Provvedimenti Giurisdizionali
Documenti
Sentenza Tribunale di Viterbo del 29/01/2021
Data di inserimento: | 30/01/2021 |
Data modifica: | 30/01/2021 |
Dimensione del file: | 239.97 kB |
Downloads: | 265 |
Tribunale di Viterbo
MPS spa
Sentenza del 29.1.2021
Conto corrente affidato
Accertamento e condanna
Ripetizione di interessi
Indeterminatezza delle condizioni
Si pubblica sentenza oggi depositata.
Il tribunale, a mezzo di ctu , ricalcola i saldi di un rapporto estinto ( a mezzo di un mutuo).
Rimarca , preliminarmente, le condizioni dei due conti:uno per fido di cassa ed uno per anticipo di fatture.
Elimina, pertanto ,spese, condizioni, anatocismo trimestrale, e commissione di massimo scoperto.
E' interessante notare come il tribunale cassi anche la commissione per la messa a disposizione dei fondi, nata con la legge 2/2009 ( e che sostituisce la cms) in quanto non è stata , di fatto,provata la sua pattuizione. Anche se pattuita, essa non deve essere applicata .
A seguito del ricalcolo la MPS viene condannata a pagare la somma di euro 47.397,77,oltre interessi;spese legali e ctu.
La causa vedeva anche un mutuo chirografario servito ad estinguere il conto ( unico,dopo che i saldi negativi del conto anticipi erano stati girati sul conto portante) .
Il tribunale non ravvisa il superamento del tasso soglia facendo ricadere il mutuo tra altri finanziamenti che , notoriamente,vedono un tasso superiore ex l.108/1996 a quelli dei mutui.
Tale valutazione sarà oggetto di appello
Restano una valutazione/domanda: quanto ha inciso sul saldo negativo ripianato con il mutuo la somma in eccesso pagata?
Il mutuo sarebbe stato necessario comunque?
La segnalazione in centrale rischi per somme superiori al dovuto, crea un danno?
Causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Sentenza Tribunale di Viterbo del 20/11/2020
Data di inserimento: | 23/11/2020 |
Data modifica: | 23/11/2020 |
Dimensione del file: | 266.24 kB |
Downloads: | 197 |
Tribunale di Viterbo
BNL spa
Sentenza del 20.11.2020
Opposizione a decreto ingiuntivo su conto corrente :
contestazione del credito e rideterminazione dei saldi;
revoca e condanna alle spese;
Passaggio in giudicato
CTU
La sentenza oggi commentata presenta una particolarità.
Già il tribunale stesso, con sentenza del 2011, aveva dichiarato nulle le clausole del contratto e rideterminato i saldi ad inizio di quella causa ovvero al 2005.
La sentenza è passata in giudicato per cui si è formato sia un giudicato interno che esterno.
Nonostante questo ,la BNL spa richiede ed ottiene nel 2016 un decreto ingiuntivo (omettendo di dichiarare la esistenza del titolo precedente) chiedendo al Giudice la condanna del cliente agli importi maturati dalla accensione del conto al saldo, per euro 164.000.
Opposto il decreto ingiuntivo si ha la sentenza che si allega.
Essa, ovviamente, rimarca quanto già dedotto dal primo giudice ovvero la nullità delle clausole relative ai tassi non concordati (conto del 1986); dell’anatocismo , cms ed altro.
Nomina, come richiesto dall’ opponente, ctu la quale espunge la somma di euro 101.000 come non dovuta.
Si ha quindi un saldo passivo di euro 64.000 a debito del cliente.
Il Giudice stigmatizza la condotta della banca che nonostante la sentenza passata in giudicato con le sue censure, ha continuato ad addebitare le poste passive frutto della applicazione di dette clausole .
Insomma, la BNL non ha tenuto conto di una sentenza passata in giudicato a valere sul titolo (il contratto) e “ ha tirato lungo”.
Ovviamente il cliente ha fatto presente la circostanza al Giudice .
E la condanna al pagamento delle spese processuali ne è la conseguenza.
Ovviamente la BNL deve pagare anche le spese della ctu.
