- reset +

Si riceve unicamente per appuntamento

Segreteria centralizzata
0761 228277 / 339 11 88 236

  • Studio principale in Campione di Italia,
    Via Riasc n.2. - Tel. +41 786998828 / 339 11 88 236

Collabora con R.I.B.A. srl
Recupero Interessi Bancari srl
Via Marco da Campione 10/A - Campione di Italia
334 7729252 - 0041 786990149 - 091 6496792

Redazione Perizie Econometriche su Rapporti Bancari


 

Avv. Fiduciario di Farmacie Unite Treviso

Egregi Colleghi e cari Clienti,

lo studio legale Meloni ha aperto una sede anche in Campione di Italia. - LEGGI TUTTO
Home Downloads Provvedimenti Giurisdizionali

Provvedimenti Giurisdizionali

Documenti

Ordina per : Nome | Data | Click [ Crescente ]

Ordinanza Corte d'Appello di Milano del 30/07/2021 Ordinanza Corte d'Appello di Milano del 30/07/2021

Data di inserimento: 11/08/2021
Data modifica: 11/08/2021
Dimensione del file: 15.62 MB
Downloads: 68

Corte di Appello di Milano

Ordinanza 30.7.6.21 -30.7.21
Taeg: disciplina consumeristica
Funzione informativa precontrattuale

Fideiussioni: nullità per violazione normativa Antitrust. Sussiste

Con ordinanza resa in appello, notificata il 3.8.2021, e della quale si pubblica un estratto, la Corte di Appello di Milano si pronuncia su diversi temi.
Quelli che si ritengono pertinenti alla tematica bancaria sono due:
-la funzione e la natura del taeg;
-la nullità delle fideiussioni, seppur successive al noto provvedimento Banca di Italia del 2005 relative ai noti schemi ABI.

Sul mutuo: taeg
La sentenza dichiara che la funzione del taeg è quella informativa, come per l’isc.
Ma precisa che il TAEG è relativo alla (sola) disciplina consumeristica.
Quindi sia il taeg (che nel caso de quo non si applica) sia l’isc non sono contenuto essenziale del contratto.
E quindi previsti dall’art. 117 tub.
Dopo tale precisazione (ovvero che il taeg è per consumatori e nel caso di specie NON si è in presenza di consumatori), la sentenza integra, precisando che parte attrice non ha comunque allegato la difformità tra taeg contrattuale e quello effettivo.
Pure dando atto poco prima del deposito di una perizia da parte degli attori (nella quale si indica la difformità del taeg come lamentato).
È evidente che la Corte non vuole lasciare alcun dubbio:
il taeg/isc non ha carattere contenutistico ex art.117 tub, ma di pura funzione informativa.
Che comunque deve essere verificata la identità tra taeg /isc effettivo (applicato) e quello indicato in contratto (non pattuito, perché il taeg non è oggetto di pattuizione).
Che al fine di verificare il taeg/isc effettivo occorre conoscere tutte le spese e di costi.
La sentenza sul punto è un po’ contraddittoria.
Dapprima esclude la applicabilità del taeg nel caso de quo; per poi affermare che comunque il taeg è previsto dall’art.9 della del. Cicr 4.3.2003 (cosa errata, perché la delibera dice altra cosa e per l’isc).
Ed ancora e comunque che non si è data prova della difformità tra taeg effettivo e quello pattuito.
Da cui la nullità ex art. 112 c.p.c.                        
Fideiussioni
La Corte rileva che nelle fideiussioni come prodotte e fatte valere dalla banca, siano comprese le note clausole 2.6.8. che riproducono uno schema intercorso tra l’ABI ed alcune organizzazioni di tutela dei consumatori.

Pertanto dichiara nulle le garanzie fideiussorie. Riportandosi all’orientamento della Corte di Appello di Milano (sent.26/2020).

La cosa che si ritiene interessante è che la nullità -afferma la Corte- può essere fatta valere nei conti di fideiussioni sia ante che successive al noto provvedimento Banca di Italia del 2005. Qualora contengano clausole che vadano a violare il provvedimento (ed accade sovente).

