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Redazione Perizie Econometriche su Rapporti Bancari


 

Avv. Fiduciario di Farmacie Unite Treviso

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Provvedimenti Giurisdizionali

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Sentenza Tribunale di Milano del 17/01/2022 Sentenza Tribunale di Milano del 17/01/2022

Data di inserimento: 26/01/2022
Data modifica: 26/01/2022
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Tribunale di Milano
Sentenza 17.1.2022

Finanziaria delle farmacie
Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;
ricalcolo a tasso ex art. 117 tub del piano di ammortamento;
Accertamento del credito per interessi pagati incorso del rapporto e non dovuti.
Compensazione e residuo debito del farmacista ;

Differenza tra   TAN e TAEG.


Questa sentenza proviene dallo stesso Giudice che  ne ha emessa una analoga il 10.1.
Presenta , peraltro , delle differenze sulla applicazione.

Mentre in quella del 10.1 ( su questo sito) la compensazione a seguito di ricalcolo,  portava a declaratoria piena  di estinzione per adempimento dei mutui nel corso della causa , con condanna al pagamento di Comifin spa ad una somma importante quale residuo in restituzione , per il caso odiernamente trattato non è così .
Il ctu nominato ha calcolato- rimodulando  il piano di ammortamento a tasso ex art.117 tub- un eccesso di interessi pagati (quale differenziale) di euro163.000 in corso di rapporto .
Il calcolo viene fatto alla data della domanda:agosto 2018 .


Con un residuo debito, alla stessa data , di euro 214.000 circa che il farmacista dovrà pagare per arrivare ad estinguere il mutuo .

Quindi non una causa di accertamento e condanna come la precedente ma soltanto di accertamento.
Gli effetti reali quali sono?
Ovviamente un piano di ammortamento futuro a tasso legale ex art.117 tub con rate piu' leggere .
Poi , conteggio  delle rate scadute nelle more del processo e sempre pagate regolarmente dal 2018 alla data di sentenza .

Una volta chiarito  quanto è stato pagato nel corso del processo a titolo di rate  si vedrà se tale importo è superiore o meno a quanto   accertato giudizialmente come residuo  dare , ovvero se detta somma è stata superata o meno.
Insomma,il farmacista potrebbe avere già (avendo pagato le rate a tasso contrattuale,quindi maggiori del dovuto a tasso legale ) pagato somme superiori all'accertato in sentenza quale somma ancora dovuta per l'adempimento del contratto  .

Nel merito la causa , in diritto, è pari all'altra .

Ovvero è sempre fondata sulla indeterminatezza delle condizioni, stante la assenza del TAN (tasso annuale nominale) in contratto .
Con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub.

Impugnato il  contratto di mutuo ,con regolare ammortamento in corso , per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi dell’attore.
Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 163.000  euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.

In sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito residuo del farmacista ,sottraendo sia le somme in eccesso pagate.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso.
Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non ricavabile, per tale motivo, il TAN dal piano di ammortamento, indicando la operazione matematica complessa. Ma che se anche fosse, tale indagine non sana la nullità del contratto per assenza di un elemento obbligatorio previsto da norma primaria.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo.
In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN.
Definendo il primo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.

Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4.
La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.


causa avv. Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl
(Recupero Interessi Bancari srl)

Segue sentenza

Sentenza Tribunale di Milano del 10/01/2022 Sentenza Tribunale di Milano del 10/01/2022

Data di inserimento: 17/01/2022
Data modifica: 17/01/2022
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Downloads: 48

Tribunale di Milano
Sentenza 10.1.2022


Finanziaria delle farmacie

Declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso di interesse corrispettivo;

ricalcolo a tasso ex art. 117 tub;

Ricalcolo piani di ammortamento;
Accertamento del credito per interessi pagati e non dovuti.
Compensazione e condanna della differenza a favore del cliente;
Differenza tra   TAN e TAEG


Ancora una sentenza avverso la Comifin, finanziaria delle farmacie, con sede in Milano.