Il caso è di scuola per tutti quei contratti che, indeterminati per assenza di condizioni, vedono la banca applicare il tasso c.d. convenzionale. Una volta accertata la nullità della pattuizione, soprattutto dei tassi, si deve applicare il tasso legale ex art.117, c 4, del TUB con ricalcolo dei saldi.
Nel caso di specie, trattandosi di un decreto ingiuntivo, il Giudice ha revocato lo stesso e condannato al pagamento della somma minore, avendo la banca fatto relativa domanda.
e spese della CTU.
Viene da chiedersi, stante la condotta della banca, chi paga i danni derivati dalla errata segnalazione in Centrale dei Rischi per ben quattro anni, per una somma non dovuta ( quasi tre volte quella segnalata sulla effettiva ) , stante la presenza di un giudicato definitivo del 2005 ( come il Giudice stigmatizza).
Causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Sentenza Tribunale di Viterbo del 18/11/2020
Data di inserimento: | 19/11/2020 |
Data modifica: | 19/11/2020 |
Dimensione del file: | 389.45 kB |
Downloads: | 269 |
Si assiste alla prima applicazione in Viterbo della nota sentenza a Sezioni Unite 19597/2020 riguardo alle modalità di conteggio del tasso di mora.
In un mutuo del 2006 ,di originari euro 800.000 , accollato per subentro da terzo soggetto, veniva impugnata la mora pattuita in misura superiore alla soglia. Il mutuo era in mora già prima della citazione.
Si chiedeva la declaratoria di gratuità ex art.1815 c.c. del prestito; in subordine la nullità della clausola relativa alla sola mora e la non debenza degli stessi.
Subito dopo la citazione , la banca intimava la risoluzione del mutuo (2014) .
La BNL spa si costituiva in giudizio ed eccepiva sia la regolarità del tasso ;sia la presenza in contratto della clausola c.d. di salvaguarda che doveva " coprire" il tasso usurario .
Oltre ad avanzare eccezioni in rito in via preliminare .
Il tribunale , preliminarmente rigettate dette eccezioni ,passava al merito.
Come detto il mutuo era in mora da anni e risolto successivamente alla notifica della citazione .
Su richiesta della parte attrice, veniva nominata ctu la quale calcolava in 218.000 gli interessi corrispettivi pagati; si dichiarava impossibilitata a calcolare gli interessi di mora per assenza delle quietanze.
Ebbene, il tribunale ha verificato che il tasso di mora pattuito era superiore alla soglia di usura del momento ex l.108/1996 sia con applicazione della famosa maggiorazione del 2,1 come da Banca di Italia, sia senza (ovviamente) .
Peraltro il Giudice non dà seguito alla condanna alla restituzione ( della sola mora) in quanto non prodotte le quietanze ,come indicato dal CTU .
Sul punto applica la sanzione prevista dalla Cassazione a Sezioni Unite 19.597 del settembre 2020 che riduce al tasso di interesse corrispettivo la mora stessa,dichiarandola dovuta in tale misura , previa dichiarazione di nullità della clausola contrattuale.
In merito alla opposta clausola di salvaguardia , il Tribunale dichiara la stessa, de facto , inefficace per non avere provato la banca la sua corretta applicazione ovvero avere mantenuto la applicazione del tasso di mora entro la soglia di usura.
Non in diritto.
Anzi, sul punto il Tribunale dichiara che la volontà delle parti come manifestata nella clausola sia valida. Ma era onere della banca ( che la oppone alla richiesta nullità) provare di averla rispettata. Cosa non avvenuta .
Il tribunale,quindi non accoglie la invocata declaratoria di gratuità ex art.1815 c.c. del prestito come avanzata dalla attrice , ma dichiara nulla la clausola relativa alla mora come pattuita. Applicando , in via di sostituzione, il tasso di mora non nella misura contrattuale, ma in misura pari a quello corrispettivo .
Come,appunto ,previsto dalla Cassazione a Sezioni Unite 19.597/2020 .
Gli esiti " pratici" sul rapporto.
Come la sentenza indica, in contratto il tasso di interesse corrispettivo era pari al 5,45% variabile;
la mora del 10,45% ( 5 punti in piu').
ed il tasso soglia ,ex l.107 , al momento della stipula, era del 7,45%.
