Provvedimenti Giurisdizionali
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Stralcio Sommatoria CTU
Data di inserimento: | 06/05/2015 |
Data modifica: | 06/05/2015 |
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Tribunale di Ascoli Piceno
Prima CTU su un finanziamento ; due mutui ipotecari; due conti correnti.
Si pubblica uno stralcio di corposa CTU trattandosi della prima resa in un processo avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole usurarie su rapporti bancari e le conseguenze giuridiche che ne derivano.
La CTU è illuminante per i seguenti motivi.
Prova che la sommatoria è ammissibile.
Il Giudice con ordinanza resa in udienza di giuramento del CTU ha integrato il quesito incaricando il consulente di procedere ad un doppio conteggio:uno con la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi ed uno che non preveda la sommatoria” (pag.4) .
Al di la degli esiti processuali, tutti in diritto e senza che la CTU costituisca una anticipazione dell’esito del contenzioso , appare evidente che se la sommatoria fosse una invenzione il Giudice non avrebbe ammesso il quesito.
Non solo
La CTU con i sui esiti prova il perché detta sommatoria sia tanto invisa agli istituti di Credito : il cliente soltanto sui mutui ha diritto a riavere la somma di euro 204.713,12 oltre interessi dalla domanda ; su conto corrente euro 39.382,47 ( pag. 8) .
Ma la CTU è illuminante per il discorso ( molto) logico e giuridico che sviluppa sulla mora in teoria applicata sul solo capitale di una rata di mutuo. Il CTU sviluppa il calcolo e ne trae il valore effettivo della mora come pattuita ( pag. 15)
Il CTU ipotizza un tasso di mora dello 10,208% ( che è quello poi del mutuo in causa);
applica tale mora al solo capitale della prima rata di mutuo ed ottiene una mora effettiva dello 13,146%!
Insomma, anche se la mora pattuita è inferiore alla soglia , gli esiti della sua applicazione sono nefasti e vanno sempre controllati da una CTU.
Sappiamo tutti che la mora , di fatto, viene poi calcolata sulla intera rata e non soltanto sul capitale .
Clausola di salvaguardia
Il CTU,poi, sempre da un punto di vista tecnico, illumina come alla mora debbano essere aggiunti tutti gli oneri ( pag.15) .
E deduce che se anche la banca avesse posto la condizione che il tasso di mora sia determinato in misura pari al tasso soglia, sommando a tale tasso tutti gli altri oneri, si ottiene sempre e comunque il superamento della soglia usura.
Sconvolgendo, così, .quella tesi che la c.d. clausola di salvaguardia ( mora= soglia del periodo) costituisca una garanzia per la banca.
Lo diciamo da mesi: non può che essere così.
Ed oggi abbiamo la prova di un elaborato ufficiale , reso in contradditorio banca/cliente dal un pubblico ufficiale,incaricato da un Magistrato , che sposa completamente le tesi in diritto ed in punto di tecnica contabile/finanziaria portate avanti da codesto studio .
Causa seguita ed istruita dall’avv.Massimo Meloni
Segue stralcio della CTU
Stralcio CTU - Tribunale di Milano - 20/01/2020
Data di inserimento: | 23/01/2020 |
Data modifica: | 23/01/2020 |
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Tribunale di Milano
Si pubblica stralcio di ctu notificata alle parti per eventuali osservazioni in data 20.1.2020.
La causa ha per oggetto due contratti di mutuo concessi dalla Comifin spa ad un farmacista veneto.
I due contratti, entrambi del 2012, vedono importo nozionale di euro 1.350.000 e di euro 190.000.
Durata pattizia per entrambi , 216 mesi con rata mensile .
Quindi scadenza naturale al 2030.
Il ctu- incaricato di eseguire un ricalcolo a tasso bot ex art.117 tub e determinare un nuovo piano di ammortamento, come richiesto dalla farmacia attrice- ha indicato le risultanze che si allegano.
Alla data di avvio del giudizio (dicembre 2018) la farmacia aveva per il mutuo di euro 1.350.000 pagato in eccesso la somma di euro 457.826,40 ;
Per il mutuo da euro 190,000 alla data di citazione, la farmacia aveva pagato in eccesso la somma di euro 63.799,29 .
In sintesi, al momento dell’avvio del giudizio, i due contratti erano già stati adempiuti in modo diverso, avendo di fatto già pagato rate ingenti.
Il ctu compensa con quanto ancora dovuto per capitale e determina la differenza – alla data di notifica della citazione- l’importo ancora dovuto alla finanziaria.
