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Sentenza Tribunale di Bresxcia del 24/02/2021
Data di inserimento: | 05/03/2021 |
Data modifica: | 05/03/2021 |
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Tribunale di Brescia
Condanna di Ubi Leasing spa
Contratto di leasing (UBI Leasing spa)
Usura dell’interesse di mora
Declaratoria di nullità della relativa clausola
Applicazione Cassa. SS.UU. 19597/2020
Corretta pattuizione di un tasso di mora ed interesse del cliente che, avendo il contratto in corso ed in regolare ammortamento , richieda l’accertamento della regolarità contrattuale (come previsto dalle SS.UU.).
Non necessità di provare (in giudizio) l’effettivo pagamento della mora
Necessità di produzione dei DM relativi al tasso di mora (Cass. 8883/2020):esclusione (in riforma di sentenza Corte di Appello di Brescia che obbligava la parte alla produzione degli stessi D.M.)
Il tribunale di Brescia in data 2.3.2021 ha pubblicato la sentenza (che si allega in versione integrale) e depositata in data 24.2.2021.
Oggetto è un contratto di leasing immobiliare con Ubi Leasing spa.
Tema, la usurarietà el tassi singolarmente intesi e, in particolare, del tasso di mora.
In premessa lo scrivente non può non nascondere la propria soddisfazione in quanto le tesi in diritto accolte sono quelle portate avanti da anni, soprattutto davanti al tribunale di Brescia e sulle quali vennero emessi pareri da una nota società di consulenza di Brescia che furono oggetto anche di critiche.
Strumentali e da parte di chi cercava visibilità.
Sul sito dello scrivente ( www.avvmassimomeloni.com) si potranno trovare esempi di etti parer con le tesi in diritto ivi sostenute sulla usura.
È sufficiente comparare tali tesi al quelle accolte dal Tribunale di Brescia nella sentenza oggi in commento.
Ciò detto occorre dire che la sentenza è molto equilibrata e lascia ben sperare in un cambio di rotta per un argomento che è sempre stato osteggiato dall’Organo giudicante bresciano.
Ed anzi liquidato in modo frettoloso e spesso, con motivazione stereotipata (es. mancata prova dell’effettivo pagamento della mora; tasso di mora non incluso nella usura; carenza di produzione dei DM; riduzione della mora usuraria quale penale ex art.1384 c.c. Trib. DM; riduzione ecc.)
Rilievi e passaggi in sentenza delle tesi di parte attrice, anche se non condivise dal Giudice, riconoscono dignità alle stesse.
Mentre in passato si è avuto un atteggiamento quasi di dileggio.
Si consideri che la causa è del 2013 quando si affrontò la problematica dl tasso di mora usuraria facente seguito alla nota sentenza di Cassazione 350 del 2013 che dava dignità al tasso mora in sede di usura.
Ebbene soltanto dopo 8 anni si ha la prima sentenza che riconosce dignità alle tesi finalmente considerate fondate. Sempre le stesse.
Vero è che è intervenuta la cassazione a Sezioni Unite 19597 del 2020. Ma tale sentenza ha “semplicemente” indicato come il tasso di mora usurario non possa esser dichiarato non dovuto, ma parificato al saggio di interessi corrispettivo.
Non ha certamente codesta sentenza introdotto il tema della usurarietà del tasso di mora che era già presente Cass. 350/2013) ovvero quale fosse il momento ella verifica (Cass. 8061/2016) per la usura pattuita.
In difetto di detta puntualizzazione della SS.UU. si sarebbe avuta la declaratoria di sarebbe sic et sempliciter con la non debenza di alcun interesse di mora.
Tutta la sentenza merita attenzione.
Ma cercheremo di sintetizzare quelli che sono glia spetti piu’ salienti.
Innanzitutto il tribunale si riporta alla cass. SSUU 19597 a pag.3 della sentenza, nella parte in cui indica che la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi siano essi corrispettivi che di mora”.
Tale affermazione che appare palese, invece porta alla mente di chi scrive tutta la problematica relativa al tasso di mora che veniva escluso dal soggiacere alla legge sulla usura da tutti i giudici di merito.
Anche perché ritenuta la applicazione del tasso di mora potenziale.
Viceversa come si sosteneva da sempre davanti ai vari tribunali (Brescia compreso) la mora doveva essere ricompresa nella legge sulla usura (come già da l.24/2001) e che il momento della verifica era il momento della pattuizione.
Non occorreva attendere la effettiva applicazione.
Ei infatti il tribunale a pag.3 della sentenza in commento parla di interessi pattuiti.
A chi sta commentando sembra un miracolo.
O forse semplicemente sta cadendo un muro di piena omertà.