La Corte, però, con decisione non condivisibile, ritiene che nel caso de quo disattende il motivo di appello in quanto non si è fornita prova del fatto che la banca si sia avvantaggiata delle suddette clausole nulle.
Sul punto andremo in cassazione per vari motivi.
Un contratto nullo è nullo ex se, senza che necessariamente esso sia stato utilizzato.
Peraltro in primo grado la banca aveva chiesto ed ottenuto condanna anche dei garanti, quindi la prova dell’utilizzo era evidente , come  il profittarsi della banca del documento . Anche perché ex 1957 c.c. la banca doveva prima escutere la società poi i garanti.
Ed è, altresì, evidente che la banca non avrebbe mai concesso il mutuo qualora non firmate le fideiussioni.
È evidente la contraddizione
In ogni caso in riforma del primo grado sul punto,  la Corte doveva dichiarare in modo esplicito (e non incidentale come avvenuto) la nullità delle fideiussioni. E non legare il contratto nullo alla sua effettiva applicazione.
Causa avv. Massimo Meloni
segue ordinanza.

apporto tecnico/ peritale E CTP della Riba srl.

Sentenza Tribunale di Milano del 12/07/2021 Sentenza Tribunale di Milano del 12/07/2021

novità!
Data di inserimento: 15/07/2021
Data modifica: 15/07/2021
Dimensione del file: 292.29 kB
Downloads: 117

Tribunale di Milano
Sentenza 12.7.2021

Finanziaria delle farmacie
Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
ricalcolo a tasso ex art. 117 tub;

Ricalcolo piani di ammortamento;
Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti.
Compensazione;
Definizione di TAN.

Nuova sentenza avverso una finanziaria delle farmacie, con sede in Milano.

Impugnati due contratti di mutui rilevanti, per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi.
Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 500.000 euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.
Cade anche la clausola di indicizzazione come applicata.
In sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito del farmacista sottraendo sia le somme in eccesso pagate, sia le rate pagate nelle more del processo.
Rifacendo i conteggi, in applicazione della sentenza, il farmacista ha già adempiuto i contratti.
E se dovute ancora poche rate, queste non dovranno vedere applicato il tasso contrattuale, ma il tasso legale.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso.
Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non ricavabile, per tale motivo, il TAN dal piano di ammortamento, indicando la operazione matematica complessa.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo.
In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN.
Definendo il promo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.

Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4.
La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.


causa avv. Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl
(Recupero Interessi Bancari srl)

Segue sentenza

Sentenza Tribunale di Padova del 23/06/2021 Sentenza Tribunale di Padova del 23/06/2021

novità!
Data di inserimento: 24/06/2021
Data modifica: 24/06/2021
Dimensione del file: 1008.71 kB
Downloads: 123

Tribunale di Padova
Rapporti di conto corrente

Sentenza c/ Veneto Banca in liquidazione
SGA spa
Banca Intesa spa

La sentenza del 23.6 , molto completa e motivata in diritto, pone dei punti cardine.
Sinteticamente
La causa era molto complessa in diritto.

Eccezione Preliminari
Le prime 10 pagine della sentenza sono su eccezioni  pregiudiziali. Se accolte la causa finiva li.

Pag.4/5
Interruzione del processo (per intervenuto default delle banche e riassunzione tardiva). Necessità della dichiarazione del legale.
Rigettata eccezione di estinzione



Eccezione di difetto di legittimazione passiva di banca Intesa sui crediti , perché non oggetto di cessione.
Cessione rapporto estinto 588667: inclusione
Le banche dichiaravano la estraneità di B. Intesa in quanto il rapporto non era tra quelli ceduti. Intendendo rinviare tutto alla SGA (Amco) .
Il Giudice , innanzitutto, rileva e dichiara la discrasia tra i documenti relativi alla cessione e motiva ampiamente.
Le banche dichiaravano che i due contratti oggetto di causa erano esclusi dalla cessione rimanendo in capo alla SGA.
Il Giudice a pag.8 ,al contrario  dichiara ceduto a banca Intesa il rapporto estinto in base ai criteri indicati nei decreti di cessione.

Dichiara ,quindi , sussistere la responsabilità di banca Intesa. Motiva: se è accollo il creditore non ha liberato il debitore per cui banca Intesa risponde insieme al terzo,
Se è cessione di ramo di azienda, il cessionario risponde in solido.
Rigetta la eccezione

Quindi condanna Banca Intesa

Pag.9 Cessione di rapporti funzionali
Diversamente per il conto 136218 NON ceduto (perché dichiarato deteriorato pag.7), la Intesa è liberata.
La sentenza non risponde su tutta la tematica del fatto che il conto doveva essere ceduto perché in bonis (aveva ancora il fido al marzo 2017)

Nel merito
Accoglie le domande, anche se non risponde su tutte le eccezioni avanzate da parte attrice e condanna Banca intesa.
Anche se per una somma non elevata.
Peraltro non condanna l’attore al pagamento di euro 270.000 circa, come debito ridotto accertato dalla ctu.
In appello verranno fatte valere nuovamente le domande che primo grado non hanno trovato motivazione alcuna (il conto non ceduto era assistito a fido e quindi non era tra quelli deteriorati).