La logica in diritto è sempre fondata sulla indeterminatezza delle condizioni, stante la assenza del TAN (tasso annuale nominale).
Con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub.
La causa
Impugnati due contratti di mutui (uno d a400.000 euro ed uno da 1.075.000 euro), per vizi contrattuali in punto di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, il Tribunale (Sesta Sezione) di Milano accoglie la tesi dell’attore.
Nomina ctu che ridetermina i piani di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art.117 ,7tub, senza dubbio piu’ basso di quello applicato dalla finanziaria, indicando circa 400.000 euro in eccesso pagati dal farmacista.
Questo perché il differenziale tra tassi comporta un recupero delle somme pagate a titolo di interessi.
Rimodulando il piano di ammortamento, il tribunale rileva che i due mutui risultano già estinti alla data della domanda. Con un differenziale a favore dell’attore per euro 246.580,42



Infatti, in sentenza il tribunale procede, come richiesto, a compensazione e ridetermina il debito del farmacista sottraendo sia le somme in eccesso pagate, sia le rate pagate nelle more del processo.
Rifacendo i conteggi, in applicazione della sentenza, il farmacista ha già adempiuto i contratti.
La sentenza dichiara la nullità della clausola che determina il tasso.
Definisce non oggetto di pattuizione il taeg, anche in assenza di analitiche indicazioni relativamente alle spese ed ai costi applicati.
Dichiara non incidere sulla completezza formale del contratto la ricavabilità del  TAN dal piano di ammortamento.
Perché anche se fosse  tale indagine non sanerebbe la nullità del contratto per assenza di un elemento obbligatorio previsto da norma primaria.
In sintesi, il Giudice applica la recente Cassazione 16097/2019 e 12889/2021 le quali prevedono come obbligo di legge o la indicazione certa di un tasso corrispettivo o la indicazione di un criterio per la sua determinazione in modo certo.
In diritto è da rilevare la distinzione che il tribunale fa tra TAEG e TAN.
Definendo il primo come indicatore del costo a livello pubblicitario e, quindi, non elemento essenziale del contratto.

Mentre – cosa degna di particolare attenzione - è che il tribunale definisce il TAN come quel “tasso puro “che pacificamente coincide con il tasso previsto come obbligatorio dall’art. 117 tub, c.4.
La tesi è molto dibattuta in giurisprudenza e tale affermazione granitica reca certezza e sarà un importante precedente in molte controversie considerando da quale Foro perviene.

Il tribunale condanna, inoltre, alle spese legali ed al rimborso dei costi della ctu.
causa avv. Meloni
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl (Recupero Interessi Bancari srl)

Segue sentenza

Ordinanza Tribunale di Milano del 13/12/2021 Ordinanza Tribunale di Milano del 13/12/2021

Data di inserimento: 16/12/2021
Data modifica: 16/12/2021
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Tribunale di Milano

Ordinanza 13.12.2021

Finanziaria delle farmacie
Richiesta di ingiunzione verso farmacista
Opposizione fondata (anche ) sui costi di cessione del credito ASL: sussiste
Dichiarata necessaria la verifica
Prova del credito derivante da rate non pagate: no al piano di ammortamento per inidoneità.


La Selmabipiemme Leasing spa, quale mandataria di una società di cartolarizzazione che ha acquisito i crediti da Comifin spa, ha promosso un giudizio avverso un farmacista per il recupero di somme rilevanti e derivanti da rate di un mutuo non pagato.

La somma è di euro 450.000.
Chiede, addirittura, una ordinanza ingiuntiva, certa del suo credito derivante dal piano di ammortamento.

Il farmacista si costituisce in giudizio ed oppone la richiesta.
I motivi sono diversi, ma incentra la difesa anche sulla mancata rendicontazione, nel tempo, dei costi applicati al mandato all’incasso dei crediti ASL, ceduti con apposito atto notarile come da obbligo contrattuale.
Infatti è prassi che per garantire il rimborso di un finanziamento ad un farmacista, venga richiesta anche la cessione dei crediti maturati mensilmente nei confronti della ASL di competenza.

Ebbene, dopo la prima udienza di discussione, arriva la ordinanza che si propone.

Il Giudice nega la emissione di ordinanza ingiuntiva, dichiarando non sussistere i presupposti.
Ovvero la prova del credito che non può essere costituita dal piano di ammortamento, anche considerando le eccezioni sollevate proprio in punto di (omesso) rendiconto della gestione dei crediti. Con richiesta di verifica da parte del farmacista.

