
Provvedimenti Giurisdizionali
Documenti
Ordinanza Tribunale di Milano del 05/12/2019
Data di inserimento: | 09/12/2019 |
Data modifica: | 09/12/2019 |
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Tribunale di Milano
Ordinanza 5.12.2019
Farmacia di Bassano del Grappa
Nomina di ctu contabile su finanziamento emesso da Comifin spa ( finanziaria delle farmacie)
Farmacia Bassano del Grappa
Il tribunale di Milano, dando seguito ad un proprio recente orientamento , ha ammesso ctu contabile su un mutuo emesso dalla Comifin spa .
La farmacia impugnava il contratto ritenendolo viziato.
La eccezione della attrice era fondata su alcuni errori di calcolo rilevati in contratto e puntualmente indicati .
La ordinanza è particolarmente acuta e sottende la verifica di quello che la finanziaria denomina tasso annuale nominale quale applicato.
Qualora – e come si ritiene sarà- la verifica del ctu deduca che il tasso non è quello pattuito ed applicato, la conseguenza e come da ordinanza sarà il ricalcolo a tasso legale ex art.117 tub.
Rammentiamo che si sono avute sul punto già diversi provvedimenti, anche di condanna.
La attrice si era avvalsa della collaborazione peritale della Riba srl ( Recupero Interessi Bancari srl) avvalendosi della convenzione con Farmacie Unite di Treviso, alla quale la attrice è associata.
Causa avv.Meloni.
segue ordinanza
Ordinanza Tribunale di Milano del 20/11/2019
Data di inserimento: | 25/11/2019 |
Data modifica: | 25/11/2019 |
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Tribunale di Milano
Nomina di CTU su contratto di mutuo Comifin spa
Il tribunale di Milano con la allegata ordinanza ha nominato consulente tecnico di ufficio ritenendo che le condizioni del contratto della Comifin spa, alla luce delle difese della farmacia attrice, abbia bisogno di approfondimenti tecnici.
La Comifin spa è una finanziaria specializzata per le farmacie e nel caso di specie, si tratta di un mutuo di euro 1.200.000
Non è la prima ordinanza ottenuta in tale senso ed, anzi, ci sono avute già sentenze di condanna ed altre ctu sono in corso.
Causa avv.M.Meloni
Segue ordinanza
Ordinanza del Tribunale di Mlano dell'11/10/2019
Data di inserimento: | 22/10/2019 |
Data modifica: | 22/10/2019 |
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Tribunale civile di Milano
Sezione Sesta
Ordine di esibizione alla banca del rendiconto relativo alla vendita di titoli posti a pegno quale garanzia di rapporto di conto corrente affidato.
Visura centrale dei rischi
Ordinanza 11.10.
Nel corso di un giudizio avverso Banca Intesa con oggetto diversi ed articolati rapporti, si aveva la decurtazione unilaterale da parte della banca dell’importo relativo alla vendita di un pegno su titoli di euro 300.000.
Non veniva documentata né la operazione né il ricavato.
La attrice/cliente si avvedeva di tale escussione soltanto a seguito del giudizio.
Dalla visura della centrale di Rischi la escussione non appariva, tale che pesava lo squilibrio tra linee concesse e, appunto, le garanzie.
Ebbene, a seguito delle difese della attrice il Tribunale di Milano ordinava alla banca il deposito della documentazione comprovante la data di realizzo del pegno di nominali euro 300.000 nonché il rendiconto del ricavato.
Vi terremo informati
Causa dell’avv. Meloni con avv. De Donno come domiciliatario
Aspetto tecnico/contabile a cura di Riba srl
Segue ordinanza
Avv. MM
Ordinanza del Tribunale di Brescia dell' 08/10/2019
Data di inserimento: | 09/10/2019 |
Data modifica: | 09/10/2019 |
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Tribunale di Brescia
Ordinanza di rimessione in istruttoria
Nomina di ctu
Opposizione a decreto ingiuntivo
Fideiussioni
Onere della prova
Saldo zero
Si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti di una società fallita.