La legge 24 del 2001 già recitava di interessi pattuiti a qualunque titolo per la applicazione della legge sulla usura.
Ma ci sono voluti 20 anni PER LEGGERE UNA SUA CORRETTA VALUTAZIONE e vedere una sua corretta applicazione.
E tutti quei processi che si conclusero con una errata motivazione?
Tipo: la mora non soggiace alla legge sulla usura; ovvero l’attore non ha dato prova della effettiva applicazione; il tasso applicato non è usurario: ecc.
Altro aspetto che deriva dalla sentenza e che si legge è che l’interesse del cliente (conduttore del leasing) non deve aspettare l’inadempimento per valutare la mora se sia in usura o meno.
Finalmente (e come dal 2013 sostenuto da chi scrive) diverse sono le fasi:
una di pattuizione con contratto in bonis;
una di effettiva applicazione della mora in caso di inadempimento.
E questo indica espressamente la cassazione a Sezioni Unite con al sent 19597 del 2020 ripresa dal tribunale di Brescia con la sentenza in commento.
Altro aspetto interessante e che ha veduto tante cause rigettate era quello relativo alla mancata produzione in giudizio dei Decreto Ministeriali relativi ai vari tassi soglia tempo per tempo.
Correttamente la sentenza in commento a pag. 6 deduce che parte attrice ha depositato detti documenti.
Ma si riporta anche all’obbligo del Giudice di reperirli di ufficio riportando alla cassazione 8883 del 2020 (nota n.8 a pag.6 sentenza).
Ebbene tale annotazione non è di poco conto.
La cassazione con la sentenza 8883/2020 ha riformato una sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva rigettato una domanda di usura su contratto di leasing proprio perché la parte attrice non aveva depositato i relativi Decreti Ministeriali, dichiarandosi non dovuta al loro reperimento.
Insomma, un indirizzo che nel tempo aveva preso piede con gravi danni sia al cittadino che alla Giustizia.
Le conseguenze sul contratto.
Il tribunale, quindi, dichiara la nullità della clausola relativa alla mora per essere il tasso pattuito usurario ; riporta il tasso dovuto in caso di inadempimento pari a quello corrispettivo. Come previsto dalle Sezioni Unite con la sentenza 19597 del 2020.
E condanna il leasing alle spese.
Ma attenzione.
Anche in passato vi era stato l’accertamento della mora pattuita in misura usuraria. Come avevano deciso i Giudici soprattutto di Brescia? Non dichiarando la clausola relativa alla mora usuraria, ma semplicemente riducendo -quasi fosse una penale- ex art. 1384 c.c. la stessa in modo unilaterale.
Considerando che i contratti della Ubi Leasing spa sono stesi su formulari tutti eguali, le conseguenze sono facilmente immaginabili.
Causa dell’avv. Massimo Meloni e dell’avv. Ruggero Rizzi del foro di Brescia
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Ordinanza Corte d'Appello di Milano del 24/02/2021
Data di inserimento: | 26/02/2021 |
Data modifica: | 26/02/2021 |
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Corte di Appello di Milano
Conti correnti e ricalcolo
Nomina di ctu in appello
Ordinanza del 24.2.2021
In allegato ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano avente ad oggetto nomina di ctu.
La causa è molto complessa.
La ditta cliente si vede revocare i conti correnti ed un mutuo dalla banca Intesa per supposto inadempimento per euro 1200.000 circa.
La banca viene citata davanti al tribunale di Milano e, dopo un complesso contradditorio, si arriva alla sentenza.
La quale condanna la banca a restituire 340.000 ed euro, e nel contempo condanna la ditta attrice, avendo la banca avanzato riconvenzionale, al pagamento di altre somme. La differenza a favore della ditta attrice è notevole.
La ditta attrice, non soddisfatta della ctu resa in primo grado , propone appello e la Corte emette la ordinanza in atti. Che per la verità non accoglie tutte le domande di integrazione.
Da notare che in ballo vi è anche lo svincolo di un pegno con vendita di titoli per 300.000 euro posti a garanzia del mutuo risolto.
Ed il ricavato non si comprende come sia stato portato a de conto del debito originario. Per tale aspetto pende altro giudizio con sentenza in via di deposito.
Causa avv. Massimo Meloni
segue ordinanza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Sentenza Tribunale di Viterbo del 29/01/2021
Data di inserimento: | 30/01/2021 |
Data modifica: | 30/01/2021 |
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Tribunale di Viterbo
MPS spa
Sentenza del 29.1.2021
Conto corrente affidato
Accertamento e condanna
Ripetizione di interessi
Indeterminatezza delle condizioni
Si pubblica sentenza oggi depositata.
