Provvedimenti Giurisdizionali
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Sentenza Tribunale di Roma del 31/08/2021
Data di inserimento: | 12/09/2021 |
Data modifica: | 12/09/2021 |
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Tribunale di Roma
Sentenza 31.8.2021 c/Ex cassa Risparmio dell’Aquila, già BPER oggi Unipol Rec. Spa
Conti correnti;
indeterminatezza ed usura;
fideiussioni.
Di seguito corposa sentenza del tribunale di Roma del 31.8.2021.
Il documento di ben 22 pagine, è molto ben stilato e ripercorre aspetti non a tutti noti in punto di commissione di massimo scoperto; ius variandi ed altro.
Trattavasi di n.3 conti correnti affidati. Si lamentava indeterminatezza, usura, si chiedeva il ricalcolo dei saldi:
E si chiedeva la declaratoria di nullità delle fideiussioni.
La banca si costituiva e, oltre al rigetto delle domande, avanzava riconvenzionale da 410.000 euro circa.
Avanzava la consueta domanda pregiudiziale di nullità ella citazione, rigettata come da motivazione a pag. (pag.5/6 sentenza).
Non è, a parere dello scrivente, fondato il rigetto della domanda in punto di nullità delle fideiussioni leggendo in sentenza che, da una parte, la doglianza è tardiva e, dall’altra, che non è stata fornita la prova “che i contraenti non avrebbero firmato il documento senza quella parte del suo contenuto che è colpito dalla sua nullità (pag. 8)”.
In ordine al primo aspetto si rammenta che la nullità può essere sempre eccepita ed è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado. Come peraltro ammesso dal Giudicante.
Per il secondo aspetto, che coinvolge l’onere della prova, non si può essere concordi nel dover fornire una prova negativa che risulta impossibile de facto . Non fosse altro perché alcun istituto di credito o coloro che lo rappresentano, testimonierebbe in tal senso.
Fatto è che le clausole nulle esistono e sono state firmate.
Il ragionamento del Guide risulta contradditorio nel passaggio in cui, sempre a pag.8, si dichiara che “quand’anche si volesse ritenere che la contrarietà della intesa a monte possa riverberarsi sulla validità del negozio a valle, tale invalidità sembrerebbe afferire solo ad alcune clausole della fideiussione sottoscritta dall’attore (pag.8)”.
Ebbene, secondo lo scrivente, si confonde il fatto/giuridico con l’effetto.
La sentenza avrebbe dovuto dichiarare nulle le clausole.
Non assumendosi previsioni non richieste.
Ovvero negare ( non decidendo) al cliente il diritto di opporre alla banca tali ,dichiarate, nullità con tutti gli effetti sulla efficacia dell’intero negozio. Es. preventiva escussione del debitore principale :decadenza del termine ecc. .
In ordine alla cms il giudice ripercorre le varie fasi a pag.5 e si riporta, per la funzione svolta nel caso de quo, alla ctu (pag.5 sentenza).
Relativamente allo ius variandi, dichiara correttamente applicato lo stesso (pag.19).
In sede di conclusioni, si avevano osservazioni alla ctu che aveva, su tre conti, esaminato un solo rapporto.
La eccezione tecnica viene ritenuta tardiva.
Ritenendo il Giudice al ctu scevra di vizi logici.
E saranno motivo di appello.
In punto di indeterminatezza la ctu, dopo la verifica del caso, ricalcola i rapporti, riducendo il debito del cliente verso la BER da 410.000 euro a 70.000 euro.
Sorprende, quindi, alla luce sia del rigetto della pregiudiziale, sia relativamente agli esiti del giudizio che hanno rideterminato ampiamente la somma richiesta in riconvenzionale, la condanna del solo garante-attore (la società obbligata principale era stata colpita da fallimento) per le spese legali come per le spese di ctu.
Siamo certi che in appello, ogni aspetto verrà riesaminato, tutto a vantaggio del correntista che verrà liberato dal “peso” della fideiussione e dell’importo ad oggi considerato per dovuto.
Causa avv. Massimo Meloni
Aspetto tecnico e ctp, Riba srl
segue testo integrale della sentenza
Ordinanza Corte d'Appello di Venezia del 13/08/2021
Data di inserimento: | 25/08/2021 |
Data modifica: | 25/08/2021 |
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Corte di Appello di Venezia
Rimessione in istruttoria
Ordinanza istruttoria 15.7/13.8.2021
Siamo lieti pubblicare una ordinanza resa dalla Corte di Appello di Venezia in data 15.7 e notificata il 13.8, su impugnazione di una sentenza del tribunale di Verona.
La sentenza di primo grado era particolarmente infondata e punitiva verso il cliente.
Trattavasi di n.2 conti correnti affidati.
Agiva la società correntista ed i 4 garanti.
Il cliente promuoveva causa c/BPM avanzando le consuete doglianze in punto di interessi, condizioni ecc.
Depositava perizia econometrica.
Si costitutiva la banca ed avanzava domanda riconvenzionale.
Parte attrice aveva chiesto, prima del giudizio, copia dei documenti e del contratto con apposita istanza ex art. 119 tub.
