Provvedimenti Giurisdizionali
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Sentenza 290/2007
Data di inserimento: | 22/03/2007 |
Data modifica: | 29/10/2011 |
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Sentenza di condanna a Viterbo contro Banca Monte dei Paschi di Siena spa, per il prodotto finanziario "Visione Europa".
Ordinanza 186 Ter
Data di inserimento: | 26/07/2001 |
Data modifica: | 19/05/2011 |
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Ordinanza 186 Ter - Condanna resa dal Giudice di pace di Civitavecchia nel proc. 1021/1999 (Bama sas c/ Cassa C.vecchia spa), a seguito delle note sentenze della Corte di Cassazione in tema di anatocismo dell'Aprile 1999.
Sentenza Corte d'Appello di Roma del 15/06/2017
Data di inserimento: | 16/06/2017 |
Data modifica: | 16/06/2017 |
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Corte Appello di Roma
sentenza 15.6.2017
Rigetto di appello avanzato dalla banca .
Opposizione a decreto ingiuntivo
Eccezioni avanzate dai garanti
La banca, dopo diversi anni, aveva azionato un decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti di società fallita.
Il credito vantato era di oltre 2.000.000 di euro.
I garanti opponevano l'ingiunzione, avanzando varie eccezioni , tra le quali la mancata produzione del contratto di conto sul quale la ingiunzione si fondava .
Il primo grado vedeva la revoca del decreto ingiuntivo .
La banca appella la sentenza e si ha la sentenza oggi pubblicata .
La sentenza, tra le altre cose, accoglie le domande formulate dai garanti di contestazione delle condizioni applicate , riconoscendo la loro piena legittimazione .
Eccezioni che oneravano la banca di provare la regolarità dell'applicato , nell'unico modo possibile. Ovvero producendo il contratto.
Cosa non avvenuta in primo grado, nonostante l'ordine del giudice.
Inoltre la Corte rileva che anche esistendo un riconoscimento di debito,esso è stato disconosciuto e fondandosi sul contratto, fa ricadere sempre sulla banca l' onere di provare la correttezza del suo operato. Sempre mediante la produzione del contratto.
Non avendo prodotto il contratto,quindi, la banca non può agire in sede monitoria,
E la Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo
causa avv.M.Meloni
Si allega sentenza
Sentenza Tribunale di Udine del 16/11/2016
Data di inserimento: | 19/11/2016 |
Data modifica: | 22/11/2016 |
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Tribunale di Udine
Hypo Alpe Adria Bank spa ,leasing
Si pubblica sentenza del 16.11.2016 emessa dal Tribunale di Udine .
Preliminarmente occorre precisare che la sentenza è di condanna e,quindi, prima face potrebbe sembrare poco opportuno pubblicarla.
In realtà la stessa presente non spunti, ma pietre miliari considerando da quale tribunale è stata emessa e verso quale banca si assiste ad una dichiarazione di usura .
Ad oggi non si erano mai ottenute pronunce sugli aspetti che si vanno ad esaminare .
La sentenza ,innanzitutto, si fonda sul fatto che la mora, ex se ,debba essere valutata ai fini della l.108/1996 ,facendo riferimento alla sentenza Cass. 350/2013 ;
che il momento della verifica è quello della pattuizione ;
arriva addirittura a considerare l'eventuale virtuale superamento della soglia qualora quel tasso (moratorio) dovesse essere immediatamente applicato.
Già detti criteri logico/giuridici fanno fare un passo in avanti senza precedenti alla giurisprudenza (almeno di quel tribunale).
Sappiamo che tutte le tesi sopra citate vengono da alcuni tribunali osteggiate (vedi Mantova) arrivando a parlare di malafede e condanna alla lite temeraria. Dando la possibilità a soggetti auto proclamatisi pseudo paladini della Giustizia , opportunamente foraggiati e a libro paga di qualcuno , di urlare alla luna .
Farneticanti affermazioni che vedono la mora valutata soltanto in caso di effettiva applicazione; che non esistendo un tasso di riferimento ex l.108 si debbano applicare medie indicate da terzi estranei (Banca di Italia) vengono con un colpo solo gettate nel fango .
Ma non solo ed è questa la cosa eclatante
La sentenza calcola la mora senza CTU ,ma a contratto.
Non con la semplice comparazione tra tasso pattuito e soglia , come si vede fare dai consueti tribunali .
Infatti nel caso de quo la mora era convenuta poco al di sotto della soglia e quindi per molti tribunali nel rispetto della norma.
Il tribunale di Udine ( pag.6) , premesso che la mora era in misura modestissima al di sotto della soglia , recita che il tasso di mora era virtualmente usurario in quanto potenzialmente applicabile anche sulle prime rate nelle quali la quota interessi sarebbe stata preponderante rispetto alla componente capitale .
Recependo quello che da anni si invoca nei tribunali : verificare la reale incidenza della pattuizione di vedere applicata la mora su ogni qualsiasi somma scaduta e non pagata per tempo. Senza limitarsi al nominale pattuito.
Tale ragionamento fa scempio di chi sostiene la validità della clausola c.d. di salvaguardia ( mora pari alla soglia del momento) .O di quelle banche che indicano la mora pari al tasso soglia diminuito dello 0,05%.Una vera e propria farsa che il tribunale di Udine elimina con un ragionamento corretto.
Indica la mora virtualmente pattuita.
Ancora,il tribunale di Udine elude il ricorso alla Istruzioni Banca di Italia e i suoi pseudo sistemi di calcolo della mora.
Nel merito,peraltro, non estende la sanzione della nullità a tutti gli interessi ex art. 1815 c.c. s.c. , ma si limita a quelli moratori ( per tutte Appello di Roma 4323/2016) .
Che comunque dichiara usurari.
E non applica la sentenza di cassazione 888 del 2014 in tema di indeterminatezza delle clausole penali e valutazione del bene .
In appello ,che si proporrà immediatamente , siamo certi che la sentenza verrà riformata su tali punti.
Causa avv.Meloni
Segue sentenza
CTU Tribunale di Viterbo del 2/8/2016
Data di inserimento: | 26/08/2016 |
Data modifica: | 26/08/2016 |
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Tribunale di Viterbo
Opposizione a decreto ingiuntivo
Consulenza tecnica su conto corrente.
Usura su conto corrente
Eliminazione degli interessi
Il correntista, assunto debitore, vede ridotto il debito a seguito di presenza di usura c.d. sopravvenuta ex art. 1815 c.c..
Si pubblica, infatti, consulenza tecnica inviata ai difensore delle parti per note critiche il 2.8.2016 in base alla quale l'ingiunto vede ridotto il debito di un terzo.
Il ctu rileva la regolare pattuizione delle condizioni in contratto.
Lo stesso professionista, rilevata la presenza di usura c.d. sopravvenuta, provvede, dando seguito ai quesiti, ad espungere gli interessi usurari in quei trimestri in cui il tasso praticato era usurario.
Gli esiti sono di un DEBITO del correntista decisamente ridotto.
Se è vero, come è vero, che il cliente rimane debitore, pensiamo alle conseguenze.
Dalla segnalazione in Centrale dei Rischi (e sul sistema) al vedersi revocata una linea di credito per presunto fuori fido quando, viceversa, non vi era sforamento, con evidenti danni.
Il CTU recepisce (recte: il Giudice reperisce) quanto indicato dal tribunale di Roma con sentenza 1661/2014 (dello scrivente) e del tribunale di Padova con sentenza 2600/2014, in ordine alla conseguenza del superamento del tasso usurario in sede di applicazione: la non debenza di interessi, ad alcun titolo.
avv. Massimo Meloni