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Ordinanza Corte d'Appello di Roma del 06/11/2023 Ordinanza Corte d'Appello di Roma del 06/11/2023

novità!
Data di inserimento: 21/11/2023
Data modifica: 21/11/2023
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Corte di Appello di Roma

Sospensiva

Il contratto autonomo di garanzia: il diritto creativo di un Giudice



Il caso.

Una srl in liquidazione e i due soci/garanti promuovono un giudizio avverso la BNL su un conto corrente, affidato e revocato con saldo negativo.
Foro competente Roma.

La classica causa di accertamento su conto chiuso dalla banca con un passivo consistente.
Ebbene, il tribunale di Roma-dopo nomina di ctu- accerta che, a fronte del saldo di euro156.277,98 della srl, il saldo effettivo (frutto di ricalcolo) è di euro 14.884,83.

Attendevamo fiduciosi la sentenza che avvalorasse tale risultato soddisfacente.

Ed invece?
Esce una sentenza che lascia basiti per la sua illogicità, anche “pratica”.
Il tribunale dichiara il saldo della società essere di euro 14,884,83;
quello dei garanti di euro 156.277,98.
Con condanne conseguenti.

Da rimanere basisti, perché -tra l’altro-la somma delle due condanne sarebbe stata di importo superiore al richiesto dalla banca che aveva agito in riconvenzionale.
Il “ragionamento” in diritto avanzato dal tribunale era che, avendo i garanti firmato un contratto autonomo di garanzia, non potevano opporre eccezioni.
Semplicemente assurdo.

Dove può arrivare la fantasia di un Giudice? Non ha limiti.

La somma, maggiore, che il tribunale chiede in sentenza ai garanti era comprensiva della somma dovuta dalla società. Quindi delle due, una.
Oppure condannare i garanti per la “differenza” tra il saldo e quanto richiesto alla società.
Non è razionale avere una duplicazione del debito.
Ma tant’è. Ormai non ci stupiamo molto.


Per chi non fosse avvezzo, la fideiussione segue il contratto principale e, bloccando il conto con una causa, la banca non può agire sulla fideiussione
Il contratto autonomo di garanzia è un contratto, appunto, autonomo ed ha vita propria: Intanto il cliente della banca paga, poi si vedrà (detto brutalmente).

Ovviamente abbiamo impugnato davanti alla Corte di Appello di Roma ed avanzato istanza autonoma di sospensiva.
Che viene accolta pochi giorni orsono, limitando la efficacia esecutiva della sentenza di primo grado alla somma “comune” di euro 14.884,83.

Meno male che esistono tre gradi di giudizio.
La Corte di Appello di Roma ha messo a posto le cose.
E svilisce anche la tesi che un contratto autonomo di garanzia non possa essere impugnato, per vizi propri del rapporto garantito, da parte di chi lo ha firmato.
Giustamente la Corte rileva che -alla luce di una Cassazione recentissima (9071/2023) - si avrebbe uno squilibrio a tutto vantaggio della banca.
Qualora adottata la tesi contraria, il creditore potrebbe ottenere, a mezzo del garante, quel risultato che con una azione diretta non potrebbe ottenere dalla banca in prima battuta.



Si allega la ordinanza della Corte di Appello di Roma del 6.11.2023.

Causa avv. Meloni
Consulenza tecnica Riba srl

Ordinanza Tribunale di Brescia del 25/01/2024 Ordinanza Tribunale di Brescia del 25/01/2024

Data di inserimento: 25/01/2024
Data modifica: 25/01/2024
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Tribunale di Brescia
Ordinanza 25.1.2024
Opposizione a decreto ingiuntivo
Richiesta (rigettata) di provvisoria esecutività

Banca Valsabbina

Allego ordinanza che non merita alcun commento, considerati contenuti ben chiari.
La banca -forte nel bresciano- ottiene una ingiunzione su vari rapporti di credito: conto con fido; sbf e un finanziamento chirografario.
Il decreto viene opposto e parte delle eccezioni viene riportata dalla ordinanza .
Discussione sulla concessione della provvisoria esecutività il 23.1.
Ordinanza del 25.1.2024
La banca in sede di costituzione della opposizione e, quindi, molto dopo il ricorso per la emissione del decreto ingiuntivo, deposita 25 allegati a scopo “integrativo” . Lo si legge sempre in ordinanza.
Documenti che dovevano essere prodotti davanti al Giudice che ha emesso la ingiunzione, quale prova documentale del credito.
E non in questa sede .
Su tali premesse il giudice non concede la invocata provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ( che avrebbe comportato la esecuzione) e lascia intendere di avere  “seri dubbi in merito alla ritualità dell’emissione decreto ingiuntivo “
Ecco come operano le banche. E trovano- SE SOLLEVATO IL CASO- la pronuncia del Giudice .
Esaminate i contratti dei Vs. clienti, perché non è un caso limite.
Anzi,al contrario sono molto diffusi . Sembra difficile da credere, ma è così.


Il monitoraggio bancario a questo serve: avrebbe evitato di pagare somme ingenti e non dovute. Permettendo di riequilibrare i rapporti tra banca e cliente.
E una analisi di eventuali atti ingiuntivi consente la giusta tutela del cliente. Non diamo mai per scontato che la Banca operi in modo perfetto: dietro anche lì ci sono uomini. E gli uomini sbagliano.

Causa Avv.Massimo Meloni

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