Provvedimenti Giurisdizionali
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Sentenza Tribunale di Vicenza del 17/05/2018
Data di inserimento: | 26/05/2018 |
Data modifica: | 26/05/2018 |
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Tribunale di Vicenza
Art.184 l.f. Effetti del concordato sui creditori
Si pubblica interessante provvedimento di sospensione di esecuzione immobiliare emesso dal tribunale di Vicenza.
La vicenda
Nel 1996 si apre un concordato che vedeva la garanzia di un terzo per fideiussione.
Una banca agiva,preventivamente, con decreti ingiuntivi notificati alle parti.Il concordato , regolarmente omologato, interrompeva i termini ex art. 184 l.f.
Dopo 20 anni ed a seguito di risoluzione del concordato, la banca azionava il decreto ingiuntivo verso il garante.
Veniva opposto il pignoramento eccependo la intervenuta prescrizione del diritto, non avendo la banca , verso il garante, coltivato azioni interruttive .
Sul punto non vi è giurisprudenza,ma soltanto e poca dottrina.
L'art. 184 l.f. ,secondo comma, fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei garanti, per cui il termine prescrizionale deve essere interrotto con le consuete e tipiche azioni .Nel caso de quo mancanti , non avendo la banca dato prova .
Il tribunale, in accoglimento della eccezione, sospende la esecuzione, con un provvedimento molto chiaro e che ,certamente,costituirà un precedente .
Ricorso avv.Massimo Meloni
segue ordinanza
Sentenza Tribunale di Venezia del 28/07/2017
Data di inserimento: | 29/08/2017 |
Data modifica: | 29/08/2017 |
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Ricalcolo su conti correnti e condanna.
Sentenza Tribunale di Venezia 22/02/2016
Data di inserimento: | 14/03/2016 |
Data modifica: | 14/03/2016 |
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Sentenza Tribunale di Velletri 08/09/2014
Data di inserimento: | 11/09/2014 |
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Sentenza Tribunale di Udine del 16/11/2016
Data di inserimento: | 19/11/2016 |
Data modifica: | 22/11/2016 |
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Tribunale di Udine
Hypo Alpe Adria Bank spa ,leasing
Si pubblica sentenza del 16.11.2016 emessa dal Tribunale di Udine .
Preliminarmente occorre precisare che la sentenza è di condanna e,quindi, prima face potrebbe sembrare poco opportuno pubblicarla.
In realtà la stessa presente non spunti, ma pietre miliari considerando da quale tribunale è stata emessa e verso quale banca si assiste ad una dichiarazione di usura .
Ad oggi non si erano mai ottenute pronunce sugli aspetti che si vanno ad esaminare .
La sentenza ,innanzitutto, si fonda sul fatto che la mora, ex se ,debba essere valutata ai fini della l.108/1996 ,facendo riferimento alla sentenza Cass. 350/2013 ;
che il momento della verifica è quello della pattuizione ;
arriva addirittura a considerare l'eventuale virtuale superamento della soglia qualora quel tasso (moratorio) dovesse essere immediatamente applicato.
Già detti criteri logico/giuridici fanno fare un passo in avanti senza precedenti alla giurisprudenza (almeno di quel tribunale).
Sappiamo che tutte le tesi sopra citate vengono da alcuni tribunali osteggiate (vedi Mantova) arrivando a parlare di malafede e condanna alla lite temeraria. Dando la possibilità a soggetti auto proclamatisi pseudo paladini della Giustizia , opportunamente foraggiati e a libro paga di qualcuno , di urlare alla luna .
Farneticanti affermazioni che vedono la mora valutata soltanto in caso di effettiva applicazione; che non esistendo un tasso di riferimento ex l.108 si debbano applicare medie indicate da terzi estranei (Banca di Italia) vengono con un colpo solo gettate nel fango .
Ma non solo ed è questa la cosa eclatante
La sentenza calcola la mora senza CTU ,ma a contratto.
Non con la semplice comparazione tra tasso pattuito e soglia , come si vede fare dai consueti tribunali .
Infatti nel caso de quo la mora era convenuta poco al di sotto della soglia e quindi per molti tribunali nel rispetto della norma.
Il tribunale di Udine ( pag.6) , premesso che la mora era in misura modestissima al di sotto della soglia , recita che il tasso di mora era virtualmente usurario in quanto potenzialmente applicabile anche sulle prime rate nelle quali la quota interessi sarebbe stata preponderante rispetto alla componente capitale .
Recependo quello che da anni si invoca nei tribunali : verificare la reale incidenza della pattuizione di vedere applicata la mora su ogni qualsiasi somma scaduta e non pagata per tempo. Senza limitarsi al nominale pattuito.
Tale ragionamento fa scempio di chi sostiene la validità della clausola c.d. di salvaguardia ( mora pari alla soglia del momento) .O di quelle banche che indicano la mora pari al tasso soglia diminuito dello 0,05%.Una vera e propria farsa che il tribunale di Udine elimina con un ragionamento corretto.
Indica la mora virtualmente pattuita.
Ancora,il tribunale di Udine elude il ricorso alla Istruzioni Banca di Italia e i suoi pseudo sistemi di calcolo della mora.
Nel merito,peraltro, non estende la sanzione della nullità a tutti gli interessi ex art. 1815 c.c. s.c. , ma si limita a quelli moratori ( per tutte Appello di Roma 4323/2016) .
Che comunque dichiara usurari.
E non applica la sentenza di cassazione 888 del 2014 in tema di indeterminatezza delle clausole penali e valutazione del bene .
In appello ,che si proporrà immediatamente , siamo certi che la sentenza verrà riformata su tali punti.
Causa avv.Meloni
Segue sentenza