Il funzionamento (meglio :la dinamica) della cessione dei crediti a garanzia è noto.
La finanziaria , avuta la cessione del credito ed il mandato all’incasso delle stesse, notifica alla ASL.
Da quella notifica tutti i pagamenti spettanti al farmacista X vengono effettuati in favore della finanziaria.
La quale, poi, incassata la rata di competenza e le somme dovute, rigira al farmacista la differenza.
Il mandato all’incasso, anche questo conferito mezzo atto notarile, comporta l’obbligo ex art.1713 c.c. del rendiconto.
Il farmacista ha diritto di conoscere sino all’euro, il perché delle singole imputazioni.
Per poter verificane la regolarità.
Nel caso de quo (ed in genere) il rendiconto non viene mai consegnato.
Inoltre si ha il gioco delle valute.
Infatti la finanziaria non rigira immediatamente la differenza di spettanza al farmacista, ma trattiene sui suoi conti le intere somme. Soltanto il mese successivo (in genere) svincola la differenza.
Si hanno casi in cui la finanziaria trattiene in deposito 55.000 euro/mese a fronte di rata di 5.000 euro. Ed il farmacista ricorre al fido di cassa per sopravvivere ,pagando interessi ..

Speriamo che la presa di posizione del Giudice sottintenda la ammissione della già richiesta consulenza contabile con ordine di esibizione di tutti i movimenti.
Fatto- si ripete- quello del rendiconto, obbligatorio per legge.


causa avv. Meloni Massimo
Perizia ante causam e CTP a cura di Riba srl
(Recupero Interessi Bancari srl)

Segue ordinanza

Sentenza Tribunale di Roma del 31/08/2021 Sentenza Tribunale di Roma del 31/08/2021

Data di inserimento: 12/09/2021
Data modifica: 12/09/2021
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Tribunale di Roma

Sentenza 31.8.2021 c/Ex cassa Risparmio dell’Aquila, già BPER oggi Unipol Rec. Spa

Conti correnti;
indeterminatezza ed usura;
fideiussioni.

Di seguito corposa sentenza del tribunale di Roma del 31.8.2021.
Il documento di ben 22 pagine, è molto ben stilato e ripercorre aspetti non a tutti noti in punto di commissione di massimo scoperto; ius variandi ed altro.

Trattavasi di n.3 conti correnti affidati. Si lamentava indeterminatezza, usura, si chiedeva il ricalcolo dei saldi:
E si chiedeva la declaratoria di nullità delle fideiussioni.
La banca si costituiva e, oltre al rigetto delle domande, avanzava riconvenzionale da 410.000 euro circa.
Avanzava la consueta domanda pregiudiziale di nullità ella citazione, rigettata come da motivazione a pag. (pag.5/6 sentenza).


Non è, a parere dello scrivente, fondato il rigetto della domanda in punto di nullità delle fideiussioni leggendo in sentenza che, da una parte, la doglianza è tardiva e, dall’altra, che non è stata fornita la prova “che i contraenti non avrebbero firmato il documento senza quella parte del suo contenuto che è colpito dalla sua nullità (pag. 8)”.
In ordine al primo aspetto si rammenta che la nullità può essere sempre eccepita ed è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado. Come peraltro ammesso dal Giudicante.  
Per il secondo aspetto, che coinvolge l’onere della prova, non si può essere concordi nel dover fornire una prova negativa che risulta impossibile de facto . Non fosse altro perché alcun istituto di credito o coloro che lo rappresentano, testimonierebbe in tal senso.
Fatto è che le clausole nulle esistono e sono state firmate.
Il ragionamento del Guide risulta contradditorio nel passaggio in cui, sempre   a pag.8, si dichiara che “quand’anche si volesse ritenere che la contrarietà della intesa a monte possa riverberarsi sulla validità del negozio a valle, tale invalidità sembrerebbe afferire solo ad alcune clausole della fideiussione sottoscritta dall’attore (pag.8)”.
Ebbene, secondo lo scrivente, si confonde il fatto/giuridico con l’effetto.
La sentenza avrebbe dovuto dichiarare nulle le clausole.
Non assumendosi previsioni non richieste.
Ovvero negare ( non decidendo) al cliente il diritto di opporre alla banca tali ,dichiarate, nullità con tutti gli effetti  sulla efficacia dell’intero negozio. Es. preventiva escussione del debitore principale :decadenza del termine ecc. .