Come è evidente, la sentenza costituisce un precedente molto importante a tutela dei numerosi correntisti che hanno veduto ceduti i crediti verso banca Intesa spa la quale ,sino ad oggi,  rispondeva soltanto per il futuro.
Causa avv. Meloni.
Consulenza di parte e perizia di Riba srl
segue sentenza

Sentenza Tribunale di Viterbo del 03/05/2021 Sentenza Tribunale di Viterbo del 03/05/2021

novità!
Data di inserimento: 11/05/2021
Data modifica: 11/05/2021
Dimensione del file: 266.24 kB
Downloads: 125

Tribunale di Viterbo

Sentenza 30.4./3.5/2021
Revoca di decreto ingiuntivo su conto corrente


Si pubblica sentenza emessa dal tribunale di Viterbo in data 30.5.2021 con la quale viene revocato un decreto   ingiuntivo di 93.000 euro.
Il conto era del 1986   e la banca non ha prodotto né provato il credito mediante la esibizione di tutti gli estratti.
La particolarità del presente giudizio è rappresentata dalla causa di accertamento che, sul medesimo conto, i clienti proposero e conclusa con sentenza del 2005.
Si è così costituito il giudicato. Nonostante questo la banca ha riproposto la questione, questa volta mediante un ricorso ingiuntivo.
È necessario, allora, conservare sempre i documenti per fa valere la propria tutela.
Altra dimostrazione di come si muovano spesso disordinatamente gli istituti di credito.

si allega sentenza
causa avv. Massimo Meloni


Sentenza Tribunale di Padova del 04/03/2021 Sentenza Tribunale di Padova del 04/03/2021

novità!
Data di inserimento: 11/03/2021
Data modifica: 11/03/2021
Dimensione del file: 995.63 kB
Downloads: 513

Tribunale di Padova

Sentenza su conto corrente e mutuo

Successione nei contratti
Ius variandi e controllo usura
CMS ed indeterminatezza
Mancanza di tutti gli estratti conto


Premessa
La causa fu avviata dallo scrivente procuratore.
Il mandato ,poi ,fu revocato per essere affidato il giudizio a legale di fiducia della parte. Questo prima delle memorie istruttorie.
La precisazione per correttezza e per non creare meriti indebiti.
Peraltro e come si evince dalla sentenza, i punti salienti furono posti proprio con l’atto di citazione.
Ed anzi ,alcuni aspetti facenti seguito alla costituzione delle parti non furono contestati dal nuovo procuratore,come si legge in sentenza . Con pregiudizio per il cliente.

Vi fu poi la nota cessione dei contratti di Banca Pop. Vicenza,  causa liquidazione coatta ( default) , per cui tutti fatti successivi alla citazione con le varie dialettiche concernenti la legittimazione ed il contraddittorio non sono da attribuire allo scrivente.
La sentenza, per diversi punti già sollevati in citazione ed accolti dal Giudice , merita di essere divulgata e commentata.


Premesso quanto sopra, in citazione si lamentavano i consueti vizi: usura contrattuale; indeterminatezza per un conto corrente ed usura ab origine per un mutuo.

La successione di contratti  pag.7 sentenza
Nelle more del giudizio (2017) si è avuta la liquidazione coatta della B. Popolare di Vicenza; la successiva cessione in blocco a Banca Intesa spa dei rapporti in bonis.
Ovvero quelli non dichiarati insolventi o incagliati o prevedibilmente non recuperabili. Mentre i problematici furono ceduti ad una bad bank , allora SGA spa oggi Amco spa.
Sul punto si è creata una annosa controversia.
Cosa è stato ceduto ?

Diversi sono gli aspetti da valutare .
Lo scrivente ha avuto modo, in altri casi, di entrare nel merito delle problematicità dei vari rapporti ceduti, provando che la declassificazione a incaglio fu uno stratagemma per non addossare a Intesa crediti effettivamente problematici, ma recuperabili.
E lasciare “con il cerino in mano” i clienti che si trovavano di fronte alla  Liquidazione Coatta  Amministrativa  verso la quale avanzare eventuali pretese.
Anche nel caso oggetto di commento odierno  le difese sia della Intesa che della bad company Amco spa (prima SGA spa) sono state analoghe.

