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Redazione Perizie Econometriche su Rapporti Bancari


 

Avv. Fiduciario di Farmacie Unite Treviso

LAPET

Siamo lieti informare che la
Lapet - Associazione Nazionale Tributaristi ha riconosciuto all'avv. Massimo Meloni il ruolo di formatore accreditato. Un bel traguardo per lo studio.

Farma Mese

Sin dal 2020 l'avv.Massimo Meloni gode della fiducia della rivista Farma Mese sulla quale scrive di diritto bancario. Potete trovare gli articoli [QUI]

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Provvedimenti Giurisdizionali

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Sentenza Tribunale di Viterbo del 03/05/2021 Sentenza Tribunale di Viterbo del 03/05/2021

novità!
Data di inserimento: 11/05/2021
Data modifica: 11/05/2021
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Tribunale di Viterbo

Sentenza 30.4./3.5/2021
Revoca di decreto ingiuntivo su conto corrente


Si pubblica sentenza emessa dal tribunale di Viterbo in data 30.5.2021 con la quale viene revocato un decreto   ingiuntivo di 93.000 euro.
Il conto era del 1986   e la banca non ha prodotto né provato il credito mediante la esibizione di tutti gli estratti.
La particolarità del presente giudizio è rappresentata dalla causa di accertamento che, sul medesimo conto, i clienti proposero e conclusa con sentenza del 2005.
Si è così costituito il giudicato. Nonostante questo la banca ha riproposto la questione, questa volta mediante un ricorso ingiuntivo.
È necessario, allora, conservare sempre i documenti per fa valere la propria tutela.
Altra dimostrazione di come si muovano spesso disordinatamente gli istituti di credito.

si allega sentenza
causa avv. Massimo Meloni


Sentenza Tribunale di Padova del 04/03/2021 Sentenza Tribunale di Padova del 04/03/2021

novità!
Data di inserimento: 11/03/2021
Data modifica: 11/03/2021
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Tribunale di Padova

Sentenza su conto corrente e mutuo

Successione nei contratti
Ius variandi e controllo usura
CMS ed indeterminatezza
Mancanza di tutti gli estratti conto


Premessa
La causa fu avviata dallo scrivente procuratore.
Il mandato ,poi ,fu revocato per essere affidato il giudizio a legale di fiducia della parte. Questo prima delle memorie istruttorie.
La precisazione per correttezza e per non creare meriti indebiti.
Peraltro e come si evince dalla sentenza, i punti salienti furono posti proprio con l’atto di citazione.
Ed anzi ,alcuni aspetti facenti seguito alla costituzione delle parti non furono contestati dal nuovo procuratore,come si legge in sentenza . Con pregiudizio per il cliente.

Vi fu poi la nota cessione dei contratti di Banca Pop. Vicenza,  causa liquidazione coatta ( default) , per cui tutti fatti successivi alla citazione con le varie dialettiche concernenti la legittimazione ed il contraddittorio non sono da attribuire allo scrivente.
La sentenza, per diversi punti già sollevati in citazione ed accolti dal Giudice , merita di essere divulgata e commentata.


Premesso quanto sopra, in citazione si lamentavano i consueti vizi: usura contrattuale; indeterminatezza per un conto corrente ed usura ab origine per un mutuo.

La successione di contratti  pag.7 sentenza
Nelle more del giudizio (2017) si è avuta la liquidazione coatta della B. Popolare di Vicenza; la successiva cessione in blocco a Banca Intesa spa dei rapporti in bonis.
Ovvero quelli non dichiarati insolventi o incagliati o prevedibilmente non recuperabili. Mentre i problematici furono ceduti ad una bad bank , allora SGA spa oggi Amco spa.
Sul punto si è creata una annosa controversia.
Cosa è stato ceduto ?

