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Tribunale di Biella - Opposizione a decreto ingiuntivo
Data di inserimento: | 24/02/2022 |
Data modifica: | 24/02/2022 |
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Tribunale di Biella
Opposizione a decreto ingiuntivo ;
Apertura di credito su conto corrente garantito da ipoteca
Indeterminatezza ;
CTU : Riduzione del preteso credito del 50% ( da euro 870.000 a 458.000)
Davanti al tribunale di Biella si sta svolgendo una causa per opposizione a decreto ingiuntivo.
Il titolo su cui si fonda la azione monitoria è una apertura di credito ipotecario su conto corrente di euro 850.000 .
La banca,dopo varie proroghe , revoca l’affidamento e , risultata vana ongi richeista di rientro, agisce con una ingiunzione.
Che viene opposta prontamente e in modo rituale.
A fronte delle eccezioni mosse già in citazione, la attività istruttoria vede nomina della richiesta consulenza tecnica di ufficio.
Le doglianze sulle quali la opposizione era fondata risultavano diverse .
Quella maggiormente pregnante era la indeterminatezza che si aveva a seguito di una , sostenuta dall'opponente , asimmetria informativa.
Il Giudice, valutati gi atti e come detto , nomina il ctu assegnando quesiti molto ficcanti.
La CTU - molto argomentata e coraggiosa - ritiene indeterminato il contratto perché conferma la lamentata evidente asimmetria informativa.
Tutto come poi indicato dalla Cassazione (per altri casi) 16907/2019 e 17710/20291.
La ctu è coraggiosa perchè non si limita -come spesso accade- a segnalare situazioni fattuali senza prendere posizione alcuna- ma espone a livello ampio la sua valutazione tecnica del fatto stesso.
I risultati sono quelli da sempre sostenuti dal presente difensore ovvero :
-Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
- ricalcolo a tasso ex art. 117 tub.
Tale sviluppo a tasso sostitutivo di legge e non con quello convenzionale porta il risultato di ridurre il presunto debito da euro 870.464,37 a euro 458.420,11 , con una differenza di ben 448.813,91 euro .
Ora ci sarà da vedere quanto tale surplus di interessi applicati e non dovuti abbiano pesato nel rapporto cliente/banca ovvero se il fido sia stato esuberato proprio per tale carico.
causa avviata dall'avv. Meloni Massimo
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl (Recupero Interessi Bancari srl)
Segue ordinanza
Ordinanza Corta d'Appello di Milano del 31/12/2021
Data di inserimento: | 06/02/2022 |
Data modifica: | 06/02/2022 |
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Cassazione
Ordinanza 2855 del 31.1.2022
Il piano di rientro concordato con la banca non preclude di poter avanzare eccezioni successive sul rapporto.
La Cassazione ha chiarito in modo netto quello che dovrebbe essere chiaro.
Ovvero che la sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito impedisca di analizzare il contratto bancario dal quale deriva.
La banca sosteneva che avendo il cliente firmato un accordo di ricognizione del debito, il cliente aveva sostanzialmente accettato ogni condizione e, implicitamente, rinunciato ai propri diritti che sul quel rapporto poteva far valere.
Capita sovente che gli istituti di Credito invitino il cliente in difficoltà a sottoscrivere una dichiarazione nella quale lo stesso indica che il debito è quello; lo riconosce per vero e che si impegna a pagarlo, magari ratealmente e con aggravio di ulteriori interessi.
Tutto come da previsione art. 1988 c.c. relativo anche alla promessa di pagamento.
In realtà tale “soluzione” viene o intimata o suggerita come un toccasana dalla banca.
Ed il cliente, in evidente difficoltà (anche psicologica) e temendo il peggio, accetta.
Questo secondo la banca precluderebbe ogni e qualsiasi eccezione successiva sul contratto.
Nei corsi che questo studio tiene da anni si è sempre sostenuta tale tesi, indicando che anche l’art.1972 cc prevede la nullità della transazione che si fondi su titolo nullo.
Rammentiamo che un contratto che non rispetta TUTTE le condizioni di legge è nullo.
Quanti clienti hanno firmato un piano di rientro o una ricognizione per poi vedere che il contratto di conto corrente era viziato e gli importi dovuti ben altri?
Secondo la banca, non potrebbe piu’ agire.
