
Provvedimenti Giurisdizionali
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Ordinanza Tribunale di Milano del 05/04/2022
Data di inserimento: | 12/04/2022 |
Data modifica: | 12/04/2022 |
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Tribunale di Milano
Ordinanza de. 5.4.2022 ammissiva di ctu
Indeterminatezza in contratto di mutuo
Il tribunale di Milano, in accoglimento dell’istanza dell’attore, procede a nomina di ctu su un contratto di mutuo.
La cosa interessante è che si verte in punto di indeterminatezza del tasso di interesse.
L’attore-farmacista-lamentava la assenza in contratto di un valido tasso di interesse nominale (TAN) e chiedeva-previa declaratoria di indeterminatezza- il ricalcolo del piano di ammortamento ex art.117 TUB.
Il Giudice, rilevata la effettiva assenza del tasso, ed anche a seguito delle difese della finanziaria, indica al ctu di verificare se il contratto contenga altresì criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili per la concreta determinazione del tasso “.
Così rifacendosi all’orientamento della Cassazione (16907/2019;12889/2021)
Un contratto di mutuo, infatti, anche se non contiene il tasso indicato, deve contenere un criterio certo ed oggettivo per la sua determinazione e determinabilità.
Senza alcuna discrezionalità e/o ipotesi di errore
Tutto a fini di trasparenza.
Causa Avv.Massimo Meloni
Ctp e fase peritale Riba srl
Segue ordinanza
Massimo Meloni
Sentenza Tribunale di Milano del 17/03/2022
Data di inserimento: | 23/03/2022 |
Data modifica: | 23/03/2022 |
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Tribunale di Milano
Ripetizione d’indebito su mutuo estinto
Indeterminatezza
Ricalcolo e condanna
In accoglimento della domanda di indeterminatezza per assenza di un valido tasso di interesse, il tribunale condanna una nota finanziaria delle farmacie.
Il mutuo di nozionali euro 450.000 del 2005 era stato estinto nel 2011.
Come noto il termine di prescrizione è di10 anni.
Il cliente nel 2018 agisce in ripetizione, supportando la domanda con una perizia contabile.
Il presupposto dell’azione era la assenza in contratto di un valido TASSO annuale nominale (TAN).
A nulla è valsa la difesa avversaria che sosteneva esistere il taeg/isc.
Giustamente definiti dal tribunale soltanto degli indicatori di costo, neanche comprensivi di tutti i costi effettivi.
Né che, per ovviare all’obbligo di legge ex art. 117 quarto comma, venisse indicato un criterio (tra l’altro non apparente nel contratto).
La indicazione del tasso è un obbligo espressamente previsto dalla legge e tale obbligo non può essere surrogato .
In difetto, in applicazione dell’art. 117 c.6 e 7, si dovrà procedere a riformulare il piano di ammortamento mediante ctu.
Cosa avvenuta.
In base al ricalcolo nel seppur breve periodo di sei anni (2005/2011) il cliente aveva versato in eccesso la somma di euro 99.745,41.
E la finanziaria viene condannata pagare tale somma, oltre interessi di legge dalla domanda.
Domanda già avanzata con missiva ex art.119 tub ben prima della causa. Per cui anche gli interessi saranno importanti.
La azione è relativa alla ripetizione di indebito ex art. 2033 cc che vede la sua prescrizione in 10 anni.
Da quando? Il mutuo è un contratto di durata, per cui la prescrizione è di 10 anni dalla sua chiusura.
Ripetizione facente seguito (quale conseguenza) alla domanda di accertamento della nullità parziale del contratto, per quanto detto.
La condanna è relativa anche alle spese di giudizio ed alla ctu.
Causa avv. Meloni
Perizia e ctp Riba srl
Ordinanza Corte d'Appello di Torino del 03/03/2022
Data di inserimento: | 11/03/2022 |
Data modifica: | 11/03/2022 |
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Corte di Appello di Torino
Ordinanza di rimessione in istruttoria (25.2- 3.3.2022)
Nomina di ctu e revisione dei rapporti di conto affidati
Meno male che l’Appello c’è!
La Corte di Appello di Torino si occupa, su ricorso di un cliente assistito dallo scrivente studio, di due conti correnti ipotecari molto importanti.
L’appello si è reso necessario perché-incredibilmente- in primo grado il tribunale di Cuneo aveva “glissato” velocemente su fatti storici, documentati, che avrebbero portato a ben altri risultati (recte: avrebbero dovuto portare).
Emettendo, viceversa, sentenza di rigetto e condanna alle spese.
Ovviamente senza avere ammesso ctu sui rapporti.
Né ordine di esibizione degli estratti e dei contratti.
Nonostante la preventiva richiesta avanzata ex art.119 tub.
Incredibile, ma vero.
Soltanto la fiducia del cliente, superato lo stordimento per la sorpresa negativa dovuta agli esiti di un processo che si consideravano sicuri in funzione della ormai consolidata giurisprudenza, ha consentito ed anzi, voluto. l’appello.
Ma pazienza. A pensar male……………diceva un personaggio….
Ebbene.
La Corte di Appello, con la ordinanza in oggetto, rivede totalmente la posizione.