Diversi sono gli aspetti da valutare .
Lo scrivente ha avuto modo, in altri casi, di entrare nel merito delle problematicità dei vari rapporti ceduti, provando che la declassificazione a incaglio fu uno stratagemma per non addossare a Intesa crediti effettivamente problematici, ma recuperabili.
E lasciare “con il cerino in mano” i clienti che si trovavano di fronte alla  Liquidazione Coatta  Amministrativa  verso la quale avanzare eventuali pretese.
Anche nel caso oggetto di commento odierno  le difese sia della Intesa che della bad company Amco spa (prima SGA spa) sono state analoghe.

Ma vi è un fatto nuovo ,importantissimo
Il Giudice accoglie la eccezione di Banca Intesa spa di carenza di legittimazione passiva avendo ceduto i crediti ed  i relativi rapporti contrattuali  dell'odierno attore alla allora SGA spa , oggi Amco spa.
Da cui la sua - afferma Intesa- estraneità al giudizio .
Tale passaggio costituisce un fatto nuovo.
In altri giudizi il casus  era che la cessione avesse interessato soltanto i crediti e non i contratti. Vedi ad esempio gli NPL e la pubblicazione in Gazzetta della avvenuta cessione di pacchetti di crediti .
Questo comportava che titolare del contratto rimanesse il cedente e titolare del credito fosse il cessionario.


Peraltro il Giudice  non entra nel merito ( che andava contestato ,cosa non avvenuta ) .
Egli dichiara ,espressamente , che diviene irrilevante (pag.8 fine capo 2 sentenza) definire a chi competa dover rispondere della domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate dal cliente e da questi avanzate .
Questo per rispondere a SGA che si dichiara non tenuta a dover corrispondere eventuali somme se non nei limiti della compensabilità con il credito acquistato.
Correttamente il tribunale nel caso de quo non passa alla analisi del problema, perché il conto corrente azionato in giudizio era ancora in essere , per cui si poteva soltanto procedere alla revisione dei saldi senza entrare nel merito di una azione di ripetizione (quindi condanna).

Chiarito, quindi, il problema della regolarità del contraddittorio limitandolo come detto , nel merito oltre ai consueti punti ormai consolidati in Giurisprudenza, a parere dello scrivente  degni di rilievo sono i seguenti passaggi.
CMS
La cms e la sua indeterminatezza (fatto sollevato in citazione) .
A pag.12 della sentenza il Giudice rileva che seppure la cms fosse pattuita in contratto essa risulta soltanto indicata in misura percentuale. Ma non compaiono il tasso; i criteri di calcolo; sia la periodicità.
Da cui la sua indeterminatezza come dichiarata e la sua espunzione da parte del ctu nel ricalcolo dei saldi.
Ius variandi
Relativamente allo ius variandi (sempre doglianza avanzata  in citazione) il tribunale dichiara che il criterio è stato approvato dal cliente in contratto per cui lecitamente la banca ha mutato nel tempo tassi e condizioni.
Ma pone un punto fermo ,a pag.13 ultime righe, ovvero che ad ogni variazione corrisponde una nuova pattuizione , da cui la verifica ab origine del tasso di usura.

Invero già il tribunale di Vicenza con sentenza 26100 /2014 ebbe a chiarire tale aspetto.
Onere probatori:carenza di estratti

A livello probatorio, parti convenute Intesa e SGA spa avevano eccepito la impossibilità di eseguire una ctu non avendo prodotto parte attrice tutti gli estratti.
Ebbene sul punto il tribunale, a fine pag.15, precisa che una analisi da parte del tecnico di un rapporto che non ha tutti gli estratti prodotti è possibile mediante una operazione di raccordo e ricostruzione, applicando condizioni meno favorevoli alla attrice.
Specifica il tribunale a pag. 16 che ,comunque ,non può emettere il richiesto ( già in citazione ) ordine di esibizione al fine di acquisire gli estratti mancanti,perché la perizia prodotta in sede di costituzione dell'attore ,conteneva tutti gli estratti provando che,quindi, erano nella disponibilità dello stesso.
Tale affermazione  - vera in fatto- poteva essere ampiamente contestata , perché costituente una lesione del diritto di difesa ed essendo presente in citazione istanza ex art.119 tub.
La contestazione non vi è stata .