Secondo la cassazione, invece, il principio di diritto da seguire è il seguente:
“Il piano di rientro concordato tra banca ed il cliente avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il banca, attrice del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 tub”
Insomma, se la banca, a fronte di un piano di rientro di rientro firmato dal cliente, agisce per recuperare le somme stante la inosservanza del piano per mancato pagamento delle rate a scadenza , può essere opposta .
Sentenza Tribunale di Milano del 17/01/2022
Data di inserimento: | 26/01/2022 |
Data modifica: | 26/01/2022 |
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Tribunale di Milano
Sentenza 17.1.2022
Finanziaria delle farmacie
Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
ricalcolo a tasso ex art. 117 tub del piano di ammortamento;
Accertamento del credito per interessi pagati incorso del rapporto e non dovuti.
Compensazione e residuo debito del farmacista ;
Differenza tra TAN e TAEG.
Questa sentenza proviene dallo stesso Giudice che ne ha emessa una analoga il 10.1.
Presenta , peraltro , delle differenze sulla applicazione.
Mentre in quella del 10.1 ( su questo sito) la compensazione a seguito di ricalcolo, portava a declaratoria piena di estinzione per adempimento dei mutui nel corso della causa , con condanna al pagamento di Comifin spa ad una somma importante quale residuo in restituzione , per il caso odiernamente trattato non è così .
Il ctu nominato ha calcolato- rimodulando il piano di ammortamento a tasso ex art.117 tub- un eccesso di interessi pagati (quale differenziale) di euro163.000 in corso di rapporto .
Il calcolo viene fatto alla data della domanda:agosto 2018 .
Con un residuo debito, alla stessa data , di euro 214.000 circa che il farmacista dovrà pagare per arrivare ad estinguere il mutuo .
Quindi non una causa di accertamento e condanna come la precedente ma soltanto di accertamento.
Gli effetti reali quali sono?
Ovviamente un piano di ammortamento futuro a tasso legale ex art.117 tub con rate piu' leggere .
Poi , conteggio delle rate scadute nelle more del processo e sempre pagate regolarmente dal 2018 alla data di sentenza .
Una volta chiarito quanto è stato pagato nel corso del processo a titolo di rate si vedrà se tale importo è superiore o meno a quanto accertato giudizialmente come residuo dare , ovvero se detta somma è stata superata o meno.
Insomma,il farmacista potrebbe avere già (avendo pagato le rate a tasso contrattuale,quindi maggiori del dovuto a tasso legale ) pagato somme superiori all'accertato in sentenza quale somma ancora dovuta per l'adempimento del contratto .
Nel merito la causa , in diritto, è pari all'altra .
Ovvero è sempre fondata sulla indeterminatezza delle condizioni, stante la assenza del TAN (tasso annuale nominale) in contratto .
Con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub.
Impugnato il contratto di mutuo ,con regolare ammortamento in corso , per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi dell’attore.
Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 163.000 euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.
In sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito residuo del farmacista ,sottraendo sia le somme in eccesso pagate.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso.
Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non ricavabile, per tale motivo, il TAN dal piano di ammortamento, indicando la operazione matematica complessa. Ma che se anche fosse, tale indagine non sana la nullità del contratto per assenza di un elemento obbligatorio previsto da norma primaria.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo.
In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN.
Definendo il primo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.
Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4.
La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.
causa avv. Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl
(Recupero Interessi Bancari srl)
Segue sentenza
Sentenza Tribunale di Milano del 10/01/2022
Data di inserimento: | 17/01/2022 |
Data modifica: | 17/01/2022 |
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Tribunale di Milano
Sentenza 10.1.2022
Finanziaria delle farmacie
Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
ricalcolo a tasso ex art. 117 tub;
Ricalcolo piani di ammortamento;
Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti.
Compensazione e condanna della differenza a favore del cliente;
Differenza tra TAN e TAEG
Ancora una sentenza avverso la Comifin, finanziaria delle farmacie, con sede in Milano.
La logica in diritto è sempre fondata sulla indeterminatezza delle condizioni, stante la assenza del TAN (tasso annuale nominale).
Con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub.
La causa
Impugnati due contratti di mutui (uno d a400.000 euro ed uno da 1.075.000 euro), per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi dell’attore.
Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 ,7tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 400.000 euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.
Rimodulando il piano di ammortamento, il tribunale rileva che i due mutui risultano già estinti alla data della domanda. Con un differenziale a favore dell’attore per euro 246.580,42
Infatti, in sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito del farmacista sottraendo sia le somme in eccesso pagate, sia le rate pagate nelle more del processo.
Rifacendo i conteggi, in applicazione della sentenza, il farmacista ha già adempiuto i contratti.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso.
Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non incidere sulla completezza formale del contratto la ricavabilità del TAN dal piano di ammortamento.
Perché anche se fosse tale indagine non sanerebbe la nullità del contratto per assenza di un elemento obbligatorio previsto da norma primaria.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo.
In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN.
Definendo il primo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.
Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4.
La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.
Il tribunale condanna, inoltre, alle spese legali ed al rimborso dei costi della ctu.
causa avv. Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl (Recupero Interessi Bancari srl)
Segue sentenza
Ordinanza Tribunale di Milano del 13/12/2021
Data di inserimento: | 16/12/2021 |
Data modifica: | 16/12/2021 |
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Tribunale di Milano
Ordinanza 13.12.2021
Finanziaria delle farmacie
Richiesta di ingiunzione verso farmacista
Opposizione fondata (anche ) sui costi di cessione del credito ASL: sussiste
Dichiarata necessaria la verifica
Prova del credito derivante da rate non pagate: no al piano di ammortamento per inidoneità.
La Selmabipiemme Leasing spa, quale mandataria di una società di cartolarizzazione che ha acquisito i crediti da Comifin spa, ha promosso un giudizio avverso un farmacista per il recupero di somme rilevanti e derivanti da rate di un mutuo non pagato.
La somma è di euro 450.000.
Chiede, addirittura, una ordinanza ingiuntiva, certa del suo credito derivante dal piano di ammortamento.
Il farmacista si costituisce in giudizio ed oppone la richiesta.
I motivi sono diversi, ma incentra la difesa anche sulla mancata rendicontazione, nel tempo, dei costi applicati al mandato all’incasso dei crediti ASL, ceduti con apposito atto notarile come da obbligo contrattuale.
Infatti è prassi che per garantire il rimborso di un finanziamento ad un farmacista, venga richiesta anche la cessione dei crediti maturati mensilmente nei confronti della ASL di competenza.
Ebbene, dopo la prima udienza di discussione, arriva la ordinanza che si propone.
Il Giudice nega la emissione di ordinanza ingiuntiva, dichiarando non sussistere i presupposti.
Ovvero la prova del credito che non può essere costituita dal piano di ammortamento, anche considerando le eccezioni sollevate proprio in punto di (omesso) rendiconto della gestione dei crediti. Con richiesta di verifica da parte del farmacista.
Il funzionamento (meglio :la dinamica) della cessione dei crediti a garanzia è noto.
La finanziaria , avuta la cessione del credito ed il mandato all’incasso delle stesse, notifica alla ASL.
Da quella notifica tutti i pagamenti spettanti al farmacista X vengono effettuati in favore della finanziaria.
La quale, poi, incassata la rata di competenza e le somme dovute, rigira al farmacista la differenza.
Il mandato all’incasso, anche questo conferito mezzo atto notarile, comporta l’obbligo ex art.1713 c.c. del rendiconto.
Il farmacista ha diritto di conoscere sino all’euro, il perché delle singole imputazioni.
Per poter verificane la regolarità.
Nel caso de quo (ed in genere) il rendiconto non viene mai consegnato.
Inoltre si ha il gioco delle valute.
Infatti la finanziaria non rigira immediatamente la differenza di spettanza al farmacista, ma trattiene sui suoi conti le intere somme. Soltanto il mese successivo (in genere) svincola la differenza.
Si hanno casi in cui la finanziaria trattiene in deposito 55.000 euro/mese a fronte di rata di 5.000 euro. Ed il farmacista ricorre al fido di cassa per sopravvivere ,pagando interessi ..
Speriamo che la presa di posizione del Giudice sottintenda la ammissione della già richiesta consulenza contabile con ordine di esibizione di tutti i movimenti.
Fatto- si ripete- quello del rendiconto, obbligatorio per legge.
causa avv. Meloni Massimo
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl
(Recupero Interessi Bancari srl)
Segue ordinanza