Nomina ctu;
indica di verificare tutto il periodo di rapporto con esclusione (previa indagine) delle poste non pattuite;
Dispone la “ricucitura” tra saldi di (eventuali) periodi che trovassero la prova documentale nell’estratto;
assegna quesito chiaro sulla c.m.s.
Connota della giusta attenzione gli atti interruttivi per la verifica delle rimesse solutorie.
Insomma, un totale ribaltamento della “incresciosa “sentenza di primo grado.
Giuramento a breve.
Vi terremo informati sugli esiti.
Causa avv. Meloni
C.T.P. Riba srl
Segue ordinanza
Tribunale di Biella - Opposizione a decreto ingiuntivo
Data di inserimento: | 24/02/2022 |
Data modifica: | 24/02/2022 |
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Tribunale di Biella
Opposizione a decreto ingiuntivo ;
Apertura di credito su conto corrente garantito da ipoteca
Indeterminatezza ;
CTU : Riduzione del preteso credito del 50% ( da euro 870.000 a 458.000)
Davanti al tribunale di Biella si sta svolgendo una causa per opposizione a decreto ingiuntivo.
Il titolo su cui si fonda la azione monitoria è una apertura di credito ipotecario su conto corrente di euro 850.000 .
La banca,dopo varie proroghe , revoca l’affidamento e , risultata vana ongi richeista di rientro, agisce con una ingiunzione.
Che viene opposta prontamente e in modo rituale.
A fronte delle eccezioni mosse già in citazione, la attività istruttoria vede nomina della richiesta consulenza tecnica di ufficio.
Le doglianze sulle quali la opposizione era fondata risultavano diverse .
Quella maggiormente pregnante era la indeterminatezza che si aveva a seguito di una , sostenuta dall'opponente , asimmetria informativa.
Il Giudice, valutati gi atti e come detto , nomina il ctu assegnando quesiti molto ficcanti.
La CTU - molto argomentata e coraggiosa - ritiene indeterminato il contratto perché conferma la lamentata evidente asimmetria informativa.
Tutto come poi indicato dalla Cassazione (per altri casi) 16907/2019 e 17710/20291.
La ctu è coraggiosa perchè non si limita -come spesso accade- a segnalare situazioni fattuali senza prendere posizione alcuna- ma espone a livello ampio la sua valutazione tecnica del fatto stesso.
I risultati sono quelli da sempre sostenuti dal presente difensore ovvero :
-Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
- ricalcolo a tasso ex art. 117 tub.
Tale sviluppo a tasso sostitutivo di legge e non con quello convenzionale porta il risultato di ridurre il presunto debito da euro 870.464,37 a euro 458.420,11 , con una differenza di ben 448.813,91 euro .
Ora ci sarà da vedere quanto tale surplus di interessi applicati e non dovuti abbiano pesato nel rapporto cliente/banca ovvero se il fido sia stato esuberato proprio per tale carico.
causa avviata dall'avv. Meloni Massimo
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl (Recupero Interessi Bancari srl)
Segue ordinanza
Ordinanza Corta d'Appello di Milano del 31/12/2021
Data di inserimento: | 06/02/2022 |
Data modifica: | 06/02/2022 |
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Cassazione
Ordinanza 2855 del 31.1.2022
Il piano di rientro concordato con la banca non preclude di poter avanzare eccezioni successive sul rapporto.
La Cassazione ha chiarito in modo netto quello che dovrebbe essere chiaro.
Ovvero che la sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito impedisca di analizzare il contratto bancario dal quale deriva.
La banca sosteneva che avendo il cliente firmato un accordo di ricognizione del debito, il cliente aveva sostanzialmente accettato ogni condizione e, implicitamente, rinunciato ai propri diritti che sul quel rapporto poteva far valere.
Capita sovente che gli istituti di Credito invitino il cliente in difficoltà a sottoscrivere una dichiarazione nella quale lo stesso indica che il debito è quello; lo riconosce per vero e che si impegna a pagarlo, magari ratealmente e con aggravio di ulteriori interessi.
Tutto come da previsione art. 1988 c.c. relativo anche alla promessa di pagamento.
In realtà tale “soluzione” viene o intimata o suggerita come un toccasana dalla banca.
Ed il cliente, in evidente difficoltà (anche psicologica) e temendo il peggio, accetta.
Questo secondo la banca precluderebbe ogni e qualsiasi eccezione successiva sul contratto.
Nei corsi che questo studio tiene da anni si è sempre sostenuta tale tesi, indicando che anche l’art.1972 cc prevede la nullità della transazione che si fondi su titolo nullo.
Rammentiamo che un contratto che non rispetta TUTTE le condizioni di legge è nullo.
Quanti clienti hanno firmato un piano di rientro o una ricognizione per poi vedere che il contratto di conto corrente era viziato e gli importi dovuti ben altri?
Secondo la banca, non potrebbe piu’ agire.
Secondo la cassazione, invece, il principio di diritto da seguire è il seguente:
“Il piano di rientro concordato tra banca ed il cliente avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il banca, attrice del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 tub”
Insomma, se la banca, a fronte di un piano di rientro di rientro firmato dal cliente, agisce per recuperare le somme stante la inosservanza del piano per mancato pagamento delle rate a scadenza , può essere opposta .