Invano.
In giudizio chiedeva ordine di esibizione e nomina di ctu.
Il Giudice non concedeva né la ctu né emetteva ordine di esibizione.
Anzi, in base alla documentazione medio tempore prodotta dalla banca, rigettava le domande degli attori e concedeva la invocata domanda riconvenzionale avverso sia la società che vero i garanti.
Condannava anche alle spese, in modo eccessivo.
La sentenza veniva prontamente impugnata, essendo veramente inaccettabile ed i garanti avanzavano domanda di nullità delle fideiussioni in esito alla giurisprudenza nel frattempo maturata.
Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appello di Venezia- provando di avere letto gli atti e di valutare gli stessi in modo piu’ equilibrato- non emetteva sentenza, ma ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio con nomina della invocata ctu.
La lettura del provvedimento chiarisce bene la diversità di lettura della azione giudiziaria degli attori.
In primo grado era stato sanzionato anche il mancato rispetto dell’onere probatorio, tra le altre cose.
E la concessione di una riconvenzionale su documenti contestati da parte attrice era un fatto censurabile
Fa piacere vedere che la funzione dei tre gradi di giudizio non è cosa apparente, ma effettiva e di sostanza.
La Corte di Appello, rivedendo la documentazione depositata; le eccezioni di parte attrice sin dall’inizio; la contestazione del quantum, motivato, addirittura impone di rivedere i saldi sulla stessa documentazione dichiarata valida dal giudice di prime cure per la emissione di una ingiunzione.
Che, tutto lascia ben sperare, dovrà essere revocata.
Vi terremo informati riguardo agli esiti del processo e, ancora prima, della ctu.
Causa avv. Massimo Meloni
Aspetto tecnico e ctp secondo grado : Riba srl
segue testo integrale della ordinanza
Ordinanza Corte d'Appello di Milano del 30/07/2021
Data di inserimento: | 11/08/2021 |
Data modifica: | 11/08/2021 |
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Corte di Appello di Milano
Ordinanza 30.7.6.21 -30.7.21
Taeg: disciplina consumeristica
Funzione informativa precontrattuale
Fideiussioni: nullità per violazione normativa Antitrust. Sussiste
Con ordinanza resa in appello, notificata il 3.8.2021, e della quale si pubblica un estratto, la Corte di Appello di Milano si pronuncia su diversi temi.
Quelli che si ritengono pertinenti alla tematica bancaria sono due:
-la funzione e la natura del taeg;
-la nullità delle fideiussioni, seppur successive al noto provvedimento Banca di Italia del 2005 relative ai noti schemi ABI.
Sul mutuo: taeg
La sentenza dichiara che la funzione del taeg è quella informativa, come per l’isc.
Ma precisa che il TAEG è relativo alla (sola) disciplina consumeristica.
Quindi sia il taeg (che nel caso de quo non si applica) sia l’isc non sono contenuto essenziale del contratto.
E quindi previsti dall’art. 117 tub.
Dopo tale precisazione (ovvero che il taeg è per consumatori e nel caso di specie NON si è in presenza di consumatori), la sentenza integra, precisando che parte attrice non ha comunque allegato la difformità tra taeg contrattuale e quello effettivo.
Pure dando atto poco prima del deposito di una perizia da parte degli attori (nella quale si indica la difformità del taeg come lamentato).
È evidente che la Corte non vuole lasciare alcun dubbio:
il taeg/isc non ha carattere contenutistico ex art.117 tub, ma di pura funzione informativa.
Che comunque deve essere verificata la identità tra taeg /isc effettivo (applicato) e quello indicato in contratto (non pattuito, perché il taeg non è oggetto di pattuizione).
Che al fine di verificare il taeg/isc effettivo occorre conoscere tutte le spese e di costi.
La sentenza sul punto è un po’ contraddittoria.
Dapprima esclude la applicabilità del taeg nel caso de quo; per poi affermare che comunque il taeg è previsto dall’art.9 della del. Cicr 4.3.2003 (cosa errata, perché la delibera dice altra cosa e per l’isc).
Ed ancora e comunque che non si è data prova della difformità tra taeg effettivo e quello pattuito.
Da cui la nullità ex art. 112 c.p.c.
Fideiussioni
La Corte rileva che nelle fideiussioni come prodotte e fatte valere dalla banca, siano comprese le note clausole 2.6.8. che riproducono uno schema intercorso tra l’ABI ed alcune organizzazioni di tutela dei consumatori.
Pertanto dichiara nulle le garanzie fideiussorie. Riportandosi all’orientamento della Corte di Appello di Milano (sent.26/2020).
La cosa che si ritiene interessante è che la nullità -afferma la Corte- può essere fatta valere nei conti di fideiussioni sia ante che successive al noto provvedimento Banca di Italia del 2005. Qualora contengano clausole che vadano a violare il provvedimento (ed accade sovente).
La Corte, però, con decisione non condivisibile, ritiene che nel caso de quo disattende il motivo di appello in quanto non si è fornita prova del fatto che la banca si sia avvantaggiata delle suddette clausole nulle.