Il tribunale, a mezzo di ctu , ricalcola i saldi di un rapporto estinto ( a mezzo di un mutuo).
Rimarca , preliminarmente, le condizioni dei due conti:uno per fido di cassa ed uno per anticipo di fatture.
Elimina, pertanto ,spese, condizioni, anatocismo trimestrale, e commissione di massimo scoperto.
E' interessante notare come il tribunale cassi anche la commissione per la messa a disposizione dei fondi, nata con la legge 2/2009 ( e che sostituisce la cms) in quanto non è stata , di fatto,provata la sua pattuizione. Anche se pattuita, essa non deve essere applicata .
A seguito del ricalcolo la MPS viene condannata a pagare la somma di euro 47.397,77,oltre interessi;spese legali e ctu.
La causa vedeva anche un mutuo chirografario servito ad estinguere il conto ( unico,dopo che i saldi negativi del conto anticipi erano stati girati sul conto portante) .
Il tribunale non ravvisa il superamento del tasso soglia facendo ricadere il mutuo tra altri finanziamenti che , notoriamente,vedono un tasso superiore ex l.108/1996 a quelli dei mutui.
Tale valutazione sarà oggetto di appello
Restano una valutazione/domanda: quanto ha inciso sul saldo negativo ripianato con il mutuo la somma in eccesso pagata?
Il mutuo sarebbe stato necessario comunque?
La segnalazione in centrale rischi per somme superiori al dovuto, crea un danno?
Causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Sentenza Tribunale di Parma del 29/01/2021
Data di inserimento: | 30/01/2021 |
Data modifica: | 30/01/2021 |
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Tribunale di Parma
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa
Sentenza del 29.1.2021
Conto corrente affidato
Accertamento
Ripetizione di interessi
Indeterminatezza delle condizioni
La sentenza di oggi e che si pubblica rimarca il solco della indeterminatezza delle condizioni del rapporto di conto corrente.
Una Immobiliare di Parma , assistita dall'avv.Meloni, cita in giudizio Cariparma spa.
Lamenta i vizi di indeterminatezza delle condizioni applicate al conto corrente.
Elimina, pertanto , interessi come applicati, spese, condizioni, anatocismo trimestrale, e commissione di massimo scoperto.
La banca-si evince dalla sentenza -chiede 217.717 euro.
Somma che il tribunale ricalcola in euro 97.000circa con una differenza per euro 121.000 non dovuta richiesta indebitamente) .
Perché?
Perché le condizioni applicate non sono mai state oggetto di pattuizione.
In diritto occorre precisare che quando la causa fu promossa , era ancora possibile chiedere la condanna della banca anche con conto in essere.
Nel caso de quo il conto era in essere,ma inattivo(si legge in sentenza)
Giustamente il tribunale dichiara che così non può piu' essere e si limita all'accertamento. E non condanna la banca alla restituzione (anche perchè la somma risultante in eccesso richiesta non è stata pagata dal cliente quindi non la può chiedere indietro ).
Sempre in diritto, preliminarmente, il tribunale rigetta la eccezione della banca di decadenza dal poter contestare i saldi così come la eccezione riguardo alla natura esplorativa della ctu ( che è stata infatti ammessa) .
Resta il fatto che un conto ha visto una riduzione di due terzi.
E che la azienda è entrata in crisi per la richiesta smodata di interessi da parte della banca.
Causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Ordinanza Tribunale di Trento del 15/12/2020
Data di inserimento: | 21/12/2020 |
Data modifica: | 21/12/2020 |
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Tribunale di Trento
Opposizione a decreto ingiuntivo di euro 800.000
Oggetto del rapporto contestato: conto corrente:
contestazione del credito e rideterminazione dei saldi;
Ordinanza di nomina di CTU del 15.12.2020
In allegato ordinanza emessa dal Tribunale di Trento per nomina di ctu.
Ricevuta in notifica ingiunzione di pagamento per euro 800.000, il cliente oppone la stessa.
Solleva eccezioni sui contratti ed errata applicazione dei tassi e condizioni; dell’anatocismo; della verifica della cms ed altro.
Il Giudice, studiata la causa, nomina ctu al fine di verificare la correttezza sia documentale sia dell’operato della banca.
Il CTU avrà anche il compito di documentare tutto ciò che rileverà nel rapporto, integrando i quesiti del Giudice.
Ovviamente dovrà esperire tentativo di conciliazione.
Ricade tra i compiti del ctu, una volta accertata la nullità della pattuizione, soprattutto dei tassi, applicare il tasso legale ex art.117, c 4, del TUB con ricalcolo dei saldi e quindi del rapporto dare/avere tra le parti.
Causa avv. Massimo Meloni
segue ordinanza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl