
Provvedimenti Giurisdizionali
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Ordinanza Tribunale di Viterbo del 14/02/2020
Data di inserimento: | 17/02/2020 |
Data modifica: | 17/02/2020 |
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Tribunale civile di Viterbo
Ordinanza 14.2.2020 notificata il 17
Rapporti di conto
Rimessione sul ruolo
Nomina di CTU contabile
Il tribunale dopo avere trattenuto la causa in decisione senza procedere a concedere i richiesti ctu e ordine di esibizione degli estratti e dei contratti , ha rimesso la causa sul ruolo .
La causa ha per oggetto due conti correnti ,utilizzati quali sbf e fido di cassa, revocati.
Convenuta in giudizio la banca MPS ,questa produce dei documenti di sintesi e non dei contratti.
Inoltre detti documenti di sintesi sono relativi a rapporti di conto corrente e non agli affidamenti.
Il Giudice ritiene tale produzione sufficiente e con ordinanza del11.10.2018 rinvia la causa in decisione , senza concedere la consulenza ed senza ordinare alla banca il deposito dei contratti e degli estratti.
Come chiesto dalla ditta attrice.
Si procede al deposito delle comparse conclusionali con le quali la parte attrice ripercorre il processo.
La difesa della ditta attrice analizza puntualmente i documenti prodotti , eccependone la fallacità e la non rispondenza ai canoni di legge.
Evidentemente convincendo il Magistrato che, invece di emettere una sentenza certamente negativa, rimette la causa in istruttoria e nomina ctu , ordinando alla MPS il deposito dei contratti e di tutti gli estratti.
I quesiti sono mirati alla verifica della regolare pattuizione delle condizioni praticate ; alla approvazione specifica dello ius variandi in corso di rapporto ; alla pattuizione della pratica anatocistica,applicata,ma non approvata dalle parti.
La verifica,altresì,coinvolge l'accertamento di eventuali pattuizioni di tassi di usura nei contratti .
Rispetto al Magistrato che è tornato sui suoi passi revocando una ordinanza che sembrava granitica.
Tale precedente- non certamente unico nel panorama della Giurisprudenza italiana- deve far riflettere se collegato al d. lgs 14/2019 (Nuovo Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza) , perchè rivedere i debiti con gli istituti di credo diventa vitale per la ditta ( in questo caso una ditta artigiana ) che può " gettare sul piatto" del bilancio le risultanze sia peritali che di causa. Ricordiamoci che la revoca degli affidamenti costituisce un indice che fa scattare gli alert.
Causa avv. Meloni con la consulenza tecnica della Riba srl
Segue ordinanza
Sentenza Tribunale di Milano del 24/01/2020
Data di inserimento: | 27/01/2020 |
Data modifica: | 28/01/2020 |
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Condanna nei confronti della Comifin , finanziaria delle farmacie .
Per tre finanziamenti di complessivi euro 2.200.000 ed accesi tutti nel 2010, con ammortamento di 15 anni, alla data di citazione del 4.12.2017 il CTU ha accertato somme per interessi non dovuti per euro 660.000.
La sentenza condanna alla loro refusione.
Ed anche al rimborso delle spese di ctu ed alle spese legali.
Il tema è sempre quello:la fallacità dei contratti e il mancato rispetto della normativa pertinente.
L'ammortamento , da quella data, dovrà vedere applicato il saggio di interesse legale e non quello pattuito in contratto.
La causa vedeva l'apporto peritale della Riba srl che ha svolto anche la funzione di ctp.
segue stralcio della sentenza
Stralcio CTU - Tribunale di Milano - 20/01/2020
Data di inserimento: | 23/01/2020 |
Data modifica: | 23/01/2020 |
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Tribunale di Milano
Si pubblica stralcio di ctu notificata alle parti per eventuali osservazioni in data 20.1.2020.
La causa ha per oggetto due contratti di mutuo concessi dalla Comifin spa ad un farmacista veneto.
I due contratti, entrambi del 2012, vedono importo nozionale di euro 1.350.000 e di euro 190.000.
Durata pattizia per entrambi , 216 mesi con rata mensile .
Quindi scadenza naturale al 2030.
Il ctu- incaricato di eseguire un ricalcolo a tasso bot ex art.117 tub e determinare un nuovo piano di ammortamento, come richiesto dalla farmacia attrice- ha indicato le risultanze che si allegano.
Alla data di avvio del giudizio (dicembre 2018) la farmacia aveva per il mutuo di euro 1.350.000 pagato in eccesso la somma di euro 457.826,40 ;
Per il mutuo da euro 190,000 alla data di citazione, la farmacia aveva pagato in eccesso la somma di euro 63.799,29 .