I garanti nel 2013 si vedono notificare dalla Unicredit spa una ingiunzione per oltre 150.000.
Il titolo era ,appunto, la garanzia rilasciata nel 2000 e poi revocata nel 2002 a favore di una società dalla quale i garanti nel contempo uscivano , comunicando alla banca la revoca delle garanzie .
Nel 2005 la banca comunicava ai garanti- che ritenevano di essere liberati- di avere intimato alla società il rientro.
Poi il nulla.
Nel 2013 la ingiunzione.
Inizialmente seguiti da altro difensore, nel 2013 si rivolgevano allo scrivente che condivideva la delega con l'avv.Rizzi di Brescia.
Esclusa per rigetto la ipotesi di una ctu, la causa veniva trattenuta in decisione.
Soltanto con le comparse conclusionali e cambiati due giudici, si convinceva il (nuovo) Giudice a rimettere in istruttoria la causa e nominare ctu.
Dalla ordinanza -in sintesi-si evince:
L'onere della prova è della banca che aveva azionato la ingiunzione.
Qualora carente la documentazione in atti il ctu dovrà partire dal saldo zero ,a tutto vantaggio degli ingiunti ;
in sede di comparse si chiedeva la nullità delle fideiussioni per i noti motivi e il Giudice incarica della verifica il CTU.
Ovviamente è stata sollevata la eccezione ex art.1957 c.c. non potendo la banca "svegliarsi" dopo anni e godere anche degli interessi dovuti dalla sua inattività. La decadenza dalla azione è palese.
Tale che il Giudice al capo e) della ordinanza indica al ctu di quantificare l'importo eventualmente dovuto dal debitore principale ( e non dai garanti) alla data di "allegato esercizio del recesso dalle fideiussioni" .
CTP Riba srl
Causa avv.Massimo Meloni con la collaborazione dell'avv.Rizzi
segue ordinanza 8.10
avv.M.M.
Ordinanza del Tribunale di Viterbo del 07/10/2019 e Commento
Data di inserimento: | 07/10/2019 |
Data modifica: | 07/10/2019 |
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Tribunale civile di Viterbo
Ordinanza 7.10
Mutuo BNL spa
Tasso di mora in usura
Opposizione a precetto
La ordinanza che si pubblica e resa in data odierna è molto articolata .
Tratta in modo completo e diffuso il noto problema dell'inquadramento del tasso di mora ai fini della legge antiusura.
Dalla ordinanza discende che :
-il tasso di mora svolge funzione remuneratoria esattamente come quello corrispettivo;
-Il tasso di mora utilizza le stesse tabelle ministeriali rese per gli interessi corrispettivi ex l .108 non distinguendo nè la legge nè la logica tra tipi di interesse,come sino ad ora erroneamente fatto;
-che la unica diversità tra i due interessi è che uno deriva sic et sempliciter dal contratto; l'altro- la mora- dal contratto ma in caso di inadempimento. Nulla di altro.
Il Giudice esclude la sommatoria e su questo non siamo concordi.
Fonda la distinzione su un assunto a nostro modesto avviso, errato ove si legge che l'interesse corrispettivo va sul piano di ammortamento quello di mora sulla rata scaduta.
Ciò detto, viene accertato che il tasso di mora come pattuito è gravato da usura e dalla ordinazn asi traggono tutti i ragionamenti sul punto .
Il Giudice , poi,applica il tasso legale in via di sostituzione automatica anzichè l'art. 1815 c.c. Questo ine sito al recente orientamento della S.C.
Tra l'altro la causa viene rimessa al Presidente per la riunione con la causa di merito preventivamente incardinata ed avente ad oggetto sempre lo stesso mutuo BNL spa.Il Giudice,infatti , ha fondato la sua decisione anche sulla ctu resa nel giudizio preventivamente avviato .
Causa avv. Meloni con la consulenza tecnica della Riba srl
Segue ordinanza
Avv. Massimo Meloni