Ma vi è un fatto nuovo ,importantissimo
Il Giudice accoglie la eccezione di Banca Intesa spa di carenza di legittimazione passiva avendo ceduto i crediti ed  i relativi rapporti contrattuali  dell'odierno attore alla allora SGA spa , oggi Amco spa.
Da cui la sua - afferma Intesa- estraneità al giudizio .
Tale passaggio costituisce un fatto nuovo.
In altri giudizi il casus  era che la cessione avesse interessato soltanto i crediti e non i contratti. Vedi ad esempio gli NPL e la pubblicazione in Gazzetta della avvenuta cessione di pacchetti di crediti .
Questo comportava che titolare del contratto rimanesse il cedente e titolare del credito fosse il cessionario.


Peraltro il Giudice  non entra nel merito ( che andava contestato ,cosa non avvenuta ) .
Egli dichiara ,espressamente , che diviene irrilevante (pag.8 fine capo 2 sentenza) definire a chi competa dover rispondere della domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate dal cliente e da questi avanzate .
Questo per rispondere a SGA che si dichiara non tenuta a dover corrispondere eventuali somme se non nei limiti della compensabilità con il credito acquistato.
Correttamente il tribunale nel caso de quo non passa alla analisi del problema, perché il conto corrente azionato in giudizio era ancora in essere , per cui si poteva soltanto procedere alla revisione dei saldi senza entrare nel merito di una azione di ripetizione (quindi condanna).

Chiarito, quindi, il problema della regolarità del contraddittorio limitandolo come detto , nel merito oltre ai consueti punti ormai consolidati in Giurisprudenza, a parere dello scrivente  degni di rilievo sono i seguenti passaggi.
CMS
La cms e la sua indeterminatezza (fatto sollevato in citazione) .
A pag.12 della sentenza il Giudice rileva che seppure la cms fosse pattuita in contratto essa risulta soltanto indicata in misura percentuale. Ma non compaiono il tasso; i criteri di calcolo; sia la periodicità.
Da cui la sua indeterminatezza come dichiarata e la sua espunzione da parte del ctu nel ricalcolo dei saldi.
Ius variandi
Relativamente allo ius variandi (sempre doglianza avanzata  in citazione) il tribunale dichiara che il criterio è stato approvato dal cliente in contratto per cui lecitamente la banca ha mutato nel tempo tassi e condizioni.
Ma pone un punto fermo ,a pag.13 ultime righe, ovvero che ad ogni variazione corrisponde una nuova pattuizione , da cui la verifica ab origine del tasso di usura.

Invero già il tribunale di Vicenza con sentenza 26100 /2014 ebbe a chiarire tale aspetto.
Onere probatori:carenza di estratti

A livello probatorio, parti convenute Intesa e SGA spa avevano eccepito la impossibilità di eseguire una ctu non avendo prodotto parte attrice tutti gli estratti.
Ebbene sul punto il tribunale, a fine pag.15, precisa che una analisi da parte del tecnico di un rapporto che non ha tutti gli estratti prodotti è possibile mediante una operazione di raccordo e ricostruzione, applicando condizioni meno favorevoli alla attrice.
Specifica il tribunale a pag. 16 che ,comunque ,non può emettere il richiesto ( già in citazione ) ordine di esibizione al fine di acquisire gli estratti mancanti,perché la perizia prodotta in sede di costituzione dell'attore ,conteneva tutti gli estratti provando che,quindi, erano nella disponibilità dello stesso.
Tale affermazione  - vera in fatto- poteva essere ampiamente contestata , perché costituente una lesione del diritto di difesa ed essendo presente in citazione istanza ex art.119 tub.
La contestazione non vi è stata .

Le spese
Cosa interessante  è la condanna di Amco spa quale titolare del credito. Non  è cosa  che capita spesso.
E il tribunale pone a carico di Amco spa anche la ctu.
La condanna assume interesse alla luce della avvenuta cessione del contratto e non del solo credito .  

all :sentenza

<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>
Pagina 4 di 65

Questo sito potrebbe utilizzare cookie, anche di terze parti, per funzionare e fornire all'utente una migliore esperienza d'uso. Continuando la navigazione accetti le condizioni indicate nella pagina della Privacy.

EU Cookie Directive Module Information