Sul punto andremo in cassazione per vari motivi.
Un contratto nullo è nullo ex se, senza che necessariamente esso sia stato utilizzato.
Peraltro in primo grado la banca aveva chiesto ed ottenuto condanna anche dei garanti, quindi la prova dell’utilizzo era evidente , come il profittarsi della banca del documento . Anche perché ex 1957 c.c. la banca doveva prima escutere la società poi i garanti.
Ed è, altresì, evidente che la banca non avrebbe mai concesso il mutuo qualora non firmate le fideiussioni.
È evidente la contraddizione
In ogni caso in riforma del primo grado sul punto, la Corte doveva dichiarare in modo esplicito (e non incidentale come avvenuto) la nullità delle fideiussioni. E non legare il contratto nullo alla sua effettiva applicazione.
Causa avv. Massimo Meloni
segue ordinanza.
apporto tecnico/ peritale E CTP della Riba srl.
Sentenza Tribunale di Milano del 12/07/2021
Data di inserimento: | 15/07/2021 |
Data modifica: | 15/07/2021 |
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Tribunale di Milano
Sentenza 12.7.2021
Finanziaria delle farmacie
Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
ricalcolo a tasso ex art. 117 tub;
Ricalcolo piani di ammortamento;
Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti.
Compensazione;
Definizione di TAN.
Nuova sentenza avverso una finanziaria delle farmacie, con sede in Milano.
Impugnati due contratti di mutui rilevanti, per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi.
Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 500.000 euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.
Cade anche la clausola di indicizzazione come applicata.
In sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito del farmacista sottraendo sia le somme in eccesso pagate, sia le rate pagate nelle more del processo.
Rifacendo i conteggi, in applicazione della sentenza, il farmacista ha già adempiuto i contratti.
E se dovute ancora poche rate, queste non dovranno vedere applicato il tasso contrattuale, ma il tasso legale.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso.
Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non ricavabile, per tale motivo, il TAN dal piano di ammortamento, indicando la operazione matematica complessa.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo.
In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN.
Definendo il promo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.
Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4.
La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.
causa avv. Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl
(Recupero Interessi Bancari srl)
Segue sentenza
Sentenza Tribunale di Padova del 23/06/2021
Data di inserimento: | 24/06/2021 |
Data modifica: | 24/06/2021 |
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Tribunale di Padova
Rapporti di conto corrente
Sentenza c/ Veneto Banca in liquidazione
SGA spa
Banca Intesa spa
La sentenza del 23.6 , molto completa e motivata in diritto, pone dei punti cardine.
Sinteticamente
La causa era molto complessa in diritto.
Eccezione Preliminari
Le prime 10 pagine della sentenza sono su eccezioni pregiudiziali. Se accolte la causa finiva li.
Pag.4/5
Interruzione del processo (per intervenuto default delle banche e riassunzione tardiva). Necessità della dichiarazione del legale.
Rigettata eccezione di estinzione
Eccezione di difetto di legittimazione passiva di banca Intesa sui crediti , perché non oggetto di cessione.
Cessione rapporto estinto 588667: inclusione
Le banche dichiaravano la estraneità di B. Intesa in quanto il rapporto non era tra quelli ceduti. Intendendo rinviare tutto alla SGA (Amco) .
Il Giudice , innanzitutto, rileva e dichiara la discrasia tra i documenti relativi alla cessione e motiva ampiamente.
Le banche dichiaravano che i due contratti oggetto di causa erano esclusi dalla cessione rimanendo in capo alla SGA.
Il Giudice a pag.8 ,al contrario dichiara ceduto a banca Intesa il rapporto estinto in base ai criteri indicati nei decreti di cessione.
Dichiara ,quindi , sussistere la responsabilità di banca Intesa. Motiva: se è accollo il creditore non ha liberato il debitore per cui banca Intesa risponde insieme al terzo,
Se è cessione di ramo di azienda, il cessionario risponde in solido.
Rigetta la eccezione
Quindi condanna Banca Intesa
Pag.9 Cessione di rapporti funzionali
Diversamente per il conto 136218 NON ceduto (perché dichiarato deteriorato pag.7), la Intesa è liberata.
La sentenza non risponde su tutta la tematica del fatto che il conto doveva essere ceduto perché in bonis (aveva ancora il fido al marzo 2017)
Nel merito
Accoglie le domande, anche se non risponde su tutte le eccezioni avanzate da parte attrice e condanna Banca intesa.
Anche se per una somma non elevata.
Peraltro non condanna l’attore al pagamento di euro 270.000 circa, come debito ridotto accertato dalla ctu.
In appello verranno fatte valere nuovamente le domande che primo grado non hanno trovato motivazione alcuna (il conto non ceduto era assistito a fido e quindi non era tra quelli deteriorati).
Come è evidente, la sentenza costituisce un precedente molto importante a tutela dei numerosi correntisti che hanno veduto ceduti i crediti verso banca Intesa spa la quale ,sino ad oggi, rispondeva soltanto per il futuro.
Causa avv. Meloni.
Consulenza di parte e perizia di Riba srl
segue sentenza