo.
Ma è interessante il ragionamento che il GIP avanza recependo la Cassazione 8806 del 2017: ogni costo connesso al credito deve essere considerato. La interpretazione autentica della l.108/1996.
Speriamo che, soprattutto, si stia sfondando un mutuo di difficoltà (recte: omertoso) in quelle zone tutto rivolto alla difesa del sistema bancario locale.
Ora , peraltro, si potrà procedere a presentare istanza di sospensione della esecuzione al tribunale che la banca ha , nel frattempo, avviato ,nella piu’ totale impunità .
Vi aggiorneremo.
In allegato decreto GIP Trento 26.7.2023
Consulenza giuridica avv. Massimo Meloni
Assistenza tecnico/peritale: Riba srl
Ordinanza Tribunale Verona del 21/07/2023 -
Data di inserimento: | 25/07/2023 |
Data modifica: | 25/07/2023 |
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Tribunale di Verona
Opposizione a precetto su mutuo fondiario: sospensione
Di seguito ordinanza del 21.7 che sospende la efficacia esecutiva di un mutuo da euro 500.000 portato da precetto.
La lettura della ordinanza consente di capire come la opposizione si sia fondata ,soprattutto, sulla indeterminatezza delle somme richieste , in un cumulo nel quale non si potevano distinguere le varie categorie di tasso .
Con evidente lesione del diritto di difesa.
Oltre a vizi sollevati sul contratto di mutuo.
Il riferimento del Giudice veronese ad altri rapporti ed altri soggetti, deriva dal fatto che la opposizione a precetto ha veduto, in riconvenzionale nella fase di merito , compensazione con somme recate da altri rapporti, oggetto di perizia della Riba srl ,eccezioni sollevate dalla società intimata.
Prevedendo la, poi avvenuta, emissione di decreto ingiuntivo verso le persone fisiche garanti. Ovviamente opposto .
Causa avv.Massimo Meloni
Sentenza Tribunale di Roma del 19/08/2022
Data di inserimento: | 29/08/2022 |
Data modifica: | 29/08/2022 |
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Tribunale di Roma
Conto corrente e riconvenzionale della banca.
Riduzione del debito.
Un garante di una azienda , fallita nel corso del processo , riassume la causa e prosegue il giudizio nei confronti della banca la banca ,avendone interesse .
Rivendica la verifica di diversi rapporti di conto.
Nel corso del processo, avanza anche domanda di nullità della fideiussione come rilasciata .
La banca si costituisce ed avanza riconvenzionale per euro 385.852,00.
Dopo istruttoria e ctu si arriva alla sentenza.
In verità non eccelsa ,per vari motivi.
In primis ,perché limita la verifica ad un solo conto, quando la stessa banca aveva dedotto su (almeno) un altro conto nella riconvenzionale .
L’attore, viceversa, indicava diversi rapporti.
Poi perché non si pronuncia in alcun modo e ,quindi, non tratta la domanda di nullità della fideiussione.
Ed altro ,anche in punto di condanna alle spese .
Rigettate diverse eccezioni avanzate dalla banca in rito, si ha l’accoglimento della riconvenzionale su una somma nettamente inferiore e per euro 70.605,99.
Tralasciando di elencare i motivi di appello che comprendono anche la condanna alle spese del tutto ingiustificata, stante il rigetto di diverse eccezioni della banca e l’accogliento solo parziale della riconvenzionale con soddisfazione delle pretese dell’attore, vi è che, comunque , allo stato la riduzione del credito della banca è in ragione di un quinto del richiesto.
Ovviamente si andrà in appello e siamo certi che- considerando anche gli altri rapporti di conto non compresi in sentenza ma oggetto di giudizio , si avrà una ulteriore rivisitazione dei saldi.
Causa Avv.Massimo Meloni
CTP e perizie Riba srl
Sentenza Tribunale di Viterbo del 04/08/2022
Data di inserimento: | 29/08/2022 |
Data modifica: | 29/08/2022 |
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Tribunale di Viterbo
Conto corrente in essere.
Eliminazione di anatocismo e cms non pattuita.
Rideterminazione dei saldi
Una PMI , che aveva acceso un conto con Unicredit da anni, decide di verificare i saldi a mezzo perizia.
Considerati gli esiti, decide di adire il tribunale competente.
Si ha la sentenza in commento , dopo istruttoria e ctu .
Che non soddisfa per vari aspetti.
Innanzitutto la stringatezza della motivazione è motivo di riflessione.
Gli errori interpretativi del contratto, comporteranno la necessità dell’appello.
Si confonde il contratto di conto corrente con l’affidamento.
Come noto due sono i contratti e diversi per l’oggetto.
Comunque sia, i saldi ,come richiesti dalla banca, vengono ridotti per anatocismo e cms, limitati nella loro applicazione temporale ad un certo periodo, per euro 9.000.
Il tribunale condanna alle spese del giudizio ed alla cu.
Diversi e di ben piu’ ampi i valori indicati in perizia.
Che non è stata oggetto di critica nel corso del processo.
Causa Avv.Massimo Meloni
CTP e perizie Riba srl
Ordinanza Tribunale di Brescia del 29/06/2022
Data di inserimento: | 04/07/2022 |
Data modifica: | 04/07/2022 |
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Tribunale di Brescia
Opposizione a decreto ingiuntivo da oltre 2 milioni da parte della società e dei garanti ;
Richiesta concessione provvisoria esecuzione: rigetto;
Nullità fideiussioni ex art. 1957 c.c :apertura .
Di seguito ordinanza del 29.6 emessa , dopo la riserva assunta in prima udienza , dal tribunale di Brescia.
Oggetto era la opposizione ad una ingiunzione bancaria del valore di oltre 2milioni.
La opposizione era avanzata sia dalla sas che dai fideiussori.
Venivano contestati sia i documenti ( anche asseritamente prodotti ma non presenti in fascicolo) sia il credito , in specie derivante da una apertura di credito ipotecaria su conto corrente sia la nullità delle fideiussioni ex art.1957 c.c..
La banca , infatti, aveva diversi anni prima , revocato le linee di credito e soltanto nel 2021 richiesto ingiunzione nei confronti dei garanti.
Il tribunale NON concede la richiesta - dalla banca - provvisoria esecutività della ingiunzione rilevando la assenza di documenti idonei .
Riguardo alle fideiussioni , sembra aprire alla tesi in diritto della eccepita nullità .
La parte tecnica e la perizia a cura della Riba srl.
Causa avv. Massimo Meloni
all c.s.