Le spese
Cosa interessante  è la condanna di Amco spa quale titolare del credito. Non  è cosa  che capita spesso.
E il tribunale pone a carico di Amco spa anche la ctu.
La condanna assume interesse alla luce della avvenuta cessione del contratto e non del solo credito .  

all :sentenza

Sentenza Tribunale di Bresxcia del 24/02/2021 Sentenza Tribunale di Bresxcia del 24/02/2021

novità!
Data di inserimento: 05/03/2021
Data modifica: 05/03/2021
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Tribunale di Brescia
Condanna di Ubi Leasing spa

Contratto di leasing (UBI Leasing spa)

Usura dell’interesse di mora

Declaratoria di nullità della relativa clausola

Applicazione Cassa. SS.UU. 19597/2020
Corretta pattuizione  di un tasso di mora ed interesse del cliente che, avendo il contratto in corso ed in regolare ammortamento , richieda l’accertamento della regolarità contrattuale (come previsto dalle SS.UU.).
Non necessità di provare (in giudizio) l’effettivo pagamento della mora

Necessità di produzione dei DM relativi al tasso di mora (Cass. 8883/2020):esclusione (in riforma di sentenza Corte di Appello di Brescia che obbligava la parte alla produzione degli stessi D.M.)




Il tribunale di Brescia in data 2.3.2021 ha pubblicato la sentenza (che si allega in versione integrale) e depositata in data 24.2.2021.
Oggetto è un contratto di leasing immobiliare con Ubi Leasing spa.
Tema, la usurarietà el tassi singolarmente intesi e, in particolare, del tasso di mora.

In premessa lo scrivente non può non nascondere la propria soddisfazione in quanto le tesi in diritto accolte sono quelle portate avanti da anni, soprattutto davanti al tribunale di Brescia e sulle quali vennero emessi pareri da una nota società di consulenza di Brescia che furono oggetto anche di critiche.
Strumentali e da parte di chi cercava visibilità.
Sul sito dello scrivente ( www.avvmassimomeloni.com) si potranno trovare esempi di etti parer con le tesi in diritto ivi sostenute sulla usura.
È sufficiente comparare tali tesi al quelle accolte dal Tribunale di Brescia nella sentenza oggi in commento.
Ciò detto occorre dire che la sentenza è molto equilibrata e lascia ben sperare in un cambio di rotta per un argomento che è sempre stato osteggiato dall’Organo giudicante bresciano.
Ed anzi liquidato in modo frettoloso e spesso, con motivazione stereotipata (es. mancata prova dell’effettivo pagamento della mora; tasso di mora non incluso nella usura; carenza di produzione dei DM; riduzione della mora usuraria quale penale ex art.1384 c.c. Trib. DM; riduzione   ecc.)

Rilievi e passaggi in sentenza delle tesi di parte attrice, anche se non condivise dal Giudice, riconoscono dignità alle stesse.
Mentre in passato si è avuto un atteggiamento quasi di dileggio.
Si consideri che la causa è del 2013 quando si affrontò la problematica dl tasso di mora usuraria facente seguito alla nota sentenza di Cassazione 350 del 2013 che dava dignità al tasso mora in sede di usura.