In sintesi, al momento dell’avvio del giudizio, i due contratti erano già stati adempiuti in modo diverso, avendo di fatto già pagato rate ingenti.
Il ctu compensa con quanto ancora dovuto per capitale e determina la differenza – alla data di notifica della citazione- l’importo ancora dovuto alla finanziaria.
Che dovrà essere composto in un nuovo piano di ammortamento a tasso legale.
Quindi con rate decisamente piu’ basse.
La differenza che ha comportato le somme in eccesso, sta nella applicazione del tasso ex art.117 tub a quello convenzionale ed applicato.
Va da sé che le rate corrisposte nelle more del giudizio- ancora gravate da tasso convenzionale- dovranno essere rideterminate anche esse al tasso bot e la differenza ancora ricalcolata in sfavore della finanziaria ( e quindi o restituzione o compensazione ) .
La sentenza- che certamente cristallizzerà tali dati- dovrà contenere anche la condanna di restituzione della finanziaria alla restituzione delle somme pagate nel corso del giudizio, perché non dovute ( ma non ricomprese nella ctu che fa stato all’avvio del giudizio) .
La vicenda fa il paio con altre cause già arrivate a sentenza e con gli stessi esiti.
Gli effetti saranno:
- Il farmacista si è veduto riconoscere pagamenti in eccesso per somme ingenti che andrà a recuperare in compensazione sul capitale residuo , perché appunto pagate senza obbligazione sottostante ;
- Considerata la CTU , si vede abbassare notevolmente le rate a scadere .
- - Recupera il differenziale per interessi sul
- le rate pagate nelle more del processo.
Nel caso de quo di ben 10 anni (2020/2030).
Causa dell’avv. Meloni
segue stralcio ctu
Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 09/01/2020
Data di inserimento: | 20/01/2020 |
Data modifica: | 20/01/2020 |
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Tribunale di Civitavecchia
Sentenza del 9.1.2020
Conto corrente:
rideterminazione dei saldi;
Recupero somme pagate dal correntista in eccesso per indeterminatezza di oltre 180.000 euro;
Rimesse solutorie e ripristinatorie;
Prescrizione;
Ius variandi in corso di causa;
Rigetto eccezioni preliminari.
Il tribunale di Civitavecchia, su conto ancora in essere, nella allegata sentenza conferma ancora una volta determinate tematiche che fanno ormai parte della Giurisprudenza e che codesto difensore ha contribuito in modo determinante a nascere.
Innanzitutto la eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza viene rigettata stante la chiara esposizione dei fatti. Il thema decidendum ed il petitum sono chiari.
In punto di rito, occorre specificare che al tempo dell’avvio della causa, la azione di ripetizione di indebito su conto acceso era prassi ed accettata dai tribunali .
Come correttamente osservato dalla sentenza, in caso di conto ancora acceso si può soltanto procedere alla revisione dei saldi.
Mostrando che diversi giudici che rigettavano le domande in caso analogo, erravano.
In punto di rimesse, essendo ancora in essere il conto ed ex Cass. SS.UU. 24418/2010 non poteva chiedersi la restituzione delle rimesse ripristinatoria, perché il pagamento non era stato (tecnicamente) effettuato. Soltanto con la chiusura del conto si cristallizzano i rapporti.
Le rimesse solutorie, viceversa, sono quelle extrafido, per cui non vi è alcun pagamento da ripetere.
Importante è la distinzione ai fini della prescrizione.
Il ricalcolo effettuato dal ctu nominato-stante la indeterminatezza delle condizioni applicate nel conto acceso nel 1997 e dell’anatocismo-consente di ridurre il debito da 152.000 ad euro 70.000 circa.
Anche se i risultati sono molto buoni, la sentenza , peraltro, non è completa e non soddisfa pienamente codesto difensore .
Ius variandi. La banca ha, nel corso del rapporto, mutato a suo favore le condizioni.
Non avendo provato la effettiva comunicazione al cliente, tali variazioni sono state dichiarate nulle con diritto restitutorio per il cliente.
In appello si cercherà di smontare anche il conto anticipi, dato al tribunale per tecnico e di appoggio al fido di cassa.
Non solo.
Anche relativamente alle rimesse solutorie-anche se bene inquadrate dal punto di vista giuridico- ci sono motivi di impugnazione relativamente all’onere probatorio.
Ma in realtà avente una vita propria.
Come noto e come detto, le solutorie sono quelle rimesse che il cliente deve effettuare per rientrare nei limiti del fido.