In ordine alla cms il giudice ripercorre le varie fasi a pag.5 e si riporta, per la funzione svolta nel caso de quo, alla ctu (pag.5 sentenza).
Relativamente allo ius variandi, dichiara correttamente applicato lo stesso (pag.19).

In sede di conclusioni, si avevano osservazioni alla ctu che aveva, su tre conti, esaminato un solo rapporto.
La eccezione tecnica viene ritenuta tardiva.
Ritenendo il Giudice al ctu scevra di vizi logici.
E saranno motivo di appello.
In punto di indeterminatezza la ctu, dopo la verifica del caso, ricalcola i rapporti, riducendo il debito del cliente verso la BER da 410.000 euro a 70.000 euro.
Sorprende, quindi, alla luce sia del rigetto della pregiudiziale, sia relativamente agli esiti del giudizio che hanno rideterminato ampiamente la somma richiesta in riconvenzionale, la condanna del solo garante-attore (la società obbligata principale era stata colpita da fallimento) per le spese legali come per le spese di ctu.

Siamo certi che in appello, ogni aspetto verrà riesaminato, tutto a vantaggio del correntista che verrà liberato dal “peso” della fideiussione e dell’importo ad oggi considerato per dovuto.

Causa avv. Massimo Meloni
Aspetto tecnico e ctp, Riba srl

segue testo integrale della sentenza

Ordinanza Corte d'Appello di Venezia del 13/08/2021 Ordinanza Corte d'Appello di Venezia del 13/08/2021

novità!
Data di inserimento: 25/08/2021
Data modifica: 25/08/2021
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Corte di Appello di Venezia

Rimessione in istruttoria
Ordinanza istruttoria 15.7/13.8.2021

Siamo lieti pubblicare una ordinanza resa dalla Corte di Appello di Venezia in data 15.7 e notificata il 13.8, su impugnazione di una sentenza del tribunale di Verona.

La sentenza di primo grado era particolarmente infondata e punitiva verso il cliente.

Trattavasi di n.2 conti correnti affidati.
Agiva la società correntista ed i 4 garanti.
Il cliente promuoveva causa c/BPM avanzando le consuete doglianze in punto di interessi, condizioni ecc.
Depositava perizia econometrica.

Si costitutiva la banca ed avanzava domanda riconvenzionale.

Parte attrice aveva chiesto, prima del giudizio, copia dei documenti e del contratto con apposita istanza ex art. 119 tub.
Invano.
In giudizio chiedeva ordine di esibizione e nomina di ctu.
Il Giudice non concedeva né la ctu né emetteva ordine di esibizione.
Anzi, in base alla documentazione medio tempore prodotta dalla banca, rigettava le domande degli attori e concedeva la invocata domanda riconvenzionale avverso sia la società che vero i garanti.
Condannava anche alle spese, in modo eccessivo.
La sentenza veniva prontamente impugnata, essendo veramente inaccettabile ed i garanti avanzavano domanda di nullità delle fideiussioni in esito alla giurisprudenza nel frattempo maturata.


Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appello di Venezia- provando di avere letto gli atti e di valutare gli stessi in modo piu’ equilibrato- non emetteva sentenza, ma ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio con nomina della invocata ctu.
La lettura del provvedimento chiarisce bene la diversità di lettura della azione giudiziaria degli attori.

In primo grado era stato sanzionato anche il mancato rispetto dell’onere probatorio, tra le altre cose.
E la concessione di una riconvenzionale su documenti contestati da parte attrice era un fatto censurabile

Fa piacere vedere che la funzione dei tre gradi di giudizio non è cosa apparente, ma effettiva e di sostanza.
La Corte di Appello, rivedendo la documentazione depositata; le eccezioni di parte attrice sin dall’inizio; la contestazione del quantum, motivato, addirittura impone di rivedere i saldi sulla stessa documentazione dichiarata valida dal giudice di prime cure per la emissione di una ingiunzione.
Che, tutto lascia ben sperare, dovrà essere revocata.

Vi terremo informati riguardo agli esiti del processo e, ancora prima, della ctu.



Causa avv. Massimo Meloni
Aspetto tecnico e ctp secondo grado : Riba srl

segue testo integrale della ordinanza

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