Che dovrà essere composto in un nuovo piano di ammortamento a tasso legale.
Quindi con rate decisamente piu’ basse.
La differenza che ha comportato le somme in eccesso, sta nella applicazione del tasso ex art.117 tub a quello convenzionale ed applicato.
Va da sé che le rate corrisposte nelle more del giudizio- ancora gravate da tasso convenzionale- dovranno essere rideterminate anche esse al tasso bot e la differenza ancora ricalcolata in sfavore della finanziaria ( e quindi o restituzione o compensazione ) .
La sentenza- che certamente cristallizzerà tali dati- dovrà contenere anche la condanna di restituzione della finanziaria alla restituzione delle somme pagate nel corso del giudizio, perché non dovute ( ma non ricomprese nella ctu che fa stato all’avvio del giudizio) .
La vicenda fa il paio con altre cause già arrivate a sentenza e con gli stessi esiti.
Gli effetti saranno:
- Il farmacista si è veduto riconoscere pagamenti in eccesso per somme ingenti che andrà a recuperare in compensazione sul capitale residuo , perché appunto pagate senza obbligazione sottostante ;
- Considerata la CTU , si vede abbassare notevolmente le rate a scadere .
- - Recupera il differenziale per interessi sul
- le rate pagate nelle more del processo.
Nel caso de quo di ben 10 anni (2020/2030).
Causa dell’avv. Meloni
segue stralcio ctu
Sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora: ammissibilità
Data di inserimento: | 18/08/2014 |
Data modifica: | 18/08/2014 |
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IL PUNTO
La questione è nota.
Anche se la l.24/2001 , in relazione all’art.1815 c.c. sc.ed all’art.644 c.p. terzo comma, recita che ai fini del calcolo usurario si deve tenere conto di tutti gli interessi a qualsiasi titolo convenuti, una corrente filo bancaria e sempre piu’ minoritaria, tende ad escludere la somma tra interessi corrispettivi e quelli di mora.
La impossibilità , rilevata anche con un certo senso ironico ( stupidaggine è stata definita) , deriva dalla diversa natura dei due interessi :Compensativo , l’uno; a carattere di penale il moratorio .
Un pensiero che sta trovando il seguito che merita.
Ogni giorno viene messo in minoranza dai tribunali che , neanche troppo faticosamente per la verità, stanno facendo luce .
Si passa, infatti, , dopo avere addirittura escluso ex Banca di Italia, la mora dal calcolo anche in fase di inadempimento , ad ammettere la considerazione della mora ex se;
per poi passare al caso di uso ( vedi Milano ) tra moratorio e corrispettivo sulla rata .
Padova , addirittura, cassa la clausola intera per il solo sforamento del tasso di mora e dichiara che alcun interesse è dovuto .
Ci si attacca alla c.d. clausola di salvaguardia (Napoli e Trani) . Ovvero quando il contratto prevede che il tasso di mora sia sempre pari al tasso soglia e non possa superarlo.
Ma tale tesi , confligge apertamente con quella del caso di uso (Milano):
se , infatti, applico al tasso di mora che è pari a quello soglia anche una percentuale dello 0,001% , automaticamente sforo la soglia.
E le conseguenze sono le consuete:nullità della clausola .
Il tribunale di Verona, con la nota sentenza 27.4.2014, esclude la sommatoria, ma la sentenza è costruita sull’assunto che la l.24/2001 recita di interessi corrisposti a qualunque titolo ( mentre , come noto, la legge recita di convenuti) . Si vedrà la Corte di Appello come provvederà su tale refuso .
La possibilità della sommatoria , intesa come aggiunta dell’interesse moratorio al corrispettivo , ha avuto il suo suggello scientifico dalla nota rivista De Iure che , con articolo 25.7.2014 ( fasc.2 , 2014 , pag.1001) a firma del noto avvocato partenopeo Biagio Riccio , commenta il notissimo provvedimento del tribunale di Parma del 25.7.2014 ( testo presente nel nostro sito ) .
Nel merito, vari tribunali sono andati dritti al punto.
Il tribunale di Pordenone , con due ordinanze rese il 5.8.2014 ( appresso) e già prima il Tribunale di Venezia in data 17.6.2014 , hanno utilizzato il concetto di sommatoria ( anche se con sfumature diverse) .