Quindi si applica la cass.801/2016 che , finalmente,stabiliva il momento della verifica ai fini del rispetto della legge antiusura essere quello della stipula.
Sembra assurdo ,perchè la l.24/2001 era già chiara. Ma così è stato ed ognuno può farsi le proprie idee sulla mancata applicazione di una legge per ben 15 anni.
Quindi usura piena del tasso di mora ed una differenza , tra tassi, di 5punti
(mora regolarmente richiesta dalla banca con un precetto successivo alla risoluzione ) .
Ora si dovrà verificare se la mora come richiesta ha inciso e quanto nel rapporto sinallagmatico .
Da precisare che il Giudizio è andato a sentenza poco prima della pubblicazione della sentenza a Sezioni Unite.
La sentenza presenta alcuni aspetti non condivisibili, come,ad esempio, la mancata acquisizione al processo delle quietanze ( richieste) anche da parte del ctu , una volta acclarata la esistenza del contratto e la applicazione di interessi ultralegali, non contestata ed anzi giustificata dalla banca con la clausola di salvaguardia ( per analogia Cass.25158 del 2020 ad esempio) .
Le quietanze furono richieste sia con la citazione , sia con le memorie istruttorie.
E quindi si dovrebbe applicare, oltre alla cassazione sopra indicata ,anche la 11554 / 2017 sempre di Cassazione .
Fatto è che, comunque , la sentenza rappresenta una , importante, applicazione della (non chiarissima) Cassazione a SS.UU.19597/2020 .
Causa avv.Meloni.
Assistenza tecnica Riba srl
segue testo
Sentenza Tribunale di Viterbo del 09/12/2015
Data di inserimento: | 14/12/2015 |
Data modifica: | 14/12/2015 |
Dimensione del file: | 271.81 kB |
Downloads: | 1103 |
Ancora una volta un Tribunale sanziona la violazione degli obblighi informativi in capo ad una banca in fase di vendita di titoli (bond argentini nel caso de quo).
La sentenza è chiara.
La banca non ha fornito prova (né poteva) di avere bene informato il cliente in merito sia alle caratteristiche del prodotto sia alle implicazioni che l’acquisto comportava.
Il tribunale risolve il contratto quadro e le operazioni sottostanti, condannando la Ubi a restituire le somme impiegate nell’acquisto, detraendo i dividendi.
La risoluzione comporta che si ripristino le situazioni quo ante, ovvero al cliente i denari impiegati, alla banca debbono essere restituiti i titoli.
Tale modus operandi, tipico degli istituti di credito, era formulato in modo tale che le garanzie che dovevano essere poste a presidio della tutela del cliente, venivano approntate per un esonero di responsabilità della banca venditrice. Prova del fatto che le banche sapevano di agire in difetto.
Da notare la esiguità della somma investita, a riprova del fatto che alcun risparmiatore era al sicuro.
Sentenza Tribunale di Viterbo del 06/10/2016
Data di inserimento: | 10/10/2016 |
Data modifica: | 11/10/2016 |
Dimensione del file: | 1.95 MB |
Downloads: | 1274 |
Contratto di conto corrente
Condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente percepite durante il rapporto.
Sentenza 6.10.2016
La parte attrice, che si era veduta revocare il conto per un presunto debito, diviene creditrice.
Spese di lite e di consulenza tecnica a carico della banca. Interessi dalla domanda .
La sentenza viaggia sul filone ormai noto della mancata pattuizione di tassi e condizioni pure applicati su rapporto di conto corrente.
Anche l'anatocismo, non concordato, viene applicato.
Ricalcolato il rapporto con una consulenza tecnica di ufficio, la cliente/attrice diviene da presunta debitrice, creditrice.
Questo perché vengono eliminate tutte quelle voci di costo non pattuite e ,quindi, applicate in modo illegittimo dalla banca nel corso del rapporto (interessi, cms, anatocismo, spese ecc.) .
Il passaggio da debito a credito costituisce un passo importante della sentenza (pag.5) ove si assiste ad un refuso. Non è la banca che a seguito del riconteggio diviene creditrice, ma la attrice. Il senso compiuto del ragionamento appare chiaro
Si allega sentenza integrale
Causa avv.Meloni