Ebbene soltanto dopo 8 anni si ha la prima sentenza che riconosce dignità alle tesi finalmente considerate fondate. Sempre le stesse.
Vero è che è intervenuta la cassazione a Sezioni Unite 19597 del 2020. Ma tale sentenza ha “semplicemente” indicato come il tasso di mora usurario non possa esser dichiarato non dovuto, ma parificato al saggio di interessi corrispettivo.
Non ha certamente codesta sentenza introdotto il tema della usurarietà del tasso di mora che era già presente Cass. 350/2013) ovvero quale fosse il momento ella verifica (Cass. 8061/2016) per la usura pattuita.
In difetto di detta puntualizzazione della SS.UU. si sarebbe avuta la declaratoria di sarebbe sic et sempliciter con la non debenza di alcun interesse di mora.
Tutta la sentenza merita attenzione.
Ma cercheremo di sintetizzare quelli che sono glia spetti piu’ salienti.


Innanzitutto il tribunale si riporta alla cass. SSUU 19597 a pag.3 della sentenza, nella parte in cui indica che la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi siano essi corrispettivi che di mora”.
Tale affermazione che appare palese, invece porta alla mente di chi scrive tutta la problematica relativa al tasso di mora che veniva escluso dal soggiacere alla legge sulla usura da tutti i giudici di merito.
Anche perché ritenuta la applicazione del tasso di mora potenziale.
Viceversa come si sosteneva da sempre davanti ai vari tribunali (Brescia compreso) la mora doveva essere ricompresa nella legge sulla usura (come già da l.24/2001) e che il momento della verifica era il momento della pattuizione.
Non occorreva attendere la effettiva applicazione.
Ei infatti il tribunale a pag.3 della sentenza in commento parla di interessi pattuiti.
A chi sta commentando sembra un miracolo.
O forse semplicemente sta cadendo un muro di piena omertà.
La legge 24 del 2001 già recitava di interessi pattuiti a qualunque titolo per la applicazione della legge sulla usura.
Ma ci sono voluti 20 anni PER LEGGERE UNA SUA CORRETTA VALUTAZIONE e vedere una sua corretta applicazione.
E tutti quei processi che si conclusero con una errata motivazione?
Tipo: la mora non soggiace alla legge sulla usura; ovvero l’attore non ha dato prova della effettiva applicazione; il tasso applicato non è usurario: ecc.
Altro aspetto che deriva dalla sentenza e che si legge è che l’interesse del cliente (conduttore del leasing) non deve aspettare l’inadempimento per valutare la mora se sia in usura o meno.
Finalmente (e come dal 2013 sostenuto da chi scrive) diverse sono le fasi:
una di pattuizione con contratto in bonis;
una di effettiva applicazione della mora in caso di inadempimento.
E questo indica espressamente la cassazione a Sezioni Unite con al sent 19597 del 2020 ripresa dal tribunale di Brescia con la sentenza in commento.
Altro aspetto interessante e che ha veduto tante cause rigettate era quello relativo alla mancata produzione in giudizio dei Decreto Ministeriali relativi ai vari tassi soglia tempo per tempo.
Correttamente la sentenza in commento a pag. 6 deduce che parte attrice ha depositato detti documenti.
Ma si riporta anche all’obbligo del Giudice di reperirli di ufficio riportando alla cassazione 8883 del 2020 (nota n.8 a pag.6 sentenza).

Ebbene tale annotazione non è di poco conto.
La cassazione con la sentenza 8883/2020 ha riformato una sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva rigettato una domanda di usura su contratto di leasing proprio perché la parte attrice non aveva depositato i relativi Decreti Ministeriali, dichiarandosi non dovuta al loro reperimento.
Insomma, un indirizzo che nel tempo aveva preso piede con gravi danni sia al cittadino che alla Giustizia.
Le conseguenze sul contratto.
Il tribunale, quindi, dichiara la nullità della clausola relativa alla mora per essere il tasso pattuito usurario ; riporta il tasso dovuto in caso di inadempimento pari a quello corrispettivo. Come previsto dalle Sezioni Unite con la sentenza 19597 del 2020.
E condanna il leasing alle spese.
Ma attenzione.
Anche in passato vi era stato l’accertamento della mora pattuita in misura usuraria. Come avevano deciso i Giudici soprattutto di Brescia? Non dichiarando la clausola relativa alla mora usuraria, ma semplicemente riducendo -quasi fosse una penale- ex art. 1384 c.c. la stessa in modo unilaterale.
Considerando che i contratti della Ubi Leasing spa sono stesi su formulari tutti eguali, le conseguenze sono facilmente immaginabili.