Ma la osservazione che dobbiamo fare è: Se il fido non era utilizzato sino all’extra, considerate ed accertate poste indebite nel corso del rapporto, è chiaro che il conto non sarebbe sconfinato. E non si sarebbero resi necessari i versamenti di somme per riportare nel fido il conto. E gli interessi sia di mora che extrafido indebiti non sarebbero stati pagati .
Ed allora?
Molto è ancora da fare……….
Causa dell’avv.Meloni con la collaborazione dell’avv.Signorelli
segue sentenza
Ordinanza del Tribunale di Roma del 02/01/2020
Data di inserimento: | 06/01/2020 |
Data modifica: | 06/01/2020 |
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Tribunale di Roma
Ordinanza 19.12.2020 notificata 2.1.2020
Rimessione in istruttoria per integrazione ctu
Rigetto eccezioni preliminari (improcedibilità) .
Con la ordinanza in oggetto tribunale di Roma rimette la causa in istruttoria per una integrazione della consulenza già depositata.
In fatto
Trattasi di due rapporti di conto con BNL di una SRL di Roma, risalenti nel tempo .
La banca avanzava una pretesa creditoria di euro 156.277,98 sia nei confronti della SRL che dei due garanti .
La SRL , era in liquidazione al momento dell’avvio del giudizio .
La SRL , assistita dall’avv. Meloni e domiciliata presso l’avv. Signorelli di Roma, agiva in prevenzione con una causa di accertamento, eccependo sia la indeterminatezza delle condizioni dei conti correnti, sia la applicazione di usura sopravvenuta.
Eccepiva la compensazione opponendo il “frutto” di tali eccezioni depositando una perizia contabile , attestante un esborso non dovuto di euro 70.436,97 solo per la usura sopravvenuta.
Chiedeva ovviamente ed inoltre il ricalcolo a tasso ex art.117 tub non essendo concordate in contratto le condizioni.
Il tribunale nominava la consulenza e, dopo la precisazione delle conclusioni , tratteneva la causa in decisione.
Nelle more dei 18 mesi tra la udienza di conclusioni e la odierna ordinanza , (purtroppo la Giustizia è lenta) si aveva la nota presa di posizione della Cassazione sulla usura sopravvenuta, tale che il Giudice- con la ordinanza oggi in commento- rimette la causa sul ruolo e provvede ad integrare il quesito sul punto .
La ctu aveva già ribaltato completamente gli esiti, non solo riducendo il debito vantato dalla BNL spa eliminandolo: si aveva un leggero credito (2.000 euro) per la cliente a seguito di ricalcolo per indeterminatezza delle condizioni.
E così i 156.000 euro di debito (del 2013!) sparivano.
La integrazione della ctu non recherà grandi sconvolgimenti tale che lo stesso Giudice ,a pag. 3 , della ordinanza, fa notare che il CTU aveva per soli 6 periodi rilevato usura sopravvenuta ( si legge "limitatissimi periodi" ) .
Per cui anche riportando detti 6 periodi nei valori della soglia previsti dalla legge , non si avrà una significativa modifica dei risultati ella consulenza.
La scelta del Giudice deriva più dall’obbligo di applicazione del diritto, che di un effetto sostanziale della decisione.
Fin qui nulla di eccezionale.
La cosa interessante è il rigetto – che quindi anticipata ex se la pronuncia in sentenza- della eccezione principale mossa dalla BNL in sede di costituzione.
Infatti la SRL che agiva in giudizio, subito dopo la concessione del mandato alle liti -e senza nulla dire ai procuratori- provvedeva a cancellarsi dal registro delle Imprese.
La BNL - costituendosi- eccepiva che tale cancellazione comportava sia la interruzione del giudizio sia la sua improcedibilità.
Si avevano scambi di note sul punto.
Premesso che la SRL provvedeva a cedere i diritti di credito ai soci che quindi intervenivano in giudizio ( cessione regolarmente ex ante notificata alla banca) si ha che il Tribunale rigetta la eccezione sulla scorta del fatto che, seppure vero che la cancellazione della società comporta un fatto interruttivo, la sua costituzione in giudizio fa si che detto evento debba essere portata a conoscenza della controparte e del giudice o mediante notifica o mediante dichiarazione in udienza da parte del procuratore.
Tale motivazione non è condivida dalla Giurisprudenza nella sua totalità, ma certamente reca un importante precedente in diritto.
Ovviamente, il procuratore deve essere messo al corrente del fatto da parte del cliente.
Che…. in questo caso, bene si è guardato dall’avvisare.
Causa avv. Meloni.
segue ordinanza