Pordenone è esplicito:
Si legge : “ Come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 350/2013 per la determinazione del tasso soglia occorre SOMMARE il tasso degli interessi CONVENZIONALI a quello degli INTERESSI DI MORA” ;
Nell’altra ordinanza, pari data, il tribunale va oltre:
Arriva a definire PIU’ RESTRITTIVA la giurisprudenza che non ammette la ,SOMMATORIA tra i due tassi di interesse , quello CONVENZIONALE e quello DI MORA”, ribadendo , nel teso della ordinanza, il concetto della sommatoria tra i due interessi .
Il tribunale di Venezia , in data 17.6.2014 , recita: Ai fini del tasso soglia occorre quindi si SOMMARE gli interessi convenzionali e quelli moratori , ma in funzione dei criteri di calcolo sopra indicati ( parlava del piano di ammortamento c.d. alla francese) .
Detto questo, ovvero che la legge è chiara sul fatto che tutti gli interessi convenuti/pattuiti debbano essere considerati globalmente ai fini del tasso usurario , passiamo a discutere la tesi minoritaria ( recte: piu’ restrittiva) , ventilata in premessa che , volutamente, fa confusione tra i due momenti topici del contratto.:la pattuzione e l’inadempimento .
Se , come sostiene il fronte filo bancario , i due interessi hanno natura diversa, da cui la mancata possibilità di sommatoria anche in fase di pattuizione , non è possibile ritenere che detta natura muti a seconda del momento in cui il tasso viene sommato.
Ovvero, se si è in fase di inadempimento la natura del moratorio viene meno ed è possibile sommarlo a quello corrispettivo .
Per essere chiari e ricorrendo alla nota questione delle pere delle mele che tanto piace a qualche tecnico contabile , i due frutti non si possono sommare , perché diversi ( in fase di convenzione, come dice la legge) .
Ma spostando l’asse dalla pattuizione all’inadempimento le pere e le mele si snaturano e si possono sommare .
Insomma le pere diventano mele ( o viceversa) a seconda della fase patologica del contratto.
E’ una contraddizione in termini che, magari, in chimica è possibile visto che tutto si trasforma, ma che , in diritto , non riteniamo sostenibile .
Superato l’aspetto in diritto, che riteniamo ormai pacifico ( semplice applicazione della legge) , possiamo concordare sul fatto che si possa porre un problema di matematica finanziaria.
Da avvocati , possiamo soltanto notare che si è arrivati, finalmente, ad applicare correttamente la legge ( seppur con qualche sacca di resistenza ) soltanto con la Cassazione 350/2013 .
Di seguito le tre ordinanze ( 2 Pordenone e Venezia)
Avv.Massimo Meloni
Settembre 2017 - Tribunale di Milano
Data di inserimento: | 14/09/2017 |
Data modifica: | 14/09/2017 |
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Si pubblica stralcio di una ctu depositata pochi giorni orsono e resa in un processo nel quale,impugnato un finanziamento da 2milioni, si è eccepita la indeterminatezza del contratto.
Il Giudice, accogliendo la domanda, ha nominato ctu atta a verificare quanto il cliente ha pagato in piu' per differenza tra i tassi applicati e quelli dovuti (tasso legale).
I risultati sono evidenti.
Causa avv.Meloni Massimo
Sentenze varie anno 2001
Data di inserimento: | 01/09/2016 |
Data modifica: | 01/09/2016 |
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Sentenze di accertamento del tribunale di Viterbo
Si pubblicano sentenze con giudizi avviati nel 2001 e rese dal tribunale di Viterbo con condanna di vari istituti di credito.
Oggetto erano conti correnti con cause sia di accertamento che opposizioni a decreto ingiuntivo.
Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti e l'anatocismo è stato vietato ex lege.
Ma all'inizio non fu facile.
Iter combattuto e travagliato, con la tracotanza delle banche e di avvocati di banche che irridevano l'azione. Oggi non ridono piu'.
Anzi da anni non ridono piu'.
Smisero nel 2004 quando lo scrivente si presentò con l'Ufficiale Giudiziario a pignorare la banca Intesa spa. Era caduto un dogma dei superpoteri.
Giudici coraggiosi ed onesti avevano applicato la legge.
In verità già pignoramento vi era stato per altre tre banche.
Di seguito copia del verbale di pignoramento.
Rileggendo detti documenti e mettendo in fila i tasselli temporali ritengo che per la mora e la usura su mutui e leasing ( l.24/2001 e l.108/1996) si assisterà alle stesse conclusioni.
Anche la giurisprudenza sul punto sta evolvendo rapidamente , dopo una immediata chiusura totale.
avv.Massimo Meloni