Causa dell’avv. Massimo Meloni e dell’avv. Ruggero Rizzi del foro di Brescia

Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl

Ordinanza Corte d'Appello di Milano del 24/02/2021 Ordinanza Corte d'Appello di Milano del 24/02/2021

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Data di inserimento: 26/02/2021
Data modifica: 26/02/2021
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Corte di Appello di Milano

Conti correnti e ricalcolo
Nomina di ctu in appello
Ordinanza del 24.2.2021  


In allegato ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano avente ad oggetto nomina di ctu.
La causa è molto complessa.
La ditta cliente si vede revocare i conti correnti ed un mutuo dalla banca Intesa per supposto inadempimento per euro 1200.000 circa.
La banca viene citata davanti al tribunale di Milano e, dopo un complesso contradditorio, si arriva alla sentenza.
La quale condanna la banca a restituire 340.000 ed euro, e nel contempo condanna la ditta attrice, avendo la banca avanzato riconvenzionale, al pagamento di altre somme. La differenza a favore della ditta attrice è notevole.
La ditta attrice, non soddisfatta della ctu resa in primo grado , propone appello e la Corte emette la ordinanza in atti. Che per la verità non  accoglie tutte le domande di integrazione.
Da notare che in ballo vi è anche lo svincolo di un pegno con vendita di titoli per 300.000 euro posti a garanzia del mutuo risolto.
Ed il ricavato non si comprende come sia stato portato a de conto del debito originario. Per tale aspetto pende altro giudizio con sentenza in via di deposito.

Causa avv. Massimo Meloni
segue ordinanza

Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl

Sentenza Tribunale di Viterbo del 29/01/2021 Sentenza Tribunale di Viterbo del 29/01/2021

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Data di inserimento: 30/01/2021
Data modifica: 30/01/2021
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Tribunale di Viterbo
MPS spa

Sentenza del 29.1.2021
Conto corrente affidato
Accertamento e condanna
Ripetizione di interessi
Indeterminatezza delle condizioni

Si pubblica sentenza oggi depositata.
Il tribunale, a mezzo di ctu , ricalcola i saldi di un rapporto estinto ( a mezzo di un mutuo).
Rimarca , preliminarmente, le condizioni dei due conti:uno per fido di cassa ed uno per anticipo di fatture.
Elimina, pertanto ,spese, condizioni, anatocismo trimestrale,  e commissione di massimo scoperto.
E' interessante notare come il tribunale cassi anche la commissione per la messa a disposizione dei fondi, nata con la legge 2/2009 ( e che sostituisce la cms) in quanto non è stata , di fatto,provata la sua pattuizione. Anche se pattuita, essa non deve essere applicata .
A seguito del ricalcolo la MPS viene condannata a pagare la somma di euro 47.397,77,oltre interessi;spese legali e ctu.
La causa vedeva anche un  mutuo chirografario servito ad estinguere il conto ( unico,dopo che i saldi negativi del conto anticipi erano stati girati  sul conto portante) .
Il tribunale non ravvisa il superamento del tasso soglia facendo ricadere  il mutuo tra altri finanziamenti  che , notoriamente,vedono un tasso superiore   ex l.108/1996 a quelli dei  mutui.
Tale valutazione sarà oggetto di appello
Restano una valutazione/domanda: quanto ha inciso sul saldo negativo ripianato con il mutuo la somma in eccesso pagata?
Il mutuo sarebbe stato necessario comunque?
La segnalazione in centrale rischi per somme superiori al dovuto, crea un danno?

Causa avv. Massimo  Meloni
segue  sentenza

Assistenza  tecnico/peritale di parte della Riba srl

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