Provvedimenti Giurisdizionali
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Ordinanza 8/8/2013
Data di inserimento: | 02/12/2013 |
Data modifica: | 02/12/2013 |
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Sentenza 911/2006
Data di inserimento: | 15/11/2006 |
Data modifica: | 29/10/2011 |
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Sentenza 911/06 Tribunale di Civitavecchia - Civitauto sas / Unicredit spa, revoca decreto ingiuntivo.
Sentenza Corte di Appello di Roma
Data di inserimento: | 01/04/2014 |
Data modifica: | 01/04/2014 |
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La Corte di Appello di Roma con sentenza 21/01/2014 / 27/03/2014 ha, in modo molto motivato, indicato quali sono gli obblighi dell'intermediario specialmente iin fase precontrattuale.
Sentenza del Tribunale di Viterbo del 14/06/2017
Data di inserimento: | 16/06/2017 |
Data modifica: | 16/06/2017 |
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Nullità di mutuo chirografario per effetto della mora usuraria.
I M P O R T A N T E
Il tribunale di Viterbo ,senza nomina di ctu, rilevata la pattuizione di mora in violazione della soglia di usura, dichiara gratuito un mutuo e ricalcola le somme dovute .
La sentenza è interessante ,perchè oltre a rappresentare uno dei primi casi, se non il primo in Italia, ragiona sulle note questioni se la usurarietà del tasso di mora infici la debenza integrale di interessi.
Ebbene il Giudice fa riferimento al dettato dell'art. 1815 c.c. il quale è chiaro nell'escludere ogni forma di interesse nel caso di pattuizione usuraria.
Accertata documentalmente la fondatezza di quanto dichiarato dalla attrice in punto di violazione del tasso dell'interesse di mora che sfora la usura , il Giudice ragiona tutto in diritto ,spingendosi a ricalcolare le rate a scadere ed emettere declaratoria di gratuità del mutuo.
Altro aspetto da rilevare è che la valutazione del rispetto della legge sulla usura avviene al momento della pattuizione (Cass. 801/2016).
Da ultimo, occorre evidenziare che trattasi di un prestito chirografario ,quindi senza ipoteca.
In genere le banche si difendono adducendo che essendo assente la ipoteca, si deve considerare la l.108 nella categoria di altri finanziamenti, che vedono tassi soglia superiori.
Viceversa il Giudice ha accolto la tesi della attrice che l'art. 1813 c.c.(mutuo) non prevede la iscrizione ipotecaria.
La causa ,poi, verteva anche su un rapporto di conto corrente.
Su tale punto il Giudice rigetta la domanda di ripetizione ,per essere il conto ancora operativo,
Da rilevare che il punto sarò motivo di appello, non avendo avanzato l'attrice domanda di ripetizione,ma soltanto di accertamento dei saldi proprio per la esistenza in vita del rapporto .
segue sentenza
Causa avv.M.Meloni
Ordinanze 8/8/2013 (Usura Contrattuale)
Data di inserimento: | 27/08/2013 |
Data modifica: | 27/08/2013 |
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Per la prima volta applicato da un giudice di merito il concetto di gratuità per usura ai conti correnti!
Il tribunale di Viterbo con le tre ordinanze del giorno 8 Agosto , che si allegano, ha ammesso, in cause aventi ad oggetto dei conti correnti, consulenza tecnica contabile. L’ultimo quesito è relativo alla verifica della esistenza o meno della usura pattuita in contratto, pena la gratuità del prestito in applicazione dell’art. 1815 c.c., secondo comma .
Trattasi della prima volta in Italia che si applica il concetto, già espresso dalla Cassazione con la sentenza 350/2013 e per analogia esteso ad ogni obbligazione pecuniaria dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza 342/2013. Della sanzione civilistica prevista dall’art. 1815 c.c.,secondo comma ( nulla è dovuto) sui conti correnti gravati da usura contrattuale.